Sanità e veterinari: e-fattura vietata fino al 31 marzo 2025


  #MEDICI E VETERINARI

Perché ti interessa? Fino ad ora, medici e veterinari non erano obbligati a emettere fatture elettroniche nei confronti dei pazienti, in virtù di normative mirate a tutelare la privacy e a gestire il Sistema Tessera Sanitaria. Tale restrizione, prorogata di anno in anno, sembra giunta al termine. Il recente “decreto milleproroghe” ha infatti rinviato l’introduzione della fattura elettronica solo fino al 31 marzo. Dal 1 aprile, salvo ulteriori modifiche, medici e veterinari potrebbero essere chiamati ad emettere fatture elettroniche verso i pazienti come tutti i soggetti con partita iva. 

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La proroga del divieto di emissione della fattura elettronica per alcune categorie sanitarie è stata estesa al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024). Il divieto si applica alle prestazioni sanitarie B2C (quindi verso i pazienti)  e a quelle dei veterinari, ma non coinvolge cliniche, ospedali e laboratori veterinari. Restano dubbi sull’applicazione per osteopati e chiropratici.

Chi è soggetto al divieto di e-fattura?
Il divieto si applica ai soggetti tenuti a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e a coloro che, pur non inviandoli, erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche. Si intrecciano quindi due profili normativi:
  • Profilo oggettivo: la natura delle prestazioni erogate;
  • Profilo soggettivo: la qualifica del soggetto che le eroga.

Per i soggetti che inviano dati al Sts:
Il divieto si applica alle prestazioni B2C (Business-to-Consumer), destinate a essere incluse nella dichiarazione precompilata, ma non alle prestazioni B2B (Business-to-Business), come quelle del medico del lavoro che fattura a un’azienda.

Per i soggetti non tenuti all’invio al Sts:
Il divieto riguarda solo le prestazioni sanitarie B2C. Non si applica alla vendita di medicinali o dispositivi medici (come occhiali) da parte di esercizi esclusi dal sistema, come pet store o ortopedie non soggette ad autorizzazione sanitaria.

Veterinari e prestazioni escluse dall’e-fattura
Per i veterinari, il divieto di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le prestazioni relative ad animali da compagnia o da pratica sportiva. Questo include:
  • Prestazioni veterinarie;
  • Addebiti per analisi e costi dei medicinali somministrati o consegnati dal veterinario per terapie.

Osteopati e chiropratici: una zona grigia
Per osteopati e chiropratici, la situazione resta incerta. Sebbene il loro albo professionale sia previsto dalla legge, non è ancora operativo.

In attesa di chiarimenti normativi, i professionisti che possiedono le qualifiche dovrebbero optare per la privacy del paziente, emettendo fatture non elettroniche.

Vendite di medicinali e dispositivi medici
Il divieto di e-fattura non si applica alla vendita diretta di:
  • Medicinali a uso umano o veterinario;
  • Dispositivi medici (come occhiali o antiparassitari), venduti da negozi non soggetti a obbligo di autorizzazione sanitaria, come pet store o supermercati.
Conclusione
La proroga del divieto di e-fattura fino al 31 marzo 2025 introduce ulteriori complicazioni in un quadro normativo già stratificato e complesso. Mentre per i veterinari e i soggetti non sanitari le regole sono abbastanza chiare, permangono dubbi per osteopati e chiropratici. L’introduzione dell’albo professionale potrebbe risolvere la questione, ma fino ad allora resta necessaria una gestione prudente per tutelare la privacy dei pazienti e rispettare le norme vigenti.
 
 
 
 
 
Il Sole 24 Ore | 4 gennaio 2025 | Norme e Tributi | p. 26 | di Marcello Tarabusi



 

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