Iva e forfettari: versamento ogni tre mesi, non più mensile Buone notizie per i contribuenti in regime forfettario: l’Iva dovuta nei casi in cui il contribuente risulta debitore d’imposta non dovrà più essere versata ogni mese, ma con cadenza trimestrale.
La novità è contenuta nel decreto legislativo correttivo sul concordato preventivo, approvato dal Consiglio dei ministri, che entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.Come funziona oggi Nel regime forfettario, l’Iva normalmente non si addebita in fattura e non si detrae sugli acquisti. Tuttavia, quando il forfettario riceve una fattura in reverse charge (ad esempio per servizi di pulizia o subappalto), deve integrare il documento con l’imposta e versarla all’Erario.
Fino ad oggi, questo versamento doveva avvenire entro il 16 del mese successivo all’operazione.La novità: versamento trimestrale Il decreto correttivo modifica il comma 58 della legge 190/2014, introducendo la nuova regola: il pagamento dell’Iva dovuta dai forfettari dovrà essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare.
In pratica, ai contribuenti forfettari vengono estesi gli stessi termini previsti per chi liquida l’Iva trimestralmente, con le seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio.
La disposizione riguarda gli acquisti intracomunitari, ma per coerenza si ritiene applicabile anche ai casi di reverse charge interno, cioè quando l’imposta è dovuta per prestazioni ricevute in Italia.
Un esempio pratico: un contribuente forfettario che riceve una fattura da un’impresa di pulizie per la sede del proprio studio dovrà integrare la fattura con l’Iva e versarla entro il termine trimestrale.
Perché è importante La misura semplifica gli adempimenti per i forfettari che si trovano a dover versare l’Iva, allineandone le scadenze a quelle dei contribuenti trimestrali e riducendo così la frequenza dei pagamenti.Consigli pratici
Aggiorna il tuo calendario fiscale con le nuove scadenze trimestrali: dimenticare un versamento Iva comporta sanzioni pesanti.
Conserva le fatture integrate in caso di reverse charge o acquisti esteri, per garantire la corretta tracciabilità delle operazioni.
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Il presente articolo ha lo scopo di spiegare in termini semplici materie complesse e divulgare informazioni che possono essere vantaggiose per gli imprenditori. Consultare sempre il proprio commercialista per gli opportuni approfondimenti.