๐ Il divieto di invio delle e-fatture al Sistema di Interscambio (SDI) riguarda tutte le prestazioni sanitarie rivolte a persone fisiche (B2C).
โ Le fatture vanno quindi trasmesse tramite il Sistema TS, oppure rilasciate direttamente al cliente in formato cartaceo o elettronico (PDF, TIFF, link ad area riservata, ecc.), purché nel rispetto della riservatezza (file protetti da password, accesso sicuro).
โ ๏ธ Le prestazioni sanitarie B2B o B2G (verso aziende o enti pubblici) devono invece essere fatturate via SDI, ma senza includere dati sensibili dei pazienti.
Il divieto riguarda tutti gli operatori sanitari con Partita IVA, a prescindere dal regime fiscale o dalla forma giuridica:
Medici, odontoiatri, infermieri, psicologi, fisioterapisti, biologi, igienisti dentali
Rsa, cliniche, poliambulatori, laboratori di analisi
Ottici, ortopedie, sanitarie
Veterinari (solo per prestazioni B2C)
โ Restano in una zona grigia alcune categorie come chiropratici e osteopati, il cui albo non è ancora attivo: per loro vale la raccomandazione di tutelare la privacy del paziente e non usare lo SDI.
Il motivo è legato alla tutela dei dati sensibili: le fatture sanitarie contengono informazioni personali che non devono transitare attraverso il canale SDI, salvo in ambito B2B o B2G.
โ Anche nel 2025, per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche:
Niente e-fattura via SDI
Invio tramite Sistema TS o consegna in formato sicuro e riservato
๐ฉ Per le prestazioni rese ad aziende o PA:
Obbligo di e-fattura SDI, senza dati sensibili
๐ Un ulteriore anno di proroga per permettere un adeguamento tecnologico e normativo nel pieno rispetto della privacy del paziente.