Forfettari: come gestire correttamente rimborsi e spese in dichiarazione
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Forfettari: attenzione ai rimborsi spese e alla dichiarazione dei costi I contribuenti che operano in regime forfettario devono compilare un’apposita sezione del quadro RS del modello Redditi, indicando alcune informazioni sui costi sostenuti.
Non si tratta di un’operazione facoltativa: l’omissione comporta una sanzione di 250 euro, anche se ravvedibile.
Per i professionisti, le voci richieste riguardano i consumi e i servizi utilizzati nello svolgimento dell’attività, come:
spese per telefoni, energia elettrica e carburanti;
lubrificanti e altri costi relativi agli autoveicoli impiegati nel lavoro.
È importante ricordare che i valori da comunicare devono comprendere anche l’Iva pagata sulle fatture di acquisto, mentre le spese non documentate da fattura non possono essere indicate.
Molti forfettari trascurano questo aspetto, convinti che la fattura non serva poiché i costi non sono deducibili e l’Iva non è detraibile.
Il tema dei rimborsi spese Un’altra questione delicata riguarda la gestione dei rimborsi spese da parte dei clienti.
Esistono due tipologie principali:
Spese anticipate in nome e per conto del cliente – come quando un professionista forfettario anticipa il pagamento del contributo unificato per il deposito di un ricorso e poi riaddebita la spesa al proprio cliente.
Queste spese sono documentate da un giustificativo (fattura o quietanza) intestato al cliente. Questo tipo di rimborso non concorre alla formazione del reddito.
Spese sostenute in proprio per svolgere un incarico – ad esempio un biglietto del treno per raggiungere la sede di un’udienza per il proprio cliente.
L’Agenzia delle Entrate, in una circolare di qualche anno fa, ha precisato che i forfettari devono includere nel reddito imponibile i rimborsi, salvo che si tratti di spese anticipate per conto del cliente.
Il tema resta tuttavia non del tutto definito. Un recente decreto ha infatti previsto che i professionisti in regime ordinario possano escludere dal reddito i rimborsi analiticamente documentati e addebitati ai clienti.
Tale novità, però, non si applica ai forfettari, poiché la norma che regola la loro tassazione (legge 190/2014, comma 64) non è stata aggiornata di conseguenza.
Insomma, si attendono chiarimenti ufficiali. Nel frattempo, è prudente per il forfettario considerare che i rimborsi spese continuano a costituire reddito imponibile, salvo che si tratti di spese anticipate in nome e per conto del cliente, come precisato dall’Agenzia delle Entrate.
⚠️ Attenzione
Verificare con attenzione che i rimborsi spese, essendo inclusi nei ricavi, non facciano superare la soglia degli 85.000 euro, il cui superamento comporterebbe l’uscita dal regime forfettario.
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Il presente articolo ha lo scopo di spiegare in termini semplici materie complesse e divulgare informazioni che possono essere vantaggiose per gli imprenditori. Consultare sempre il proprio commercialista per gli opportuni approfondimenti.