Estromissione dell'immobile: un'occasione per l'imprenditore individuale
La manovra di bilancio, ha riproposto per il 2025 la disciplina dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali. L’operazione deve essere effettuata entro il 31 maggio 2025, con effetti fiscali retroattivi al 1° gennaio 2025.
Chi può accedere al beneficio? L’agevolazione è riservata agli imprenditori individuali che risultano in attività sia alla data del 31 ottobre 2024 – data in cui gli immobili strumentali devono risultare nel loro patrimonio – sia al 1° gennaio 2025, data alla quale si riferiscono gli effetti dell’estromissione.
Quali immobili rientrano nell’agevolazione? L’agevolazione riguarda esclusivamente gli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione. Sono invece esclusi:
gli immobili merce (quelli destinati alla rivendita);
gli immobili non qualificabili come strumentali;
gli immobili a uso abitativo utilizzati promiscuamente per l’attività d’impresa e per esigenze personali o familiari dell’imprenditore (Circolare 26/E/2016).
Il trattamento fiscale dell’operazione Normalmente, l’estromissione di un immobile strumentale dall’impresa genera una plusvalenza imponibile, determinata dalla differenza tra il valore normale (in pratica il valore di mercato) e il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile (quello che risulta dalla contabilità che può essere molto basso per immobili quasi completamente ammortizzati). Il regime agevolato consente invece di:
applicare un’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze, in luogo delle imposte sui redditi;
assumere, ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore catastale rivalutato invece del valore di mercato. Quest’ultimo è spesso di gran lunga inferiore al valore di meracato, con la conseguenza vantaggiosa che la plusvalenza tende ad essere molto bassa.
Se dall’operazione non emergono plusvalenze imponibili, l’estromissione agevolata resta comunque applicabile senza alcun costo fiscale !
Aspetti contabili e IVA L’estromissione va formalizzata entro il 31 maggio 2025, con le opportune annotazioni contabili. L’opzione avviene per comportamento concludente.
Ai fini IVA, l’operazione è assimilata a un’operazione di autoconsumo, rilevante secondo le regole ordinarie, quindi con la possibilità di scegliere l’esenzione iva. Nessun impatto, invece, per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Infine, il regime contabile adottato dall’imprenditore non influisce sull’agevolazione.
Fonti utilizzate: Sole 24 Ore|23 gennaio 2025|FOCUS NORME TRIBUTI|p. 14
Il presente articolo ha lo scopo di spiegare in termini semplici materie complesse e divulgare informazioni che possono essere vantaggiose per gli imprenditori. Consultare sempre il proprio commercialista per gli opportuni approfondimenti.