Rivalutazione partecipazioni e terreni edificabili: tutto entro il 15.11.2022
Rivalutazione terreni: spostato al 15 novembre il termine di pagamento
Il Decreto Energia, come convertito in Legge, conferma la possibilità di rivalutazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni edificabili o a destinazione agricola, spostando al 15 novembre 2022 il termine per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta dovuta sul valore affrancato.
È stato il cosiddetto “Decreto Energia” a colmare il vuoto lasciato dalla Legge di Bilancio che si era “dimenticata” di prorogare la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni e terreni edificabili o a destinazione agricola, detenuti alla data del 1° Gennaio 2022. Nel fare questo il Decreto ha anche introdotto una novità importante, ovvero l’innalzamento della misura dell’imposta dovuta, portandola al 14% del valore rivalutato rispetto al precedente 11%.
Versamento della prima e unica rata al 15 Novembre 2022
La Legge di conversione del Decreto Energia ha anche previsto lo spostamento, dal 15 Giugno al 15 Novembre 2022, del termine ultimo per il versamento della prima o unica rata d’imposta dovuta sull’affrancamento.
Il contenuto della disposizione
Come si ricorderà, la norma consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rideterminare il costo fiscale dei terreni (edificabili o a destinazione agricola) e delle partecipazioni non quotate e possedute al di fuori dal regime di impresa, allineandolo al valore attuale di perizia, con la prospettiva così di realizzare, sul piano fiscale, minori o nessuna plusvalenza all’atto della successiva cessione.
Un calcolo di convenienza
È da notare come l’imposta dovuta sia da calcolarsi sul totale del valore di perizia, coincidente con quello attuale di mercato, e non sull’incremento di quest’ultimo rispetto all’iniziale costo di acquisto.
Tornando all’esempio presente nel mio articolo prima richiamato e a cui rimando, e precisando come esso si riferisca alla cessione di una partecipazione:
se una partecipazione rivalutabile fosse costata 10 e la si rivendesse a100, sarebbe di 90 la plusvalenza realizzata per un’imposta dovuta di circa 24;
se, invece, prima di procedere alla cessione a 100, si aggiornasse (rivalutasse) il valore storico di 10 per portarlo a 100, allora la plusvalenza sarebbe pari a zero e il risparmio di imposta pari ai precedenti 24.
Sarebbe tuttavia dovuta l’imposta sulla rivalutazione per 14 (calcolata sul valore rivalutato e non sull’incremento di valore).
Il risparmio d’imposta netto sarebbe di 10, certamente inferiore a quanto era consentito dalla normativa precedente, ma comunque consistente.
A quanto sopra vanno aggiunti i costi della perizia che incideranno, riducendolo, sul risparmio d’imposta realizzabile.
Il calendario degli adempimenti
L’adesione alla rivalutazione, per chi ne volesse approfittare, comporterà che entro il 15 Novembre 2022:
un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o dei terreni;
il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. In questo caso, pertanto, le rate successive alla prima saranno dovute rispettivamente il 15 Novembre 2023 e 15 Novembre 2024.
Sull’importo delle rate successive alla prima, saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Attenzione al pagamento senza ritardi
Se la prima, o unica, rata dell’imposta sostitutiva non venisse versata entro il 15 Novembre, la rivalutazione non si considererebbe perfezionata e non sarebbe possibile sanare l’omesso/ritardato pagamento avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
In presenza di rateazione, invece, l’omesso versamento nei termini delle rate successive alla prima, non compromette la rivalutazione operata. Proprio per questo, per l'eventuale regolarizzazione del pagamento della seconda e della terza rata, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.
In pratica è imprescindibile pagare la prima, o unica, rata puntualmente entro la scadenza del 15 Novembre 2022.
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