Risveglio d'estate: Agenzia Entrate si pronuncia sul Decreto Rilancio


L’Agenzia delle Entrate batte un colpo

A oltre un mese dalla conversione in legge del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate emana una propria circolare esplicativa.
La speranza è che tutti coloro che avevano fatto pieno affidamento sul testo come pubblicato sulla G.U., già ripetutamente rimaneggiato a opera di entrambi i rami del Parlamento durante i sessanta giorni dalla data di emanazione del Decreto e fino alla sua conversione in legge, non si vedano ora “spiazzati” dalle interpretazioni e i distinguo introdotti dall’Agenzia delle Entrate.
 

Risveglio di fine agosto: si risponde ai quesiti

La circolare è del 25 Agosto.
Non stupisce che la data di emanazione ricada in un periodo, per quanto breve, festivo.
Si ripete infatti frequentemente che norme interpretative e regolamentari vengano diramate dagli uffici competenti proprio in periodi di “bassa attenzione “con il preciso intento di far passare “sotto tono” disposizioni a volte dirompenti, cercando quasi di nasconderle a destinatari che potrebbero essere non così attenti.
 
Con questa circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito
  • alle misure di sostegno alle imprese e all’economia,
  • alle norme fiscali
  • e agli interventi in materia di lavoro e politiche sociali, editoria, contenute nel Decreto Rilancio titolato: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
 

Sintesi delle questioni di maggior interesse

Come spesso accade, anche in questo caso la circolare si presenta sotto forma di risposta ai vari quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti.
Di seguito una sintesi per punti delle questioni di maggior interesse e impatto trattate nella circolare.
  • IRAP
  • Contributo a fondo perduto
  • Canoni di locazione
  • Credito d’imposta per attività di Bed and Breakfast
  • Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto
  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in editoria
 

IRAP: quando e come si paga

È noto come il Decreto Rilancio preveda che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di Euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non siano tenuti al versamento:
-           del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019;
-           del primo acconto dell’IRAP relativo al periodo d’ imposta 2020.
 
La circolare precisa che relativamente al periodo 2019 gli acconti IRAP (che si sarebbero dovuti versare in due rate nel 2019) sono comunque dovuti.
Se per esempio un contribuente IRAP non avesse versato, nel corso del 2019, gli acconti dovuti, gli stessi rientrerebbero nel saldo finale.
Quest’ultimo può non essere versato, come si è visto, al netto però degli acconti non precedentemente pagati che devono essere corrisposti obbligatoriamente al lordo delle sanzioni relative per il tardivo pagamento.
 

IRAP: il Fisco non regala niente a nessuno.

Se anche il primo acconto Irap per il periodo di imposta 2020 non è da versare, esso è comunque dovuto.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP complessivamente dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo storico, quello che fa riferimento a quanto dovuto nell’esercizio precedente, deve essere preso a riferimento il totale dell’imposta a carico del 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo “figurativo”.
Pertanto si tratta solo di uno spostamento dei termini di pagamento del primo acconto 2020 che confluirà nel secondo acconto, speriamo almeno senza maggiorazioni per sanzioni e interessi per tardivo versamento.
 
Questa norma non trova applicazione per alcune categorie di soggetti specificatamente individuate, ossia:
  • imprese di assicurazione, amministrazioni ed enti pubblici;
  • banche e altri intermediari finanziari;
  • imprese con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
È da rilevare come la norma non ricomprenda tra i soggetti espressamente esclusi dal beneficio, gli enti privati non commerciali (associazioni, fondazioni ecc.), che potranno avvalersi del beneficio, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale, sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale.
 

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto (in percentuale della flessione di fatturato nel periodo Aprile 2020 e 2019, percentuale rapportata a sua volta al volume di ricavi del periodo di imposta 2019) ha rappresentato l’unico esempio, probabilmente, di intervento snello sul piano burocratico ed efficiente in termini di tempi di dazione alle imprese danneggiate dalla pandemia.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la propria circolare, affronta il caso di due categorie di soggetti:
 
  1. Le imprese agricole, per le quali il contributo spetta esclusivamente all’impresa agricola e non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore agricolo.
  2. I consorzi tra imprese distinguendo tra: 
  • Quelli a “rilevanza interna”, i quali, in considerazione della loro particolare natura, si limitano a operare il ribaltamento dei costi/proventi percepiti alle imprese che ne fanno parte, che non possono fruire del contributo.
  • Quelli a “rilevanza esterna”, che svolgono cioè una propria attività autonoma rispetto alle consorziate, che possono fruire del contributo a fondo perduto.
 

Canoni di Locazione

Il Decreto “Agosto” (in attesa di conversione in legge) è intervenuto modificando quanto previsto dal precedente Decreto Rilancio, in particolare, a proposito del credito di imposta previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione degli immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
 
Per effetto delle modifiche apportate il credito di imposta, che spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente:
  • spetta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e ai tour operator, anche alle strutture termali;
  • è commisurato all’importo versato a titolo di canone di locazione nel periodo d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (in luogo di marzo, aprile e maggio) e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (in luogo di aprile, maggio e giugno).
 
Credito di imposta per attività di bed and breakfast
Una precisazione importante riguarda chi svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita IVA.
 
Questi può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia a destinazione d’uso residenziale e non invece commerciale.
 
Ciò che rileva, infatti, è che l’immobile locato, pur ad uso abitativo, sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.
 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto

Con riferimento alla possibilità di effettuare la compensazione tra il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e il debito sottoscritto in estinzione rateale, a titolo di rottamazione ter, è confermato che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
  • mediante domiciliazione sul conto corrente;
  • mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento mediante domiciliazione sul conto corrente;
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.
 
La norma non prevede espressamente modalità di assolvimento del debito risultante dalla dichiarazione di adesione alla rottamazione ter con modalità diverse, per cui lo stesso non può essere compensato con il credito d’imposta derivante dalle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico.
 

Credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari

Infine, la circolare precisa come per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sia concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime de minimis previsto dai regolamenti europei.
L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
 
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati nel 2020 e non è quindi necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta “a regime”.
 
Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020.
Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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