Prorogata di 12 mesi iscrizione Startup e PMI Innovative


Una nuova occasione per parlare di Start Up Innovative

Il MISE, con la circolare 3724/C conferma la proroga di 12 mesi prevista dal Decreto “Rilancio” per l’iscrizione delle Start Up Innovative, giunte al quinto anno dalla loro costituzione, alla Sezione Speciale del Registro Imprese.
 

Prolungata la “vita” alle Start Up Innovative

Il termine ordinario di “vita” di una Start Up Innovativa è di cinque anni dalla data di costituzione.
Il Decreto Rilancio ha però previsto una deroga a tale disposizione, dettata dalle necessità imposte dall’emergenza COVID.
Per effetto di ciò la vita delle Start Up Innovative, iscritte alla Sezione Speciale del Registro Imprese alla data del 19 Maggio 2020, si prolunga di un anno passando da cinque anni a sei.
 

Cosa succede dopo la decorrenza del termine quinquennale?

Una volta cancellata dalla Sezione Speciale, la Start Up Innovativa, solo se costituita davanti al Notaio e non “on line”, continua la propria vita come una Srl “normale”.
Quanto sopra senza soluzione di continuità e quindi in assenza di comunicazioni di alcun genere e senza la necessità di alcuna modifica statutaria, a patto però che lo Statuto sia già stato redatto prevedendo in origine, come normalmente avviene se redatto da un Notaio, apposite pattuizioni che abbiano tenuto conto che la Start Up Innovativa, dopo cinque anni, sarebbe diventata una Srl, come detto, “normale”.
 
In presenza di uno Statuto che non avesse tenuto conto di quanto sopra e contenesse pertanto pattuizioni rigidamente applicabili unicamente alle Start Up Innovative, una modifica statutaria sarebbe d’obbligo.
 

E se cinque anni non bastassero?

Non è detto che per una Start Up Innovativa cinque anni siano sufficienti a completare l’attività di ricerca, sviluppo e innovazione collegata al suo progetto imprenditoriale.
Come si è visto, una volta cancellata dalla Sezione Speciale, una Start Up continua a esistere assumendo la veste di ordinaria Srl.
 
Questa è però la modalità di continuazione che si adatta normalmente a una Start Up Innovativa che abbia esaurito, o posto in secondo piano, l’attività di ricerca sviluppo e innovazione caratterizzante i primi cinque anni della sua esistenza, per continuare in un’attività imprenditoriale “ordinaria”, magari sfruttando i benefici di quanto di innovativo in precedenza ricercato e sviluppato.
 
In molti casi, invece, l’attività di ricerca, innovazione e sviluppo non si interrompe affatto dopo cinque anni, ma procede senza soluzione di continuità, perseguendo nuove vie di sviluppo, che proprio la ricerca e l’innovazione continuamente propongono.
 

Cosa può fare una società che continui, o avvii, un’attività di ricerca, sviluppo e innovazione?

Sono normalmente due gli scenari che si possono proporre.
 
Un primo scenario è quello tipicamente riferibile a una Start Up Innovativa che non sia più tale per decorrenza dei termini, ma nella quale l’attività continui a caratterizzarsi per una importante presenza della ricerca e dell’innovazione per il suo sviluppo.
 
Un secondo scenario è proprio di molte imprese che, pur non essendo mai state delle Start Up Innovative, hanno comunque nel loro DNA la ricerca e l’innovazione, attività integrate in quella principale svolta dall’impresa e funzionali al suo sviluppo.
 

Anche per le PMI Innovative esiste una Sezione Speciale del Registro Imprese

Il legislatore ha affrontato già da tempo la questione e ha stabilito che le imprese così caratterizzate nel loro operare possano assumere la veste di “PMI Innovative” ed esiste una Sezione Speciale del Registro Imprese a loro dedicata.
Le modalità di iscrizione saranno diverse a seconda che la domanda sia presentata da una Start Up Innovativa ormai prossima alla sua cancellazione dalla Sezione Speciale, oppure da una PMI non Start Up e neppure Innovativa.
 
Nel primo caso l’iscrizione potrà avvenire “In continuità”.
In pratica, presentando la domanda a ridosso della cancellazione per decorrenza dei termini, l’impresa otterrà la migrazione da una Sezione all’altra in forma praticamente automatica.
Infatti tutti i requisiti per l’iscrizione sono già in possesso della Start Up che, per essere stata Innovativa, dovrà unicamente confermarli.
 
Nel secondo caso, come anche nell’ipotesi nella quale l’ex Start Up Innovativa non abbia approfittato dell’iscrizione “in continuità”, la procedura sarà più complessa.
 
In particolare, per le società non lo avessero fatto fin dalla loro costituzione, sarà necessario conclamare la presenza dell’attività di ricerca, innovazione e sviluppo intervenendo sullo Statuto, in particolare sull’oggetto sociale, ovvero nella descrizione dell’attività svolta dalla società, che dovrà essere integrata appositamente.
 

Requisiti per ottenere l’iscrizione nella Sezione Speciale dedicata alle PMI Innovative

Va innanzitutto precisato che per "Piccole e Medie Imprese Innovative" si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
  • che occupino meno di 250 persone
  • il cui fatturato annuo non superi i €. 50 milioni
  • oppure il cui totale di bilancio non superi i €. 43 milioni.
 
Deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedano i seguenti requisiti:
  1. essere residenti in Italia, oppure in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché, in questo caso, abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia
  2. disporre della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, redatto da un revisore contabile o da una società di revisione, iscritti al registro dei revisori contabili
  3. le loro azioni non siano quotate in un mercato regolamentato
  4. non essere già iscritte alla Sezione Speciale del Registro delle Imprese dedicata alle Start Up Innovative e agli Incubatori Certificati.
 
Il contenuto innovativo dell’impresa deve essere identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
  1. volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione
  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale
  3. titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto, a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario, registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
 

Differenze nei requisiti richiesti a Start Up e PMI Innovative per l’iscrizione alla Sezione Speciale

Quali sono, in sintesi, le differenze con i requisiti richiesti alle Start Up Innovative per il loro riconoscimento attraverso l’iscrizione alla Sezione Speciale?
Per prima cosa va detto che la disciplina delle PMI Innovative non si applica alle società di nuova costituzione, trattandosi di una normativa destinata a imprese che hanno perso il requisito di Start Up Innovative o non lo hanno mai avuto.
Per il resto non vi sono molte differenze rispetto ai requisiti richiesti alle Start Up Innovative per la loro iscrizione al Registro Speciale.
 
Tra quelli più significativi si può evidenziare il volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione che deve essere in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione.
Per le Start Up Innovative tale percentuale è fissata al 15%.
Per le PMI Innovative la stessa è quindi inferiore, e la motivazione risiede nel fatto che la disciplina riguarda imprese che già hanno una attività commerciale sviluppata in ragione della loro presenza pluriennale sul mercato e per questo non impegnate primariamente nell’attività di ricerca e sviluppo che è, viceversa, a supporto della loro attività principale ormai consolidata.
Prevedere una percentuale superiore, come quella prevista per le Start Up Innovative, avrebbe comportato l’obbligo di un impegno sul fronte della ricerca e sviluppo economicamente rilevantissimo e come tale difficilmente sostenibile.
 
Va ribadito che quella della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo applicata al maggiore fra costo e valore totale della produzione è solo uno dei due requisiti su tre che la società deve possedere per diventare PMI Innovativa.
Esattamente come per le Start Up Innovative anche per le PMI Innovative i requisiti sono alternativi, basta cioè disporre di due su tre, indipendentemente da quali essi siano.
 
Altre differenze rilevanti riguardano:
  • la durata dello status di PMI Innovativa, non limitata a cinque anni come nel caso delle Start Up ma illimitata
  • il limite del volume di affari annuo che per le PMI Innovative è di €. 50 milioni contro i €. 5 previsti per le Start Up Innovative
  • l’assenza del divieto alla distribuzione di dividendi, viceversa previsto per le Start Up Innovative per tutta la durata della loro permanenza nella Sezione Speciale
  • l’impossibilità di usufruire della particolare normativa che disciplina i rapporti di lavoro all’interno delle Start Up Innovative.
 
In pratica sono stati eliminati quei requisiti/condizioni incompatibili con lo stato di impresa in funzionamento da più anni, tipica delle “Old Company”, quali sono le PMI che voglio acquisire lo status di Innovative.
 

Eccezione: la certificazione del bilancio

Una differenza importante sembra riguardare l’obbligo di certificazione del bilancio.
Si tratta di un aspetto di forte impatto.
La normativa richiede infatti che il bilancio sia certificato.
È necessaria quindi la presenza di un Revisore Legale.
 
L’obbligo di certificazione del bilancio per le PMI Innovative si riferisce agli esercizi ante e post iscrizione alla Sezione Speciale dedicata alle PMI Innovative.
 
Mentre per l’esercizio ante iscrizione nella Sezione Speciale deve ritenersi applicabile la procedura di revisione volontaria, quindi su mandato del legale rappresentante al revisore, per tutti gli esercizi sociali chiusisi dopo l’iscrizione della PMI alla Sezione Speciale e fin quando tale iscrizione permanga, l’obbligo di certificazione del bilancio segue la disciplina ordinaria in tema di revisione legale, sia per la nomina del revisore, che per l’approvazione da parte dell’assemblea della relazione di revisione, in uno con il bilancio, e di deposito della stessa contestualmente al bilancio stesso.
A regime, quindi, e cioè dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella Sezione Speciale, la PMI innovativa dovrà procedere a nominare e ad iscrivere nel Registro delle Imprese un Revisore Legale.
 
La PMI innovativa, pertanto, sarà tenuta ad adempiere alla certificazione del bilancio contemporaneamente all’approvazione del medesimo, pena la cancellazione immediata dalla Sezione Speciale e la decadenza dalle relative agevolazioni, senza possibilità di proroghe o sanatorie o remissioni in termini.
 

È contemplata la possibilità di non fallire?

Solamente la Start Up Innovativa non può fallire per tutta la durata di iscrizione alla Sezione Speciale.
Questo perché persegue un progetto di ricerca e sviluppo per sua natura incerto, per il quale le probabilità di insuccesso sono elevate.
La Start Up Innovativa è quindi assoggettata esclusivamente alle procedure previste dalla Legge 3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento, che le consentono di
  • richiedere un accordo di composizione della crisi con i debitori, oppure
  • procedere alla liquidazione del patrimonio.
Tali procedimenti alternativi sono più rapidi ed efficienti rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e, al contempo, aiutano a evitare le conseguenze del fallimento anche in termini reputazionali.
 
Al contrario della Start Up innovativa, pertanto, la PMI Innovativa può fallire, o essere ammessa a tutte le procedure previste per il superamento della crisi di impresa.
Questo proprio perché non è una Start Up ma una Old Company che già opera nel mercato, quanto meno da cinque anni, e ha quindi, tipicamente, già avviato e sviluppato una propria attività commerciale la quale, per essersi radicata nel mercato, ha certamente coinvolto soggetti terzi che l’hanno giudicata affidabile e che devono essere tutelati.
 

Vantaggi per la PMI Innovativa connessi all’iscrizione alla Sezione Speciale

Al pari delle Start Up Innovative, anche le PMI iscritte alla Sezione Speciale:
  • sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo alla Camera di Commercio
  • i loro soci, siano essi persone fisiche nell’esercizio o meno di impresa, ovvero società di persone e/o capitali, godono del beneficio fiscale rappresentato dal Credito d’Imposta, riconosciuto a fronte degli interventi operati sul Capitale Sociale, tipicamente la sottoscrizione di un aumento dello stesso
  • godono, in forma semi-automatica, della garanzia rilasciata dal Medio Credito Centrale (MCC) agli Istituti di Credito cui la PMI Innovativa si fosse rivolta per ottenere il finanziamento di propri progetti di sviluppo (tale automatismo non interviene per le PMI che non fossero iscritte alla Sezione Speciale)
  • possono godere della particolare disciplina prevista per l’accesso alle piattaforme di Crowdfunding, nelle quali operare per raccogliere capitali offrendo in cambio quote di partecipazione al proprio Capitale Sociale (Equity Funds Crowfunding) sfruttando la viralità del web
  • possono usufruire di un insieme di regole specifiche, deroganti per alcuni aspetti alle regole del codice civile in materia di società di capitali.
 
In particolare la disciplina della riduzione del Capitale Sociale per effetto di perdite.
In caso di riduzione del Capitale Sociale di oltre un terzo, senza che questo scenda al di sotto del minimo legale, a causa di una perdita di esercizio, il termine entro il quale la perdita stessa dovrà essere ripianata in misura sufficiente a limitare la riduzione del Capitale Sociale a meno di un terzo, viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo che è il termine ordinariamente previsto).
 
In caso di riduzione del Capitale Sociale per perdite di oltre un terzo e in misura tale da portarlo al di sotto del minimo legale, come anche di azzeramento dello stesso, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale (come ordinariamente previsto), può deliberare il rinvio di tale decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
Fino a quel momento, inoltre, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.
 

Osservazioni conclusive

Il “fine vita” di una Start Up Innovativa non coincide quindi con lo scadere del quinto anno dalla data di costituzione.
A parte la proroga di 12 mesi concessa dal Decreto ”Rilancio” alle Start Up Innovative iscritte alla Sezione Speciale alla data del 19 Maggio 2020, che ne prolunga l’esistenza a sei anni, per tutte le imprese esiste la possibilità di proseguire nell’attività di ricerca funzionale al loro sviluppo, a tempo indeterminato, come PMI Innovative iscritte nell’ apposita Sezione Speciale.
 
Questa opportunità non riguarda solamente le Start Up Innovative allo scadere del quinquennio, ma tutte le PMI che, costituite in forma di società di capitali, conducano un’attività di ricerca e si muovano sul fronte dell’innovazione a supporto del perseguimento del proprio scopo sociale.
 
Quanto sopra sia nel caso in cui l’attività di ricerca, innovazione e sviluppo sia già integrata nella ordinaria attività di impresa, che nel caso in cui l’impresa intenda darvi avvio.
 

Consiglio per l’imprenditore: analizzare e farsi le domande

Ogni imprenditore dovrebbe quindi guardare alle modalità di svolgimento della propria attività commerciale, domandandosi se in essa sia integrata o meno una attività di ricerca, innovazione e sviluppo oppure se quest’ultima possa essere avviata in ragione dello sviluppo aziendale.
Sarà ben difficile concludere che di essa non vi sia traccia, perché la ricerca e l’innovazione sono ormai parte integrante di qualsiasi processo industriale.
 

Effetti del PNRR sul prossimo quinquennio

L’imprenditore deve essere consapevole che la normativa incentiva e sostiene la ricerca e lo sviluppo, non solo in capo alle Start Up Innovative, ma anche in capo a ogni impresa, riservando agevolazioni e canali di finanziamento privilegiati.
 
Questo è vero oggi come in passato, ma lo è ancora di più guardando ai prossimi cinque anni durante i quali si produrranno gli effetti sul sistema economico degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La ricerca, l’innovazione e lo sviluppo sono centrali nel PNRR e le aziende, a loro volta, dovranno fare di queste attività un momento caratterizzante il loro processo industriale, per usufruire dei massimi benefici e vantaggi.
 
La presenza di tali attività deve essere acclarata acquisendo lo status adeguato.
Per le Start Up Innovative sin dal momento della loro nascita.
Per esse, una volta giunte a “fine vita” e per tutte le imprese, in qualsiasi momento della loro esistenza come PMI Innovative.
 

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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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