Pegno Mobiliare Non Possessorio. I beni delle Imprese in pegno per ottenere il credito
Beni d'Impresa a garanzia dei finanziamenti richiesti
Il Pegno Mobiliare Non Possessorio è una cosa interessante: vediamo di cosa si tratta.
Consiste nella possibilità, per l’impresa, di concedere in garanzia (più esattamente “in pegno”) ai propri finanziatori, le banche prima di tutto, i beni destinati all’esercizio dell’impresa, nonché i crediti derivanti o inerenti il loro utilizzo.
In pratica, i beni d’impresa possono costituire una garanzia per ottenere il finanziamento, rimanendo però di proprietà dell’azienda che, pertanto, li può utilizzare.
Non si tratta unicamente di beni strumentali ma anche e soprattutto dei beni merce in magazzino e dei crediti verso i clienti.
Si è in presenza di una vera novità?
Si tratta di una delle misure a sostegno dell’accesso al credito delle imprese, introdotte negli ultimi anni.
La possibilità di concedere in garanzia (nel caso specifico, “in pegno”) i beni dell’impresa era ed è sempre possibile, esattamente come era ed è sempre possibile, costituire ipoteca sui beni immobili. La particolarità del Pegno Mobiliare Non Possessorio, consiste nel mantenimento della disponibilità, per colui che li concede in garanzia, di tali beni e quindi nella possibilità di continuare a utilizzarli nel processo produttivo, malgrado il pegno sugli stessi costituito.
Con riferimento, in particolare, ai beni merce, questi, in capo alle imprese industriali-artigianali, vengono normalmente immessi nel processo produttivo e trasformati in prodotti finiti.
Per una impresa commerciale sono invece normalmente rivenduti nello stesso stato nel quale erano al momento del loro acquisto. I beni dati in pegno, grazie al contratto di garanzia che si sta commentando, non vengono quindi vincolati sottraendoli ai cicli di trasformazione/vendita.
La loro disponibilità, e la possibilità di utilizzo/cessione, non viene minimamente intaccata per l’impresa, perché la garanzia costituita su di essi si trasferisce automaticamente sul prodotto finito, ovvero sul credito maturato o sulla somma incassata a vendita effettuata oppure, infine, sui beni comperati utilizzando il denaro incassato.
In pratica, la garanzia offerta, rimane “aderente” al bene, anche se quest’ultimo cambia le proprie caratteristiche per effetto del suo utilizzo nel processo industriale/commerciale in azienda fino ad uscirne.
A questo punto l’aderenza della garanzia si registra addirittura in capo ai beni acquistati con il denaro rinvenuto dalla vendita di quelli originalmente dati a pegno, rivenduti come tali o trasformati all’interno del ciclo industriale aziendale.
Beni strumentali e beni merce. Di quali esattamente si tratta?
Con un proprio specifico provvedimento del 12 Ottobre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito l’elenco delle 25 categorie merceologiche dei beni che possono essere dati in garanzia per ottenere credito (senza perderne il possesso).
L’elenco è interessante perché fa comprendere come non vi siano, in pratica, esclusioni in relazione ai beni che possono essere concessi in garanzia:
01 ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
02 PIANTE E PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
03 GRASSI, OLI E CERE ANIMALI O VEGETALI
04 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI LAVORATI
05 MINERALI E LORO PRODOTTI
06 PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
07 MATERIE PLASTICHE, GOMMA E LORO LAVORATI
08 PELLI, CUOIO, PELLICCE E LORO LAVORATI
09 LEGNO E SUOI LAVORATI
10 PRODOTTI DELL’INDUSTRIA CARTARIA E PRODOTTI A STAMPA
11 MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
12 CALZATURE ED ALTRI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO
13 MATERIALI LAPIDEI, CERAMICI, VETRI E LORO PRODOTTI
14 PREZIOSI, GIOIELLI E MONETE
15 METALLI COMUNI E LORO LAVORATI
16 MACCHINARI INDUSTRIALI, MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI ED ELETTRONICI
17 MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO
18 STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA E MISURA, STRUMENTI MEDICO-CHIRURGICI,
OROLOGERIA, STRUMENTI MUSICALI
19 ARMI, MUNIZIONI, LORO PARTI ED ACCESSORI
20 MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO
21 OGGETTI PER SPORT O DIVERTIMENTO, LORO PARTI ED ACCESSORI
22 OGGETTI D’ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
23 BENI IMMATERIALI
24 BENI FINANZIARI
25 ALTRI BENI.
L’unica eccezione riguarda i beni mobili registrati (ad esempio le auto, i furgoni, gli autocarri), che non possono costituire garanzia.
Un esempio concreto
Si può pensare ai beni in magazzino che possono essere per importo rilevante.
Questi possono essere dati in garanzia e, grazie alla forma del Pegno Mobiliare Non Possessorio, regolarmente venduti.
Il pegno, in questa ipotesi, si trasferirà sul credito verso il cliente in ragione della vendita effettuata, o sulla somma da questi incassata, ovvero sui beni acquistati successivamente con quest’ultima.
Come funziona il Pegno Mobiliare Non Possessorio?
È necessario stilare per iscritto un contratto indicando:
creditore, debitore, eventuale terza (se diversa dal debitore) parte che concede il pegno
la descrizione del bene che rappresenta la garanzia
la misura del credito e il suo importo massimo garantito
il bene che viene acquistato grazie alla garanzia del pegno (nel caso in cui l’operazione fosse finalizzata all’acquisto di uno specifico bene).
Se il contratto non prevede clausole diverse, il debitore (l’impresa o l’eventuale terza parte) potrà trasformare o vendere il bene, o disporne in altro modo.
In questo caso il pegno si trasferirà automaticamente al prodotto risultante dalla trasformazione, piuttosto che al corrispettivo della cessione, o al nuovo bene acquistato con il corrispettivo stesso, senza che vi sia la necessità di fare nuovi contratti di garanzia.
Il contratto di Pegno Mobiliare Non Possessorio, sottoscritto tra le parti, viene iscritto a questo punto nell’apposito Registro Pegni Informatizzato presso l’Agenzia delle Entrate e, per effetto dell’iscrizione, diventa esecutivo e opponibile dalla data di iscrizione.
L’iscrizione dura dieci anni ed è rinnovabile.
Ne può essere chiesta la cancellazione (di comune accordo fra le parti) oppure quest’ ultima può essere domandata giudizialmente.
Garanzie in favore del creditore (ad esempio la banca)
Sono previste regole a garanzia del creditore nel caso in cui si verifichi un evento che determina l’escussione del pegno.
In questo caso il creditore potrà:
vendere il bene, acquisito in garanzia, all’incanto e trattenere il corrispettivo, nella misura corrispondente alla garanzia prevista in contratto, restituendo l’eccedenza
riscuotere in prima persona i crediti derivanti dalla cessione a terzi, operata dal garantito, dei beni avuti in garanzia fino a concorrenza della somma garantita
affittare il bene acquisito in garanzia, trattenendo i canoni fino a concorrenza della somma garantita, ma solo se esplicitamente previsto dal contratto
acquisire in proprietà i beni avuti in garanzia, ma unicamente se previsto nel contratto, che dovrà anche prevedere criteri e modalità di valutazione del bene.
Quando entrerà in vigore Il Pegno Mobiliare Non Possessorio?
L’Agenzia delle Entrate ha tempo fino al 25 aprile 2022 per attivare il Registro Pegni Informatizzato, nel quale verranno giornalmente inseriti, secondo l’ordine di ricezione, i contratti via via sottoscritti.
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