Pegno mobiliare non possessorio: garanzia per il credito alle imprese


Pegno mobiliare non possessorio

È nato circa due anni fa e ha registrato un discreto successo.
Il ‘Pegno mobiliare non possessorio’ è uno strumento previsto dalla legge che consente alle imprese di costituire pegno su una serie di attività, materiali e non, dandole in questo modo in garanzia alle banche e ai terzi finanziatori in genere, a fronte delle richieste di erogazione del credito.
Esso è disciplinato dal DM n.114/2021 (Regolamento del Registro Pegni) e dai successivi provvedimenti attuativi.
 

Strumento pensato per ottenere credito immediato

Lo strumento, pensato per ottenere credito immediato, si caratterizza per il fatto che il pegno non priva l’azienda del possesso dei beni sui quali esso è costituito, potendo così l’impresa continuare ad utilizzarlo in prima persona.
Viceversa, nel pegno come disciplinato dall’ Art. 2784 e ss del Codice civile, il debitore, o il terzo datore di pegno, consegna i beni al creditore, per questa via perdendone il possesso e la possibilità di utilizzo.


Trattandosi di uno strumento dedicato, esso è utilizzabile solo dalle imprese iscritte al Registro Imprese, che possono fare domanda online direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite servizio web riservato, gestendo quest’ultima il Registro Pegni informatizzato.
 

Quali beni d’impresa si possono dare in garanzia

Il ‘pegno mobiliare non possessorio’ può essere costituito su beni mobili, anche immateriali (come ad esempio un brevetto), destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da… o inerenti a… tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati (come ad esempio le automobili, autocarri, motocicli ecc.).
È possibile impegnare anche beni futuri, di cui sia determinabile il valore complessivo.

I beni sui quali costituire il pegno possono essere offerti anche da un soggetto diverso dall’impresa o dall’imprenditore ( ovvero da terzo datore di pegno).
Esso è quindi un soggetto estraneo all’impresa che concede un proprio bene in garanzia per il debito dell’imprenditore.
 

Quali sono le tipologie di attività che si possono dare in garanzia

Sono ben 25 le tipologie di attività che possono essere date in garanzia per ottenere credito senza, grazie all’istituto, perderne il possesso:

  1. ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
  2. PIANTE E PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
  3. GRASSI, OLI E CERE ANIMALI O VEGETALI
  4. PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCHI LAVORATI
  5. MINERALI E LORO PRODOTTI
  6. PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE
  7. MATERIE PLASTICHE, GOMMA E LORO LAVORATI
  8. PELLI, CUOIO, PELLICCE E LORO LAVORATI
  9. LEGNO E SUOI LAVORATI
  10. PRODOTTI DELL’INDUSTRIA CARTARIA E PRODOTTI A STAMPA
  11. MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI
  12. CALZATURE ED ALTRI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO
  13. MATERIALI LAPIDEI, CERAMICI, VETRI E LORO PRODOTTI
  14. PREZIOSI, GIOIELLI E MONETE
  15. METALLI COMUNI E LORO LAVORATI
  16. MACCHINARI INDUSTRIALI, MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI ED ELETTRONICI
  17. MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE PER IL TRASPORTO
  18. STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA E MISURA; STRUMENTI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI
  19. ARMI, MUNIZIONI, LORO PARTI ED ACCESSORI
  20. MOBILI E COMPLEMENTI DI ARREDO
  21. OGGETTI PER SPORT O DIVERTIMENTO, LORO PARTI ED ACCESSORI
  22. OGGETTI D’ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITA’
  23. BENI IMMATERIALI
  24. BENI FINANZIARI
  25. ALTRI BENI

 

Il contratto di ‘pegno mobiliare non possessorio’

Nel contratto di ‘pegno mobiliare non possessorio’ bisogna indicare:
-    il creditore (ad esempio la banca finanziatrice);
-    il debitore ed eventuale terza parte che concedano il pegno;
-    la descrizione dei beni offerti in pegno;
-    la misura del credito e l’importo massimo garantito.
Se il contratto non prevede clausole specifiche, il debitore (l’impresa oppure il terzo datore) può anche trasformare o vendere il bene oppure disporne diversamente.
In queste ipotesi il pegno si trasferirà automaticamente seguendo il bene cui è agganciato, senza bisogno di redigere un nuovo contratto.
 

Le garanzie per il creditore

In caso di escussione del pegno, il creditore potrà:

  • vendere il bene gravato di pegno (con procedura pubblica e nomina di esperti) trattenendo il corrispettivo della garanzia e restituendo l’eccedenza;
  • riscuotere i crediti impegnati fino a concorrenza del valore in garanzia;
  • se previsto dal contratto, affittare il bene trattenendo i canoni fino a concorrenza della somma garantita;
  • se previsto dal contratto, che deve indicare i criteri per la valorizzazione del bene, assumere, a scadenza, la proprietà dei beni gravati dal pegno in suo favore.

Tali procedure si attivano anche in caso di fallimento del debitore, dopo aver ammesso i crediti al passivo con prelazione.
 

Come si ottiene il credito a fronte di beni dati in pegno

Le domande di pegno mobiliare non possessorio possono essere presentate da una delle parti (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un rappresentante incaricato, assieme al contratto di dazione in pegno sottoscritto.

Tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile previa autenticazione in area riservata sul sito dell’A.d.E., si possono trasmettere tutti i dati relativi al contratto di pegno mobiliare non possessorio (creditore, debitore, eventuale terza parte, descrizione del bene, credito garantito, importo massimo garantito).

Il ‘pegno mobiliare non possessorio’ viene a quel punto iscritto nell’apposito Registro Pegni informatizzato dell’Agenzia delle Entrate, esecutivo ed opponibile dalla data di iscrizione.
L’iscrizione dura dieci anni ed è rinnovabile, ma può essere chiesta la cancellazione, in accordo tra le parti o giudizialmente.
Per compilare una domanda di iscrizione, rinnovo, cancellazione e annotazione di modifica di pegno non possessorio e per richiedere visure o certificazioni è necessario accedere alla sezione “Istanze” dell’area riservata del sito.
Il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio” deve essere esposto nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell’imposta di registro.

[Fonte: Pmi.It, 15 dicembre 2025]


 

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