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Il ‘Pegno mobiliare non possessorio’ è uno strumento previsto dalla legge che consente alle imprese di costituire pegno su una serie di attività, materiali e non, dandole in questo modo in garanzia alle banche e ai terzi finanziatori in genere, a fronte delle richieste di erogazione del credito.
Esso è disciplinato dal DM n.114/2021 (Regolamento del Registro Pegni) e dai successivi provvedimenti attuativi.
Lo strumento, pensato per ottenere credito immediato, si caratterizza per il fatto che il pegno non priva l’azienda del possesso dei beni sui quali esso è costituito, potendo così l’impresa continuare ad utilizzarlo in prima persona.
Viceversa, nel pegno come disciplinato dall’ Art. 2784 e ss del Codice civile, il debitore, o il terzo datore di pegno, consegna i beni al creditore, per questa via perdendone il possesso e la possibilità di utilizzo.
Trattandosi di uno strumento dedicato, esso è utilizzabile solo dalle imprese iscritte al Registro Imprese, che possono fare domanda online direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, tramite servizio web riservato, gestendo quest’ultima il Registro Pegni informatizzato.
Il ‘pegno mobiliare non possessorio’ può essere costituito su beni mobili, anche immateriali (come ad esempio un brevetto), destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da… o inerenti a… tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati (come ad esempio le automobili, autocarri, motocicli ecc.).
È possibile impegnare anche beni futuri, di cui sia determinabile il valore complessivo.
I beni sui quali costituire il pegno possono essere offerti anche da un soggetto diverso dall’impresa o dall’imprenditore ( ovvero da terzo datore di pegno).
Esso è quindi un soggetto estraneo all’impresa che concede un proprio bene in garanzia per il debito dell’imprenditore.
Sono ben 25 le tipologie di attività che possono essere date in garanzia per ottenere credito senza, grazie all’istituto, perderne il possesso:
Nel contratto di ‘pegno mobiliare non possessorio’ bisogna indicare:
- il creditore (ad esempio la banca finanziatrice);
- il debitore ed eventuale terza parte che concedano il pegno;
- la descrizione dei beni offerti in pegno;
- la misura del credito e l’importo massimo garantito.
Se il contratto non prevede clausole specifiche, il debitore (l’impresa oppure il terzo datore) può anche trasformare o vendere il bene oppure disporne diversamente.
In queste ipotesi il pegno si trasferirà automaticamente seguendo il bene cui è agganciato, senza bisogno di redigere un nuovo contratto.
In caso di escussione del pegno, il creditore potrà:
Tali procedure si attivano anche in caso di fallimento del debitore, dopo aver ammesso i crediti al passivo con prelazione.
Le domande di pegno mobiliare non possessorio possono essere presentate da una delle parti (debitore, creditore, eventuale terzo datore) o da un rappresentante incaricato, assieme al contratto di dazione in pegno sottoscritto.
Tramite il servizio web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile previa autenticazione in area riservata sul sito dell’A.d.E., si possono trasmettere tutti i dati relativi al contratto di pegno mobiliare non possessorio (creditore, debitore, eventuale terza parte, descrizione del bene, credito garantito, importo massimo garantito).
Il ‘pegno mobiliare non possessorio’ viene a quel punto iscritto nell’apposito Registro Pegni informatizzato dell’Agenzia delle Entrate, esecutivo ed opponibile dalla data di iscrizione.
L’iscrizione dura dieci anni ed è rinnovabile, ma può essere chiesta la cancellazione, in accordo tra le parti o giudizialmente.
Per compilare una domanda di iscrizione, rinnovo, cancellazione e annotazione di modifica di pegno non possessorio e per richiedere visure o certificazioni è necessario accedere alla sezione “Istanze” dell’area riservata del sito.
Il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio” deve essere esposto nella richiesta di registrazione (modello 69) ai fini dell’imposta di registro.
[Fonte: Pmi.It, 15 dicembre 2025]
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