Nuove agevolazioni PMI e Start Up innovative: corsa a ostacoli
Ricerca, innovazione, sviluppo
Le Start Up e PMI innovative sono società di capitali nelle quali la ricerca, che generi innovazione e favorisca lo sviluppo, deve essere il DNA che marca il loro operare.
Non si deve pensare che siano strutture avulse dal comparto industriale, commerciale o dei servizi, bensì imprese impegnate in prima persona nella propria crescita aziendale, cvhe si avvalgono di una attività di ricerca sui processi produttivi, ovvero sui prodotti e servizi da esse immessi in commercio.
Start Up e PMI innovative traino dell’economia
Lo Stato le ha individuate ormai da molti anni come veicoli per aiutare il sistema industriale (e dei servizi in generale) a percorrere la via dello sviluppo, innovando i propri processi aziendali.
La convinzione, non solo italiana ma quanto meno europea, è che strutture di questo tipo fungano da traino al sistema produttivo perché è sull’innovazione che si fonda la crescita e con essa lo sviluppo di un sistema economico.
È quindi un’impresa innovativa quella che sviluppa un proprio processo di produzione che consenta di fare un nuovo prodotto, oppure rifarne uno già esistente, ma rendendolo migliore, o riproporlo tale e quale, ma avendo ottimizzato il suo processo di realizzazione.
Al di là delle temporanee coperture brevettuali, l’innovazione finisce rapidamente per espandersi in tutto il tessuto economico di un paese permeandolo, facendolo sviluppare, aggiornandolo e rendendolo competitivo.
Più volte ho affrontato questo tema nel sito dello Studio Associato MSC, in una serie di articoli che vi consiglio di rileggere perché è il caso di avere ben presente la realtà rappresentata dalle Start Up e PMI Innovative, perché, proprio in ragione della loro funzione di traino, lo Stato ha previsto numerose agevolazioni, sia di ordine fiscale, per coloro che le costituiscono investendo nel loro capitale sociale, che di accesso al credito e di bandi loro dedicati.
Nuova agevolazione o “corsa a ostacoli”?
Molte volte si ha, però, la sensazione di trovarsi in presenza di una specie di “corsa a ostacoli”. È ciò che si sta verificando in questo periodo a proposito delle modalità di accesso all’agevolazione, rappresentata dalla detrazione fiscale che spetta a coloro che investono nel capitale di rischio di una Start Up o PMI innovativa.
Sotto un certo profilo non ci sarebbe di che lamentarsi, infatti ad una agevolazione già esistente se ne aggiunge una nuova. Solo che quest’ultima è di accesso laborioso, non snello e veloce come dovrebbe essere, ma governato da passaggi burocratici inutili, che sono proprio quelli dai quali lo Stato dovrebbe liberare le imprese, se solo le riconoscesse per quello che sono: gli unici strumenti in grado di riavviare e mantenere in vita il sistema economico di un paese che, nel nostro caso, è quello della nostra povera Italia.
Tutto ebbe inizio con la Legge 17 Dicembre 2012, n. 221, in particolare con ciò che essa prevedeva all’articolo 29, nel quale si introducono le agevolazioni spettanti a coloro, persone fisiche e società, che intendano partecipare al “Capitale di Rischio” di una Start Up innovativa.
Cos’è il “Capitale di Rischio” secondo la Legge n. 221
Si tratta esattamente del “Capitale Sociale e del Fondo Sovrapprezzo Quote”.
In pratica, in maniera molto semplificata, se si intende costituire una società, certamente la si dovrà dotare di un Capitale Sociale, una somma di denaro iniziale, cioè, con la quale essa possa dare avvio alla propria attività, che è vincolata ai bisogni sociali per tutta la vita della stessa e che, tipicamente, sarà recuperabile al momento dello scioglimento.
Il Capitale Sociale sottoscritto all’atto della costituzione, potrà essere oggetto di aumento in un momento successivo.
Sarà una scelta dettata da tantissime ragioni che, tipicamente, si realizzerà con il versamento di denaro fresco nella casse sociali da parte dei soci esistenti, come anche da parte di nuovi soci entranti nella compagine sociale.
Il denaro in questione, non deve tuttavia essere per forza assegnato totalmente al capitale sociale, ma, oltre ad esso, anche alla “Riserva sovrapprezzo quote”.
In pratica, se l’aumento del Capitale Sociale fosse deliberato per 100, i sottoscrittori dello stesso potrebbero essere chiamati, dalla delibera che ha deciso l’aumento, a versare 100 nelle casse sociali a titolo di aumento del Capitale Sociale e altrettanto nella “Riserva sovrapprezzo quote” per un esborso totale, quindi, di 200.
Attenzione: agevolazione statale solo in alcuni casi
Sono moltissimi i motivi che possono indurre a un’operazione di aumento di Capitale Sociale così congegnata, ma quello che conta sapere è che tanto i versamenti operati a titolo di aumento di Capitale Sociale, che quelli a esso collegati e portati a incremento della “Riserva sovrapprezzo quote”, godono della agevolazione statale. Solo questi però, attenzione quindi che un versamento operato nel patrimonio di una Start Up, a titolo diverso da quelli indicati, non gode di agevolazione alcuna.
Fatta questa doverosa precisazione torniamo alla Legge del 2012.
La caotica Legge del 2012
Questa Legge si presentava caotica perché faceva, e fa tutt’ora, visto che è attualmente perfettamente in vigore, delle distinzioni in particolare sul piano temporale.
Dopo aver precisato che sono agevolabili i versamenti fatti nel solo Capitale Sociale e “Riserva sovrapprezzo quote” di Start Up innovative, essa distingue a seconda che il versamento sia fatto da Persone Fisiche, ovvero da Società.
La norma dice che: “Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel Capitale Sociale di una o più Start-Up innovative. (…) L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di €. 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni.”.
Cosa succede con gli investimenti operati da Persone Fisiche
Quindi una persona fisica che dovesse investire nel Capitale di Rischio di una Start Up innovativa - ad esempio - 100, potrebbe abbattere l’imposta lorda che emergerebbe dal suo Modello Unico di 19. Si tratta di una detrazione di imposta.
Quanto sopra può ripetersi ogni anno, basta che l’investimento non superi €. 500.000 per anno e, ovviamente, che la società mantenga i requisiti per essere una Start Up innovativa.
Bisogna poi che l’investimento operato (in pratica la proprietà della quota sottoscritta) venga mantenuto per almeno tre anni, pena la restituzione dell’agevolazione.
Cosa succede con gli investimenti operati da Società
La norma continua ripetendo la medesima disposizione nel caso di investimenti operati da società, solo che in questo caso il 19% di prima diventa il 20% e la soglia di investimento cresce a €. 1.800.000 all’anno. Tale 20% va ad abbattere non più direttamente l’imposta, come per le persone fisiche, ma il reddito della società che ha operato l’investimento.
Si tratta allora di un “onere deducibile” per effetto del quale la base imponibile sul quale la società calcola la propria imposta, si ridurrà di tale importo.
Se quindi l’investimento fosse per 100, il beneficio sarebbe 20 che andrebbe ad abbattere il reddito della società (non dell’imposta, come nel caso precedente). Se il reddito fosse di 50, meno 20 di beneficio, la base imponibile diventerebbe 30. Pensando a una Società di Capitali, che paga un’imposta IRES fissa del 24%, il beneficio in termini di imposte da pagare in meno sarebbe allora il 24% di 20, ovvero 4,80.
Norme successive (come la Legge 30 dicembre 2018, n. 145) hanno modificato le percentuali di cui sopra portandole al 40% nonché la soglia per gli investimenti operati dalle Persone Fisiche, elevandola a €. 1.000.000.
Normativa della Legge 2012 e situazione odierna
L’agevolazione in essere, avendo come riferimento la Legge 221 del 2012, nelle sue linee essenziali prevede che:
l’investimento sia operato sul capitale di rischio di Start Up innovative
l’investimento possa essere effettuato tanto da persone fisiche che da società
il beneficio sia nel limite del 30 per cento dell’investimento operato
l’investimento non possa eccedere €. 1.000.000 annui se fatto da persone fisiche e €. 1.800.000 se fatto da società
l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni, pena la restituzione dell’agevolazione
l’investimento sia sotto forma di “Detrazione di imposta” per le persone fisiche e portato ad abbattimento del reddito imponibile per le società.
Dall’anno 2020 un nuovo regime
Al regime della Legge del 2012 dall’anno scorso si è aggiunto un nuovo regime, che non lo sostituisce, ma lo affianca.
Si tratta di una agevolazione aggiuntiva rispetto a quella di cui alla Legge 221 del 2012, descritta nella Legge 77/220 di conversione del Decreto Rilancio. Siamo quindi in presenza di due norme agevolative perfettamente coesistenti.
Il MISE, infatti, in una sua risposta ufficiale, precisa che “i due regimi sono entrambi validi e attivi (…) è una libera scelta dell’impresa (aderire a uno dei due) sulla base delle caratteristiche e delle condizioni della stessa e del soggetto investitore.”.
Sintesi degli elementi caratterizzanti
In Gazzetta Ufficiale è pubblicato il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, che contiene le disposizioni attuative della Legge 77/2020.
Interessa solo le persone fisiche investitrici, escludendo pertanto le società di capitali ma comprendendo quelle di persone. Per queste ultime l'importo della detrazione è determinato, in capo ai soci che la partecipano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili
l'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del Capitale Sociale e della “Riserva da sovrapprezzo delle quote” delle Start Up innovative e delle PMI innovative
l’agevolazione è sotto forma di detrazione dall’imposta lorda come risultante dal Modello Unico dell’investitore
l'incentivo prevede una detrazione IRPEF pari al 50% dell’investimento effettuato
l’agevolazione è agganciata alla misura dell’investimento operato nel ”Capitale di Rischio” non solo delle Start Up ma anche delle PMI Innovative
se l’investimento è nel Capitale di Rischio di una o più Start Up innovativa, vi è un limite di €. 100.000 in ciascun periodo d’imposta per una agevolazione massima di €. 50.000
se l’investimento è nel Capitale di Rischio di una o più PMI innovativa, il tetto è di €. 300.000 in ciascun periodo d’imposta per una agevolazione massima di €. 150.000
solo nel caso di PMI innovative, sulla parte di investimento che superasse la soglia di €. 300.000 in ciascun periodo d’imposta, l'investitore ne potrà detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta
se la detrazione è superiore all'imposta lorda, l'eccedenza può essere portata in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare
l’investimento nel ”Capitale di Rischio” della Start Up o PMI innovativa, deve avvenire nel limite del cosiddetto “De Minimis”.In pratica la Start Up o la PMI innovativa destinataria dell’investimento non potrà ottenere aiuti sotto forma degli investimenti in parola per più di €. 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. Ad esempio, in caso di investimento in Start Up innovative per €. 100.000, il plafond “De Minimis” verrà eroso per €. 50.000, in caso di investimento in PMI innovative per €. 300.000, esso sarà eroso per €. 150.000.
Il Plafond “De Minimis” con la nuova agevolazione
Il Plafond “De Minimis” stabilisce la misura massima di Aiuti di Stato che una società può ottenere nell’arco di due anni. Il plafond viene eroso dai finanziamenti ottenuti che siano qualificati dalla normativa quali “Aiuti di Stato”, per poi ricaricarsi al termine del triennio. È sempre la legge a stabilire in che misura il plafond “De Minimis” venga eroso dai finanziamenti ottenuti.
Così un finanziamento ottenuto con garanzia del Medio Credito Centrale erode il plafond per circa il 3% (100 di finanziamento corrisponde a un utilizzo di 3), mentre un finanziamento ottenuto tramite la partecipazione a un bando INAIL lo erode al 100% (100 di finanziamento determina un’erosione di 100). In questo caso l’erosione è pari al 50% del finanziamento rappresentato dall’investimento dei soci, attuali o potenziali, nel “Capitale di Rischio” della società. Un consumo elevato del plafond disponibile che potrebbe impedire, causa la sua saturazione, l’accesso ad altri finanziamenti.
Agevolazione Legge 77/220: posso scegliere
L’agevolazione è però una scelta e non un obbligo.
Il MISE precisa a questo proposito che “per gli investimenti su cui si richiede l’agevolazione al 30% (e non al 50%) non è necessario attenersi alle disposizioni di cui alla Legge 77/220.”. La conseguenza è che gli investimenti di cui alla Legge del 2012 non rientrano nel cumulo “De Minimis” per l’impresa beneficiaria.
L’incapienza del plafond “De Minimis”, come anche la volontà di non utilizzarlo, oppure la presenza di un investitore persona giuridica per il quale l’agevolazione di cui alla nuova normativa è preclusa, saranno quindi motivi adeguati a scegliere le agevolazioni relative alla legge n. 221 del 2012 in luogo di quelle relative alla Legge 77/220.
Il MISE infatti precisa che “il regime di cui al decreto 28 dicembre 2020 (De Minimis) riguarda solo gli investimenti effettuati da persone fisiche.”.
Ai fini dell’agevolazione l’investimento dovrà essere mantenuto per almeno tre anni
il momento rilevante ai fini del godimento dell’agevolazione coincide con il periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo della Start Up innovativa o della delibera di aumento del capitale sociale per quest’ ultima e per la PMI innovativa.
Procedura d’accesso alle agevolazioni secondo la Legge di conversione al Decreto Rilancio (77/220)
Per accedere alle agevolazioni si deve effettuare una sorta di prenotazione.
Infatti, prima dell’effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, esclusivamente online, tramite la piattaforma predisposta dal MISE, la relativa istanza, resa nella forma di “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” e quindi con valenza penale in caso di falsità dei dati e informazioni trasmessi.
La piattaforma è stata aperta dal MISE il 1° marzo 2021 e, fino al 30 Aprile, sarà possibile inserire le domande per le agevolazioni spettanti a fronte degli investimenti operati nel 2020 e fino al 1° marzo 2021.
Requisiti di trasmissione dell’istanza
A regime l’istanza
deve essere trasmessa, tramite la piattaforma telematica, al MISE prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore
la Start-Up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese al momento dell’investimento. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato come già esistente alla data di trasmissione dell’istanza.
Qualcosa non va
Leggendo si ha però l’impressione che ci sia qualche cosa che non va e in effetti è così. L’anomalia risiede esattamente là dove si richiede che la società debba essere regolarmente iscritta nel Registro Imprese, nonché nell’apposita sezione speciale dedicata alle “Innovative” al momento dell’investimento. In sede di costituzione di una Start Up innovativa, infatti (come per qualsiasi società, del resto) sarà impossibile far valere la propria iscrizione non solo al Registro Speciale che accoglie le “Innovative” ma anche al Registro Imprese.
Queste iscrizioni avverranno solo in un momento successivo e non saranno quindi disponibili in sede di inoltro di un’istanza volta a “prenotare” l’agevolazione sul capitale che sarà sottoscritto in sede di costituzione di una società, che sarà oggetto di iscrizione solo successivamente. Per questo motivo l’istanza non sarà in alcun modo presentabile.
La risposta del MISE: il gatto si morde la coda
A questo proposito il MISE, in risposta a un quesito specifico, testualmente risponde: “Ai fini della presentazione della domanda non solo la Start Up o PMI innovativa deve essere già costituita, ma deve anche essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese alla data di trasmissione dell’istanza.Il decreto del 28 dicembre 2020 prevede che, prima dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanze di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l'investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto, poiché privo del requisito di cui sopra. L'unica eccezione riguarda gli investimenti effettuati tra il primo gennaio 2020 e la data di inizio di operatività della piattaforma (1° marzo 2021), per i quali è possibile presentare istanza sulla piattaforma, successivamente all'effettuazione dell'investimento. Le agevolazioni si applicano esclusivamente ai conferimenti in denaro, effettuati in sede di aumento del capitale sociale di una Start Up o di una PMI innovativa già costituita (o in sede di costituzione di società esclusivamente per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 1° marzo 2021)”.
Come comportarsi di fronte a queste limitazioni?
Per prima cosa va ricordato che la normativa di cui alla legge 77/220 implica una scelta di campo iniziale. Si vogliono far partecipare al Capitale Sociale della costituenda Start Up Innovativa unicamente Persone Fisiche e Società di Persone, in quanto le società di capitale ne sono escluse.
Questo significa che, se sin dall’inizio si prevedesse che al Capitale Sociale della costituenda Start Up Innovativa partecipasse una società di capitali, ci si troverebbe da subito unicamente nell’ambito della precedente normativa (221/2012) e non di quella più recente (77/220).
L’accesso all’agevolazione di cui alla recente Legge di conversione del Decreto Ristori, qualora fosse preferita, implicherebbe che:
la Start Up innovativa venisse costituita con un Capitale Sociale molto basso, dal momento che esso verrebbe sottoscritto in un momento anteriore a quello di iscrizione della Start Up al Registro Imprese e al Registro Speciale per le “Innovative”. Le somme sottoscritte in fase di costituzione vengono infatti escluse dall’agevolazione e per questo motivo devono essere di importo minimo.
Una volta che la società risulterà regolarmente iscritta al Registro Imprese e al Registro speciale per le “Innovative”, sarà possibile procedere in un aumento di capitale.
La domanda potrà cosi:
essere predisposta completandone tutti i campi, adempiendo così alle disposizioni di legge
essere presentata precedentemente all’effettuazione dell’investimento che potrà inoltre essere spalmato non solo sul Capitale Sociale, ma anche sulla “Riserva Sovrapprezzo Quote”.
Come usufruire di entrambe le agevolazioni
Sarebbe probabilmente possibile procedere anche attingendo a entrambe le norme agevolative:
in sede di costituzione accontentarsi dell’agevolazione del 30%, ai sensi della Legge 221/2012, sull’investimento operato nel Capitale Sociale, che per questo motivo potrebbe essere più consistente, in quanto non più escluso da ogni forma agevolativa, ma “assistito” da quella meno recente che non impone limitazione alcuna. Sappiamo infatti che la normativa antecedente (Legge 17 Dicembre 2012 n. 221) è tuttora in vigore e che quest’ultima non pone alcun vincolo alla possibilità di far rientrare nell’agevolazione, per quanto meno performante e sotto certi aspetti più vincolante, l’investimento rappresentato dalla sottoscrizione del Capitale Sociale in sede di costituzione di una Start Up Innovativa
una volta ottenuta l’iscrizione della neo-costituita Start Up Innovativa al Registro Imprese e al Registro Speciale per le “Innovative”, procedere in un aumento di capitale a pagamento previa “prenotazione” telematica nel portale del MISE.
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