NUOVA SABATINI modificata: 64 milioni di € in più per le PMI


La NUOVA SABATINI

La Nuova Sabatini consente alle PMI di finanziare l’acquisto, anche in leasing di:
•          Macchinari
•          Attrezzature
•          Impianti
•          Beni strumentali a uso produttivo
•          Hardware
•          Software e tecnologie digitali.
 

Regole pratiche per accedere all’agevolazione modificata

Il Decreto Agosto ha previsto il rifinanziamento della Legge Sabatini stanziando nuove risorse per 64 milioni di Euro, visto l’ormai prossimo esaurirsi della precedente dotazione.
Ciò allo scopo di assicurare continuità operativa all’agevolazione, anche alla luce della modifica normativa introdotta dal decreto Semplificazioni, che ha reso la misura maggiormente attrattiva in quanto, per i finanziamenti di ridotta entità, è stata raddoppiata (da 100.000 a 200.000 euro) la soglia massima di finanziamento entro la quale è prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
 

In cosa consiste l’incentivo?

L’incentivo consiste in un contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, a fronte di un finanziamento bancario e/o in leasing necessario per procedere nell’ acquisto dei beni ammessi all’ agevolazione.
Il finanziamento:
•          può essere assistito dalla garanzia del Fondo PMI fino all’80% dell’ammontare;
•          deve essere di durata non superiore a 5 anni;
•          di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni;
•          interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
 
Il contributo erogato dal Ministero dello sviluppo economico è pari all’ammontare complessivo degli interessi a fronte del finanziamento o a valere sui canoni di leasing nella misura del:
•          2,75% per investimenti ordinari;
•          3,575 per investimenti Industria 4.0;
quanto sopra è applicato su un piano convenzionale di ammortamento   del finanziamento che preveda:
•          rate semestrali costanti;
•          durata di 5 anni;
•          importo corrispondente al finanziamento.
 

SABATINI SUD e SABATINI GREEN: assenti

Già con la legge di Bilancio 2020, l’allora Decreto Crescita, a questi due contributi si sono aggiunte due nuove misure agevolative:
1)         la Sabatini Sud
che prevede un contributo ministeriale pari al 5,5% riservato alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti in tecnologie “Industria 4.0” nelle regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);
2)         la Sabatini Green
che prevede un contributo ministeriale pari al 3,575%, a favore delle micro, piccole e medie imprese che acquistino macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
 

Queste ultime due misure sono operative?

Assolutamente no, come nella miglior tradizione…
Si tratta di disposizioni introdotte con la legge di bilancio 2020 e quindi prima ancora che la pandemia Covid-19 si manifestasse.
Sono misure utili, che ben avrebbero potuto rientrare nei pacchetti di agevolazione Anti-Covid, ma le risorse loro destinate sono state probabilmente dirottate sui finanziamenti a pioggia (bonus vacanze, bonus badanti, bonus affitti) che hanno generato l’esempio più eclatante di sperpero del denaro pubblico, “rapinandolo” le imprese che ne avevano ben più bisogno per mantenere attivo il volano, che loro muovono e che è l’unico suscettibile di generare ricchezza per tutti.
 

Cosa manca?

A otto mesi di distanza queste due ultime misure agevolative mancano ancora, a tutt’oggi:
  • del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che ne fissi le modalità operative;
  • della versione aggiornata del modulo di domanda.
Due cose, come ben si capisce, la produzione delle quali richiede un tempo superiore a quello della ricostruzione del ponte di Genova.
 

Quali altre norme del Decreto Crescita sono rimaste “lettera morta”?

Benché fosse utile alle imprese, tra le altre, è ancora in stand by la nuova linea di intervento a sostegno della capitalizzazione rivolta alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.
 
Il sostegno ministeriale si esprime in un contributo in conto interessi, a valere sul finanziamento bancario connesso al piano di investimento.
 
L’intervento applica la logica che se lo Stato ci mette dei soldi, anche i soci devono fare altrettanto.
Una logica condivisibile, che dovrebbe essere compresa da tutti gli pseudo imprenditori che pretendono di fare impresa solo con i soldi degli altri, ovvero ricorso massiccio al capitale di terzi finanziatori, ma minimo o nullo al capitale proprio.
 
Bisogna capire che avviare, sviluppare, mantenere un’attività d’impresa richiede impegno personale, non solo in termini di lavoro, ma soprattutto in termini patrimoniali.
Se manca questa premessa, ovvero, come ho detto, se si pretende di finanziare un‘impresa solo col capitale di terzi finanziatori, è bene abbandonare immediatamente il progetto, destinato certamente al fallimento.
 
Nel caso specifico l’intervento Statale è concesso a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.
 
Il contributo statale è pari all’ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato in via convenzionale a un tasso d’interesse annuo del:
  • 5%, per le micro e piccole imprese;
  • 3,575%, per le medie imprese.
 
La linea di intervento è in fase di stallo essendo in attesa:
  • dell’emanazione di un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà definire i requisiti e le condizioni di accesso al contributo;
  • le caratteristiche del programma di investimenti;
  • le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima;
  • le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, inclusa la realizzazione del piano di capitalizzazione.
 
Si fa prima a dire, in questo caso, che nulla è stato fatto, ma che avrebbe potuto essere un altro strumento di sostegno alle imprese nel contesto Covid.
Ma anche qui valgono le considerazioni di prima perché i voti, i nostri governanti, sanno benissimo che non li prenderanno dagli imprenditori ma dai consumatori, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelli che in vacanza si sono divertiti, ignorando ogni raccomandazione sanitaria.
 

Quali novità derivano dal Decreto Semplificazioni per la NUOVA SABATINI?

Il decreto Semplificazioni ha raddoppiato da 100.000 a 200.000 euro la soglia massima di finanziamento entro cui il Ministero dello Sviluppo Economico può erogare il contributo in conto interessi in un’unica soluzione, anziché in tranche annuali.
A determinate condizioni è quindi possibile per le imprese disporre in un’unica soluzione del complessivo contributo, implementando per questa via la propria disponibilità finanziaria, agevolando l’operazione di acquisto.
 

Come si ottiene il contributo in un’unica soluzione?

L’erogazione del contributo è prevista al completamento dell’investimento, come autocertificato dall’ impresa.
 
L’erogazione dell’agevolazione può avvenire in due modi:
  1. per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore 200.000 euro (nuovo importo fissato dal decreto Semplificazioni): in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina;
  2. per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo superiore a 200.000 euro: in 6 quote secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione. 
 
Solo per la c.d. Sabatini Sud, il decreto Semplificazioni prevede che i contributi verranno erogati alle imprese beneficiarie in un’unica soluzione - indipendentemente dall’importo del finanziamento - a conclusione del programma di investimento.
 
A investimento ultimato l’impresa deve:
  • compilare, in via esclusivamente telematica attraverso l’accesso alla piattaforma informatica, da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero dello Sviluppo Economico all’indirizzo PEC dell’impresa, LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA ULTIMAZIONE DELL’INVESTIMENTO (modulo DUI);
  • previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, deve compilare la Richiesta Unica (modulo RU) e trasmetterla al MISE, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta.
 
L’attestazione di avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere resa al MISE:
  • entro 60 giorni dalla data di ultimazione
  • e comunque non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento.
  • L’investimento deve essere concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell’agevolazione.
Per “data di ultimazione dell’investimento” si intende la data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile, che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e, in caso di leasing, con la data dell’ultimo verbale di consegna.
 
La data di ultimazione dell’investimento non deve necessariamente coincidere con quello indicato in sede di domanda, infatti detto termine è solo orientativo.
L’investimento deve essere però concluso entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data stipula del contratto di finanziamento o di leasing.
La “data di ultimazione dell’investimento” non richiede neppure che le fatture siano state pagate.
Il saldo delle stesse rileva, invece, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione in cui l’impresa dichiara di aver effettuato il pagamento a saldo, allegando le liberatorie dei fornitori.



 
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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