Legge di Bilancio e Collegato Fiscale: qualcosa di buono - II°
Restyling (nel bene o nel male?) per il Credito d’Imposta R&D
Io direi “nel male“ e farei rientrare il Restyling in argomento tra le cose “brutte” che ci riserva la finanziaria.
Forse sarebbe il caso di dire “bruttina” perché stabilisce che:
la disciplina del Credito per Ricerca e Sviluppo (R&D) sopravviva solo fino al 31 Dicembre 2020,
limita le percentuali della agevolazione,
ma amplia le categorie di investimenti che possono godere del contributo.
Per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, pertanto, siamo all’ultima opportunità di vedersi sgravati di parte dei costi che esse sostengono per ricercare e sviluppare nuovi processi e prodotti allo scopo di incrementare la propria competitività, tanto sul mercato interno che su quello internazionale.
Siamo alle solite, l’impresa non è al centro dell’azione di governo, che non la considera motore della ripresa economica, ma centro di evasione fiscale.
Va pertanto vessata con norme capestro, aggravi burocratici ingiustificati e pesantissimi, privata di agevolazioni che ne favoriscano la crescita.
È vero però, e questo è il prezzo che paghiamo ai “furbetti del quartierino“, che il credito di imposta per R&D è stato e sarà al centro di contenziosi dai quali emergeranno le infinite truffe che con lo stesso si sono operate a danno dello stato.
Talmente tante che i nostri governanti, di fronte all’imponenza della evasione operata, hanno deciso di “tagliare la testa al toro”: “…fate del credito a fronte delle spese di Ricerca e Sviluppo uno strumento di evasione? …e io lo tolgo!“.
Difficile dire che questo comportamento non abbia una ragione di fondo; è solo che si confondono le parti in causa e si adottano soluzioni drastiche che colpiscono sempre gli imprenditori onesti, quelli che vedevano nel credito di imposta per R&D una leva per il proprio sviluppo.
Ai disonesti, che il credito ci sia o meno, non importa affatto visto che la leva per il loro sviluppo è l’evasione, all’interno della quale se ne stanno tranquilli, invisibili come sono.
Uno stato serio avrebbe moltiplicato gli sforzi per “beccare“ tutti quegli che di questa opportunità avevano fatto uno strumento di abuso, ma si sa, è proprio nel mondo del sommerso che i nostri politici trovano i loro primi sostenitori e finanziatori.
Un mondo che essi conoscono benissimo facendone parte.
Restyling in tema di credito di imposta per Ricerca e Sviluppo In cosa consiste?
La Legge di Bilancio 2020, sostituisce il precedente credito d’imposta R&D introducendo, solo per il 2020, nuovi crediti d’imposta, per gli investimenti nelle seguenti attività: 1) ricerca e sviluppo;
2) innovazione tecnologica;
3) innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi volti alla:
- transizione ecologica;
- innovazione digitale 4.0; 4) design e ideazione estetica.
A chi si rivolge il credito di imposta R&D dopo il restyling?
A tutte le imprese di ogni dimensione.
In cosa consiste il credito di imposta?
Sinteticamente si può dire che sulle spese agevolabili (ovvero riconducibili dalla norma a quelle di R&D) sostenute, ne viene riconosciuta una parte che non è oggetto di rimborso fisico da parte dello Stato, ma di determinazione di un credito fiscale (credito di imposta), da portare ad abbattimento, in compensazione di tutte le imposte che l’impresa paga attraverso il Mod F24.
È un contributo importante perché un F24 compensato a zero, grazie all’utilizzo del credito di imposta, equivale a liquidità che non esce dall’ azienda, ma continua a partecipare al ciclo finanziario.
In che misura spetta il contributo?
Il contributo spettante varia a seconda della tipologia di spesa per la ricerca e sviluppo, sostenuta.
In generale esso è determinato nella misura del 6% delle spese ritenute ammissibili
per salire al 10% in caso di innovazione tecnologica destinata alla realizzazione di:
- prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati;
- per il raggiungimento di un obiettivo di:
- transizione ecologica;
- di innovazione digitale 4.0.
Quali spese sono considerate ammissibili?
Ai fini della determinazione della base di calcolo del bonus, sono considerate ammissibili:
- le spese per il personale;
- le spese relative all’ acquisto, in ogni forma tecnica, di:
• beni materiali mobili;
• software utilizzati nei progetti;
• servizi di consulenza;
• materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione.
Quelle destinate all’“innovazione“ sono una nuova categoria di spese agevolabili?
Si tratta di un nuovo filone di contributi.
Infatti la Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di finanziare anche l’innovazione tecnologica.
Cosa significa ai fini dell’agevolazione il termine “Innovazione tecnologica”
Va detto che essa si declina in due diverse tipologie:
l’attività di innovazione tecnologica classica,
l’attività di innovazione tecnologica per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, per il raggiungimento di un obiettivo:
• di transizione ecologica;
• di innovazione digitale 4.0.
A seconda del modello innovativo in che misura trova applicazione l’agevolazione?
Nell’ ipotesi 1) il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% della relativa base di calcolo.
Nell’ ipotesi 2) il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo.
La base di calcolo va assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili.
Limite massimo nella misura del credito di imposta sulle spese agevolabili
Il limite massimo del credito d’imposta (non delle spese ammissibili - evidentemente di ammontare molto maggiore) è di 1,5 milioni di euro.
Limite dimensionale delle imprese per accedere al contributo
Possono presentare la domanda le imprese di ogni dimensione: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni, a condizione che le stesse rispettino la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e adempiano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono le esclusioni specifiche?
Sono escluse:
- le imprese in crisi;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
Come si identificano le attività ammissibili?
In generale sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.
Cosa si intende per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato?
Si intende:
- un bene materiale o immateriale
- un servizio o un processo
che si differenzino rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa (non di tutte le imprese, ma proprio di quella che vuole procedere nella propria innovazione) sul piano:
- delle caratteristiche tecnologiche;
- delle prestazioni;
- dell'eco-compatibilità;
- dell'ergonomia
- per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Le differenziazioni non devono essere evidentemente tutte presenti, al limite ne è sufficiente una soltanto.
Attività non considerate di innovazione tecnologica
Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta:
le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti;
le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;
le attività le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Quali sono le spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta?
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili: a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro:
subordinato;
di lavoro autonomo;
legato all’impresa da un rapporto diverso dal lavoro subordinato;
direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego in tali operazioni.
b) Le spese di personale:
• relative a soggetti di età non superiore a 35 anni;
• al primo impiego;
• in possesso di un titolo di dottore di ricerca;
• iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera; Le spese di personale relative a:
I soggetti di età non superiore a 35 anni;
II al primo impiego;
III in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
IV assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica.
I soggetti di cui alle lettere da I ad IV, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare. c) Le quote di ammortamento:
- i canoni di locazione finanziaria;
- i canoni di locazione;
- altre spese relative ai beni:
• materiali mobili;
• software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per:
* la realizzazione di prototipi.
* La realizzazione di impianti pilota.
Per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sono agevolabili nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle spese di personale.
Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica; d) le spese per contratti aventi ad oggetto:
il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta; e) le spese per servizi di:
consulenza;
servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica;
ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al
20 per cento delle spese di personale
a condizione che:
i relativi contratti siano stipulati con soggetti:
• residenti nel territorio dello Stato;
• fiscalmente:
o Residenti;
o Localizzati.
in altri Stati membri:
• dell'Unione europea;
• aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
• compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; f) le spese per:
• materiali;
• forniture;
• altri prodotti analoghi;
impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche per la realizzazione di:
• prototipi;
• impianti pilota;
nel limite massimo del
• 30 per cento delle spese di personale;
• 30 per cento delle spese per i contratti.
Solo per le attività di ricerca e sviluppo sono ammesse anche:
• le quote di ammortamento relative:
all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di un'invenzione industriale o biotecnologica, una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale:
nel limite max di spesa di 1 milione di euro;
a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività ammissibili al credito d'imposta.
Limitazioni per imprese appartenenti a gruppi
Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa.
Quando le imprese si considerano appartenenti ad un medesimo gruppo?
Sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le imprese:
- controllate;
- controllanti;
da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Regole nel caso in cui le spese agevolabili siano a fronte di contratti di appalto con imprese terze
Le spese previste sono ammissibili, a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente:
siano fiscalmente residenti o localizzati:
in altri Stati membri dell'Unione europea;
in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo;
in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996:
Albania; Alderney, Algeria, Andorra, Anguilla, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Barbados, Belgio, Belize, Bermuda, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Camerun, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Congo (Repubblica del Congo), Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Croazia, Curacao, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Giappone, Gibilterra, Giordania, Grecia, Groenlandia, Guernsey, Herm, Hong Kong, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Faroe, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Israele, Jersey, Kazakistan, Kirghizistan, Kuwait, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malaysia Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Montenegro, Montserrat, Mozambico, Nauru, Nigeria, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Sede, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Saint Maarten, Siria, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, Zambia.
Come si utilizza il credito di imposta sulle spese sostenute in R&D?
Esso va utilizzato in compensazione delle imposte, come emergenti dal Mod. F24.
Esso deve essere utilizzato però (esclusivamente in compensazione):
in 3 quote annuali di pari importo;
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;
E’ necessaria:
una comunicazione al ministero dello Sviluppo Economico;
una certificazione relativa all'effettivo sostenimento dei costi, rilasciata dal soggetto:
• incaricato della revisione legale dei conti;
• dal revisore legale dei conti;
• da una società di revisione legale dei conti;
Se l’impresa non è obbligata per legge alla revisione legale dei conti, le spese per la certificazione vanno a incremento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro;
- una relazione tecnica che illustri:
le finalità
i contenuti;
i risultati;
delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione:
Normativa Credito Imposta R&D. Novità e incognite della versione 2020
La versione 2020 della normativa sul credito di Imposta a fronte delle spese di Ricerca e Sviluppo si presenta, se possibile, ancor più complessa di quella in essere fino al 31 Dicembre 2019.
Sono state allargate le tipologie di spesa ammissibili, rimodulata la misura del credito di imposta in ragione delle tipologie medesime, introdotti criteri applicativi molto più stringenti.
L’operazione di determinazione del montante di spesa sul quale calcolare la misura del Credito di Imposta è sempre stata molto complessa e la “versione 2020” non è da meno.
Da considerare inoltre le pesantissime sanzioni fiscali in ipotesi di utilizzo di credito in misura superiore o addirittura inesistente.
Non è pensabile pertanto pensare di poterlo gestire individualmente.
Mai come in questa circostanza il ricorso a figure professionali altamente competenti è indispensabile.
Compila il Form di contatto o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere un’analisi di bilancio, rating e rendiconto finanziario.
Prenderemo contatto con te.
L’analisi è un omaggio che ti permetterà di conoscere lo Studio Associato Michielin Sartori Corradini.