La Legge di Bilancio 2023 si presenta non solo come una “Tregua Fiscale”, ma ripropone anche alcuni provvedimenti già noti.
Un commento e una prima analisi per familiarizzare con norme delle quali parleremo a lungo nei prossimi mesi.
Sono norme pensate unicamente per rispondere ad esigenze di cassa, per definizione, di breve periodo.
Si ripetono di volta in volta, o a distanza di pochi anni una dall’altra.
Nel tentativo di garantire la copertura delle spese che lo Stato si impegna a sostenere per perseguire i propri obbiettivi (raramente di politica economica, molto più spesso di pura soddisfazione degli interessi dell’elettorato dei vari governi in carica), esso cerca di assicurare flussi di cassa prospettici in entrata, in grado di coprire gli esborsi previsti.
Abbandonata, almeno nei fatti se non a parole, quella che a tutti gli effetti, ormai da almeno trent’anni a questa parte, appare una chimera, ovvero la lotta all’evasione fiscale, con buona pace delle entrate fiscali che rappresentano quelle maggiori per importanza nel bilancio statale, ogni governo tenta di “tappare i buchi”, proponendo e riproponendo norme che possano garantire un qualche gettito.
Quello che accade è però che il gettito atteso si riveli regolarmente inferiore al previsto.
Ecco allora la riproposizione di norme già viste con l’unica speranza, da parte di chi le emana, che “questa volta vada meglio delle altre”, che si recuperi negli anni a seguire quello che non si è raccolto in quelli precedenti.
Bisogna avere presente che la Legge di Bilancio è strumentale alla stesura del Bilancio Prospettico dello Stato per il periodo finanziario successivo, non a caso la Legge di Bilancio riguarda il 2023, per competenza.
Questo vuol dire che per le spese e le entrate attese si definiscono solo gli strumenti (le norme), ovvero titoli giuridici che definiscono impegni di pagamento e ragioni di incasso.
In sostanza sono partite a debito e a credito e non flussi monetari in entrata e uscita, come accadrebbe se si trattasse di un rendiconto finanziario prospettico.
La legge di bilancio è quindi uno strumento politico per la stesura del Bilancio prospettico dello Stato, che è il primo e più importante strumento di politica economica del governo.
Il bilancio prospettico per competenza dello Stato non ha nulla a che vedere con il bilancio per cassa (che pure è uno dei rendiconti che lo Stato deve elaborare) che misura gli esatti flussi finanziari in entrata e in uscita, e, con essi, il deficit qualora i secondi si rivelassero superiori ai primi.
Ecco allora la riproposizione nella Legge di Bilancio di norme avulse da qualsiasi strategia di politica economica, banali quanto a contenuto, obsolete, pensate per “fare cassa” e che si aggiungono, nella Legge di Bilancio 2023, a quelle riconducibili alla “Tregua fiscale”.
Anche queste ultime, al pari delle prime, rispondono alla primaria esigenza di “fare cassa”, visto che alleggeriscono/eliminano, per chi le tasse non le avesse pagate o lo avesse fatto solo in parte (anche fosse solo per oggettiva impossibilità), le sanzioni connesse alle omissioni o ritardi di pagamento, con ciò alleggerendo il peso del debito fiscale a danno delle entrate erariali, ma sempre perseguendo il motto “meglio pochi ma subito”.
Esaminiamo, per sommi capi, alcune di queste norme “tappabuchi”.
Va detto che la loro natura non ne compromette del tutto l’utilità che, in alcuni casi, potrebbe essere oggettiva.
Purtroppo queste norme, nel loro perpetuo riproporsi, perdono di anno in anno parte del proprio “appeal”, perché la platea dei destinatari si riduce ogni anno di coloro che ne hanno già usufruito in passato e perché le condizioni per goderne diventano sempre più pesanti.
Si tratta della riproposizione di una norma che già in anni precedenti aveva più volte fatto capolino nel panorama fiscale.
I beni immobili e mobili registrati (ad esempio autovetture, autocarri…) nella proprietà della società possono essere “assegnati” ai soci, cioè estromessi (non ceduti) dal patrimonio della stessa a favore di quello dei singoli soci partecipanti al capitale sociale.
nell’applicazione di una imposta sostitutiva di IRES, IRAP, IRPEF sulla plusvalenza calcolata come differenza tra il valore catastale del bene (o quello di mercato se mancasse quello catastale come nel caso dei beni mobili registrati) e quello fiscalmente riconosciuto (come risultante dal libro cespiti) dell’8% (10,5% in caso di società classificata come “non operativa”);
nell’applicazione dell’imposta di registro ridotta al 50% quando dovuta;
nell’applicazione di imposte ipotecarie e catastali in misura fissa se dovute.
la plusvalenza da tassare sarebbe pari alla differenza tra il valore normale del bene (normalmente superiore a quello catastale) e quello fiscale, ottenendo per essa un valore molto più alto;
l’aliquota di imposta da applicare alla plusvalenza sarebbe, per le società di capitali, del 24% (mentre per le società di persone sarebbe, tipicamente, molto più alta);
l’imposta di registro sarebbe dovuta in misura piena e non al 50%;
le imposte ipotecarie e catastali sarebbero dovute in percentuale e non in misura fissa.
Per le imprese in contabilità ordinaria, quelle che hanno un vero e proprio bilancio composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico, che sono la maggioranza assoluta, la riduzione del valore dell’attivo patrimoniale, come conseguenza della eliminazione del cespite estromesso, comporta la corrispondente riduzione di pari importo del passivo patrimoniale.
Tale riduzione, nel caso specifico, riguarda una voce in particolare, ovvero, tra le poste ideali del Patrimonio Netto, le riserve accumulate.
Le riserve possono avere diversa natura, ma tipicamente si distinguono in almeno due grandi tipologie:
riserve “tassate” formate con utili degli anni precedenti non prelevati/distribuiti dai/ai soci e tuttora a disposizione di questi ultimi senza aggravi per la società che sulle stesse ha già pagato le imposte (o, nel caso di società di persone, lo hanno già fatto i soci tassati per trasparenza);
riserve in “sospensione di imposta” (come nel caso delle riserve connesse a una rivalutazione operata sui beni strumentali della società per allinearli al valore di mercato) che, per essere riconosciute ai soci, devono prima di tutto diventare “libere” scontando in capo alla società l’imposta non ancora pagata che, nel caso delle società di capitali, corrisponde all’IRES nella misura del 24%.
Nell’operazione di estromissione la società potrebbe trovarsi ad attingere alle riserve “in sospensione” per insufficienza di quelle “libere”.
In questa ipotesi la norma concede l’ulteriore agevolazione rappresentata dalla possibilità di “liberare” le riserve in sospensione (utilizzate in tutto o in parte) col pagamento di una imposta sostitutiva del solo 13% in luogo del 24%, come sarebbe nelle società di capitali, o ancora di più in capo ai soci delle società di persone.
• le società in nome collettivo;
• le società in accomandita semplice;
• le società a responsabilità limitata;
• le società per azioni e in accomandita per azioni.
gli immobili strumentali per natura (ovvero quelli che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ancorché non utilizzati) sempre che siano concessi in locazione, comodato, o, comunque, non direttamente utilizzati dall’impresa;
gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
gli immobili “patrimonio” che, in quanto tali, concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni che regolamentano il reddito fondiario.
Sono esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificabili tra quelli strumentali per natura, sono tuttavia utilizzati esclusivamente e in prima persona dalla società che li possiede per l'esercizio della propria impresa.
I soci che risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio che coincide con il 1 Gennaio 2023.
• entro il 30 settembre 2023
• il 60% del totale dovuto entro il 30 settembre 2023;
• la restante parte entro il 30 novembre 2023.
Alle stesse condizioni dell’assegnazione è agevolabile la cessione ai soci dei beni immobili e mobili registrati posseduti dalla società.
In questo caso non siamo in presenza di una riduzione del valore dell’attivo in quanto, a fronte dell’uscita dei beni strumentali, corrisponde l’entrata rappresentata dal corrispettivo di cessione.
Non vi è quindi la necessità di attingere alle riserve di patrimonio netto dovendo inoltre corrispondere l’imposta agevolata per la “liberazione” delle riserve “in sospensione di imposta” nel momento in cui esse venissero intaccate.
Rimangono quindi le agevolazioni fiscali prima esaminate che possono rendere l’operazione conveniente.
Un tema che ciclicamente viene riproposto in chiave agevolativa è quello della possibilità di estromettere i beni che l’imprenditore individuale abbia nel proprio patrimonio aziendale per trasferirli nella propria sfera personale.
Potrebbe essere il caso di immobili strumentali che l’imprenditore individuale non utilizza più ma ha dato in locazione.
In mancanza del “trasferimento” dell’immobile dalla sfera aziendale a quella personale, se solo non svolgesse più alcuna attività, egli sarebbe costretto a mantenere una P. Iva aperta con tutti gli adempimenti connessi.
Per sottrarsi alle formalità fiscali dovrà quindi far entrare l’immobile nella sua sfera personale e, per farlo, è logico possa applicare una normativa di favore in mancanza della quale l’operazione sarebbe una “cessione a se stesso” in piena regola, con l’applicazione di norme fiscali francamente estranee a quella che è la vera natura dell’operazione, non certo speculativa, ma di solo riassetto del proprio patrimonio.
L’estromissione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022;
l’estromissione dei quali sia posta in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.