In occasione dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023 si è polemizzato su tutto, in particolare su 12 provvedimenti tra sanatorie e condoni, un pacchetto che l'esecutivo chiama "tregua fiscale".
Dedico qui lo spazio a un commento e una prima analisi dei provvedimenti così controversi.
È stata notevole la polemica tra chi sosteneva, in Parlamento, che quei 12 articoli della legge di Bilancio 2023, appena approvata e ora legge dello stato, riconducibili alla cosiddetta “tregua fiscale”, fossero da intendersi come condoni “mascherati” e chi sosteneva che così non fosse.
Purtroppo il dibattito politico, anche e soprattutto riguardo la più importante legge dello Stato, è sempre, ahimè, centrato sulla propaganda e mai sull’analisi oggettiva di temi e argomenti, di cause ed effetti, di costi e benefici.
Se la deriva propagandistica, che ci fa sembrare di essere all’interno di una campagna elettorale permanente, si arrestasse per lasciare spazio a discorsi seri, pacati e, soprattutto, “competenti”, forse si riuscirebbe a intravedere il disegno di economia politica che un esecutivo si propone di perseguire.
Ammesso naturalmente che esso vi sia, e che l’unica logica di chi legifera non sia il semplice accontentare le proprie fasce elettorali, garantendo il sostegno che - da solo - consente il mantenimento del potere.
Affermare che le 12 norme, come ho detto riconducibili alla “Tregua Fiscale”, configurino dei condoni mascherati, mi sembra condivisibile solo in parte.
Da un lato, gli importanti allungamenti dei termini di pagamento concessi a chi non ha puntualmente pagato, a scadenza, il dovuto per imposte e contributi, potrebbero giustificarsi con l’intento di mettere le imprese e i lavoratori autonomi nella condizione di far fronte ai propri debiti erariali potendo contare sui flussi finanziari che le rispettive attività, si auspica, potranno generare in futuro.
Già ora le imprese ricorrono al debito bancario per far fronte a quello erariale, ma è pratica che deve cessare quanto prima.
Dall’altro, l’oggettivo “regalo” fatto sotto forma di abbattimento delle sanzioni sugli omessi o ritardati pagamenti francamente non si giustifica, a meno che un “regalo” non fosse stato fatto anche a coloro che non hanno pendenze con l’Erario premiandoli, in questo modo, per la loro determinazione a non pesare sulle casse dello Stato.
Non convincono neppure le sanatorie, veri e propri colpi di spugna giustificati in maniera inaccettabile, ovvero che per lo Stato l’azione di recupero avrebbe generato un’uscita superiore al capitale per questa via recuperato.
Applicando una stretta logica “costi/benefici”, la scelta potrebbe anche essere giustificata ed è esattamente per questo che spesso, amministrando la propria azienda, l’imprenditore rinuncia al recupero dei crediti verso determinati clienti, portandoli a perdita, accontentandosi, quando possibile, del recupero fiscale che la stessa consente.
In questo caso parliamo però di aziende e delle strategie loro proprie finalizzate a massimizzare l’utile il cui conseguimento è la loro stessa ragione di vita.
Lo Stato, a differenza delle imprese, non persegue l’utile ma il bene sociale, l’equità, il rispetto delle regole poste da esso stesso, utilizzando gli strumenti dei quali si è dotato tra i quali non rientrano i “colpi di spugna” che premiano chi le regole le viola in “barba” a qualsiasi equità.
La legge di bilancio, infine, non manca di offrirci un vero “colpo d’ala” prolungando nuovamente i termini per il pagamento di imposte non versate, che si stima per circa 900 milioni di euro, alle società sportive, tra le quali spiccano quelle calcistiche che certamente, almeno sul piano politico, ben potevano non essere agevolate in maniera così, direi, “sfacciata”.
Al di là di ogni altra considerazione, il tema di fondo, a mio avviso, è che non si capisce quale sia, in questa manovra economica, la strategia di fondo.
In particolare quale sia la scelta di campo operata tra il lavoro e le imprese o l’assistenzialismo e i contributi a pioggia.
Dietro una simile scelta di campo vi è anche, necessariamente, quella di una classe sociale identificata come trainante alla quale affidare l’onere, e vorrei dire anche l’onore della ripresa.
Entriamo ora nel merito delle “12 norme”, iniziando a familiarizzare con esse visto che ci faranno compagnia, volendole applicare, per diversi mesi a venire.
Scatta la definizione agevolata per gli avvisi bonari ricevuti dal contribuente in seguito ai controlli automatizzati del Fisco, relativi agli anni 2019, 2020 e 2021.
In questi casi, ma solo se il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1 Gennaio 2023 oppure gli avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, si potranno versare le imposte e i contributi previdenziali dovuti con gli interessi e una sanzione “iper” ridotta al 3%, anziché il 30% ridotto a un terzo.
La definizione agevolata di applica anche agli avvisi bonari per i quali siano già in corso le rateazioni.
Le irregolarità formali, ovvero le inosservanze di obblighi e adempimenti che non impattano sulla base imponibile ai fini Irpef, Iva, Irap, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere sanate pagando una somma a forfait di 200 euro per ciascun periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni.
La somma complessivamente dovuta, potrà essere pagata in due rate di pari importo: la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
Ravvedersi vuol dire sanare spontaneamente l’irregolarità commessa prima che venga contestata.
Con l’ordinario “Ravvedimento Operoso” gli interessi e le sanzioni sono di importo crescente via via che il momento della regolarizzazione si allontana rispetto a quello della violazione.
Il “Ravvedimento Speciale”, previsto dalla legge di bilancio, è una norma di maggior favore applicabile alle dichiarazioni tributarie regolarmente presentate e relative al periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2021 e annualità precedenti. Per accedere a questo ravvedimento speciale, in deroga a quello ordinario, si versa solo un 18esimo (!!) delle sanzioni, oltre a imposta e interessi dovuti.
Il pagamento può avvenire in 8 rate trimestrali di pari importo: la prima con scadenza il 31 marzo 2023 e quelle successive entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Sulle rate si paga un interesse del 2% annuo.
La regolarizzazione è possibile solo se le violazioni non sono state già contestate.
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio.
Viene introdotta la possibilità di definire, con modalità agevolate di sicuro vantaggio, gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle Entrate purché:
• non impugnati;
• per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso;
ricomprendendo anche quelli che saranno notificati dall’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 Marzo 2023.
Si tratta degli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione per i quali le sanzioni saranno ridotte da un terzo a un diciottesimo (!!) del minimo previsto dalla legge.
Stessa agevolazione anche per gli Avvisi di Accertamento con Adesione (tipicamente a fronte di incongruenze da ISA o Studi di Settore) relativi agli inviti a comparire per l’avvio del contraddittorio.
Le somme dovute, a seguito della rinuncia alla lite, potranno essere dilazionate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al saggio legale per le rate successive alla prima.
La definizione agevolata delle liti pendenti riguarda le controversie, nelle quali siano parti l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane, pendenti al 1 Gennaio 2023.
Le controversie dovranno riguardare avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione.
La definizione si perfeziona mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia che, a sua volta, dipende dal grado di giudizio nel quale la lite risulta pendente al momento della definizione.
In alternativa alla “definizione agevolata delle liti pendenti” di cui sopra, si può optare, entro il 30 giugno 2023, anche per un accordo conciliativo con l’Agenzia delle Entrate senza che vi sia udienza in Tribunale.
In questo caso è necessario sottoscrivere un accordo tra le parti in cui saranno indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
Le sanzioni si riducono a un 18esimo (!!) del minimo previsto dalla legge (anziché il 40 o 50%) e sono dovuti gli interessi.
Le somme dovute potranno anche essere corrisposte in un massimo di venti rate di pari importo.
Nella Legge è anche prevista la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in Cassazione.
La rinuncia deve avvenire con una definizione transattiva con la controparte.
Anche in questo caso oltre alle imposte dovute e agli interessi, si pagheranno le sanzioni ridotte a un 18esimo (!!) del minimo previsto dalla legge.
L'omesso o carente versamento dei tributi può essere regolarizzato versando quanto dovuto in modo integrale entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di 20 rate di pari importo, ma senza sanzioni e interessi.
Riguarda le rate successive alla prima delle somme dovute a fronte di accertamenti con adesione, acquiescenza ad avvisi di accertamento, rettifica e riliquidazione di imposte, conciliazioni giudiziali.
La regolarizzazione riguarda unicamente le rate che risultino scadute al 1 Gennaio 2023 e a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
Si procederà all’annullamento automatico, alla data del 31.01.2023, dei debiti tributari fino a 1.000 euro (importo comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015.
Vengono cancellate (stralciate-rottamate), automaticamente, tutte le cartelle fino a 1.000 Euro, affidate alla riscossione tra il 1 Gennaio 2000 e il 30 Giugno 2022.
L'operazione non avverrà subito, ma dal 31 marzo (nel frattempo è sospesa la riscossione).
Per quanto riguarda la cancellazione (stralcio-rottamazione) delle cartelle per debiti nei confronti dei Comuni, tra queste le multe, essa non sarà automatica.
Sarà viceversa decisa dai Sindaci con una delibera “ad hoc” che i Comuni dovranno assumere entro il 31 gennaio.
In questo caso la cancellazione riguarderà solo gli interessi.
Il possesso non dichiarato di criptovalute al 31 dicembre 2021 può essere sanato dietro presentazione di una domanda di emersione (l'Agenzia delle Entrate fisserà le modalità e predisporrà il modello nei prossimi mesi) e il versamento della sanzione per omessa indicazione dei dati in dichiarazione.
Se poi il contribuente avesse realizzato un reddito dalla compravendita delle criptovalute oggetto della domanda di emersione, sarà tenuto a versare anche un'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle criptovalute detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.
Le criptovalute vengono definite come "redditi diversi" di natura finanziaria, anche per il passato, e tassati al 26%, oltre all'imposta di bollo del 2%.
Più tempo a disposizione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, per eseguire i versamenti delle ritenute alla fonte (comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale) e dell’Iva, che erano stati sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e che si sarebbero dovuti effettuare entro lo scorso 22 dicembre.
Il termine è slittato al 29 dicembre, con possibilità anche di frazionare il pagamento in 60 rate di pari importo: le prime tre con scadenza fissata sempre al 29 dicembre, le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023.
Il pagamento a rate comporta una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero assieme alla prima rata.