Clicca il link per la Video intervista di Attilio Sartori all'avvocato Antonio Prade
Penalista, esperto di Diritto d'Impresa
La Cassazione definisce 'Interferenza' il «contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale».
I rischi da interferenza in ambito aziendale sono condizioni che si verificano quando due aziende, che svolgono attività diverse, si trovano a svolgere le loro mansioni nella stessa 'area lavorativa' o nello stesso momento ovvero in successione, qualora, in quest’ultimo caso, gli effetti dell'attività lavorativa di chi precede possono influenzare negativamente le condizioni di sicurezza di chi si ritrova successivamente ad operare nel sito.
Ad esempio, i rischi da interferenza si possono presentare nel caso in cui una ditta di manutenzione venga chiamata a intervenire su macchinari o impianti presenti in un opificio in attività.
Oppure, più frequentemente, quando l’appalto riguardi lavori di manutenzione da svolgere in luoghi di lavoro come gli uffici.
La riparazione di un impianto di illuminazione, come ad esempio la sostituzione dei lampadari, può creare disagi sia per i lavoratori occupanti che per gli 'ospiti'.
La caduta di un lampadario durante la sostituzione o la presenza di fili e attrezzature ingombranti sul pavimento creano dei rischi a cui i lavoratori occupati in ufficio non sono esposti quotidianamente.
Il Dlgs 81/2008 (testo unico sulla sicurezza) attribuisce grande importanza ai rischi da interferenza.
Esso prevede che debba essere verificata l’idoneità tecnico professionale degli appaltatori rispetto ai lavori affidati, l’informazione sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione adottate, la cooperazione da parte dei datori di lavoro convolti nel contratto di appalto che li lega, relativamente all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, che il controllo sia continuo per accertare ogni variazione che, quanto alla sicurezza, il quadro di riferimento iniziale abbia subito in corso d’opera.
A tal fine è obbligatoria la redazione di uno specifico documento, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
Anche in questa occasione, con l’Avvocato Antonio Prade affrontiamo il tema partendo da due recenti sentenze della Cassazione, la prima delle quali ribadisce il concetto che «…i doveri relativi alla sicurezza dei lavoratori gravanti sul committente non elidono la posizione di garanzia comunque riconducibile al datore di lavoro, quale primo destinatario della stessa nei confronti dei propri dipendenti, essendo egli tenuto, in quanto tale, a verificare la sicurezza dei lavori affidati».
Pensare quindi che il committente possa restare indifferente alle condizioni del luogo di lavoro e alle modalità di svolgimento del lavoro appaltatogli essendo il tutto rimesso alla sola responsabilità del committente è assolutamente sbagliato.
Ancora di più lo è il pensare, da parte del datore di lavoro, che il proprio dipendente, per il solo fatto di andare a lavorare nell’ambiente di lavoro del committente, sia rimesso alla valutazione e controllo del rischio da parte unicamente di quest’ultimo potendone egli restare completamente estraneo.
La seconda sentenza della Cassazione che esaminiamo consente di apprezzare come essa restituisca un po’ di tranquillità a chi affida in appalto i lavori di manutenzione domestica.
È, ad esempio, il caso dell’Amministratore di Condominio o del proprietario di un'abitazione che affidino in appalto i lavori da svolgere nelle aree comuni di un condominio o all’interno dell’abitazione privata.
In questi casi, la diligenza che il committente, privato, dovrà applicare perché non siano a lui imputabili omissioni sul fronte della sicurezza del luogo di lavoro nel quale opererà la ditta appaltatrice, è circoscritta alla necessità di acquisire un numero limitato di informazioni, in questo senso differenziando nettamente la sua posizione rispetto a quella di un appaltatore professionale.
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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