Il luogo di lavoro tra legge e interpretazioni


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Esperto di Diritto d'Impresa

IL LUOGO DI LAVORO TRA LEGGE E INTERPRETAZIONI
 


Cosa si intende per 'luogo di lavoro'?

Sembra chiarissimo, il luogo di lavoro è dove lavorano i dipendenti.
Però non sempre è così perché i dipendenti vanno presso i clienti e i fornitori, si spostano nei cantieri dove l’attività si svolge, fanno ispezioni e rilevazioni.
È normale che operino al di fuori della sede presso la quale sono assunti
 

Fuori sede non significa esente da verifiche

Questo non vuol dire però che i luoghi dove i lavoratori si recano non siano, a loro volta, dei 'luoghi di lavoro' con conseguente obbligo di verifica della loro idoneità dal parte del datore di lavoro, non solo prima che i propri dipendenti vi accedano, ma anche durante la loro permanenza per svolgervi l’attività loro assegnata.
Accesso e permanenza che comportano necessariamente dei rischi per i quali il lavoratore deve essere allertato e, per evitarli, adeguatamente formato.
 

Come la vede la Cassazione

Pensiamo ai cantieri edili dove ogni mattina si recano, per lavorare, i dipendenti delle imprese convolte nella costruzione, manutenzione, rifinitura, arredo di immobili.
Pensiamo alla dipendente di uno studio di Architettura che sia incaricata dal datore di lavoro di recarsi presso un cantiere a effettuare misurazioni o controlli.
In entrambi i casi i dipendenti si recano in un 'luogo di lavoro' che, come dice la Cassazione, deve intendersi “ogni tipologia di spazio…accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
 

Quali conseguenze comporta non definire con precisione il 'luogo di lavoro'?

Non individuare esattamente il 'luogo di lavoro', omettendo di conseguenza la verifica della sua idoneità, espone il datore di lavoro a conseguenze che potrebbero essere rilevantissime non solo sul piano civile, ma anche su quello penale.


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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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