Guida ragionata e commentata del Decreto Liquidità - Parte II°
Decreto Liquidità: facciamo il punto
A qualche giorno di distanza dalla pubblicazione del “Decreto Liquidità” sulla Gazzetta Ufficiale e alla luce del completamento dell’iter burocratico necessario a consentire al Fondo di Garanzia per lo Sviluppo delle PMI di ampliare il proprio raggio di azione, è ora possibile procedere in una sintesi delle disposizioni adottate.
Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle PMI e Sace: i pilastri
Nella prima parte del commento si parlava di “Pilastri”.
In particolare si era detto che i pilastri fondamentali sui quali lo Stato avrebbe edificato, come in effetti ha fatto, il sistema delle garanzie a fronte dei finanziamenti concessi dal sistema bancario alle imprese e ai professionisti, a sostegno delle rispettive attività, sarebbero stati, appunto, rispettivamente:
- Il Fondo di garanzia per lo sviluppo delle PMI;
- Sace, Banca dello Stato del gruppo “Cassa Depositi e Prestiti”.
Il Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle PMI: quali ampliamenti?
In questa seconda parte della guida al Decreto Liquidità parleremo della garanzia offerta dal Fondo PMI, riservando l’analisi degli interventi offerti da Sace-Simest nella terza ed ultima parte che sarà disponibile tra qualche giorno.
Abbiamo parlato del Fondo di garanzia per le PMI in occasione della erogazione della garanzia a fronte del finanziamento fino a € 25.000,00 Euro.
In quell’occasione abbiamo detto come l’Ente erogatore (la banca) potesse ottenere una garanzia diretta dal Fondo PMI a fronte del finanziamento offerto a imprese e professionisti.
Tuttavia il Decreto Liquidità amplia le possibilità di intervento del Fondo, così come la platea di imprese destinatarie della sua garanzia.
Quali sono le novità del Fondo di Garanzia per lo sviluppo delle PMI?
In relazione alla condizione di emergenza da Covid-19, il Fondo:
• amplia la platea dei beneficiari dei propri interventi riconoscendoli:
- anche alle PMI che abbiano fino a 499 dipendenti;
- anche ai soggetti segnalati in centrale rischi con:
- “inadempienze probabili”;
oppure
“scadute o sconfinanti o deteriorate” (purché non ante il 31/01/2020);
per quanto
non alle imprese con esposizioni classificate come “sofferenze”.
• Implementa l’importo massimo di garanzia che può rilasciare, che:
- è elevato a 5 milioni di Euro in luogo dei precedenti 2,5;
- per singola impresa richiedente.
Qual è la misura dei finanziamenti che il Fondo PMI può garantire?
Bisogna assolutamente fare una precisazione.
Parlando del Fondo PMI, infatti, esso interviene in favore di una platea più ampia e offrendo garanzie maggiori, ma la misura di queste ultime non è illimitata.
Pertanto:
• Per le imprese/professionisti che non abbiano superato 100.000,00 Euro di ricavi/compensi nel 2019:
o la garanzia è diretta (ovvero rivolta direttamente dal Fondo al finanziatore);
o nel limite di 25.000,00 Euro che è appunto il 25% di 100.000,00 Euro.
• Per le imprese/professionisti che non abbiano superato 3.200.000,00 Euro di ricavi/compensi nel 2019:
o la garanzia ammonta al massimo ad Euro 800.000,00 che è appunto il 25% di 3.200.000,00;
o la garanzia è diretta da parte del Fondo verso l’ Istituto Finanziatore
ma:
solo nella misura del 90%
che può diventare tuttavia del 100%
se un CONFIDI o un terzo garante aggiunga la propria garanzia diretta a quella del Fondo PMI.
In entrambi i casi (garanzia fino a 25.000,00 e 800.000,00 Euro), dal momento che il beneficio è rivolto in favore dei soggetti la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID 19, occorrerà che gli interessati rilascino una dichiarazione autocertificata relativamente ai danni patiti.
Cosa succede se i ricavi/compensi 2019 sono superiori a 3,2 milioni di Euro?
Il Fondo PMI interviene anche a favore di imprese/professionisti che abbiano registrato nel 2019 ricavi/compensi superiori a 3.200.000,00 Euro.
In questo caso la norma precisa unicamente la soglia minima (Euro 3.200.000,00), mentre non è previsto un limite superiore, ma in ogni caso la misura massima della garanzia non può superare i 5.000.000,00 di Euro.
In questa ipotesi la misura della garanzia effettivamente ottenibile dal Fondo PMI si determina confrontando tre dati:
il 25% dei ricavi del periodo di imposta 2019;
2 volte il costo del lavoro sostenuto nel periodo di imposta 2019;
il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento da sostenersi nei successivi 18 mesi (per le PMI) o nei successivi 12 mesi (per altre imprese).
Con la precisazione che:
per le imprese costituite dal 1/01/2019 si assume la stima dei costi previsti per i primi 2 anni di attività.
Se ad esempio per l’anno 2019:
- il volume dei ricavi/compensi fosse pari a 2.000;
- il doppio dei costi del personale fosse pari a 600
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento da sostenersi nei successivi 18 mesi = 300
Il confronto andrebbe fatto tra:
- il 25% dei ricavi (2.000 x25%) = 500
- il doppio dei costi del personale = 600
- il fabbisogno atteso = 300
Dovendosi parametrare sul minore dei tre valori di cui sopra (pertanto il fabbisogno atteso = 300), la garanzia che il Fondo PMI potrà riconoscere sarà a fronte di un finanziamento massimo di 300.
Le linee di affidamento del Fondo PMI quante sono?
Ma allora esistono tre linee di affidamento da parte del Fondo PMI?
Esattamente:
fino a 25.000,00 Euro (più esattamente il 25% dei ricavi/compensi 2019 nel limite di 100.000,00 Euro) con garanzia diretta ed automatica da parte del Fondo in favore dell’Istituto Finanziatore, nella misura del 100% del finanziato, richiedibile solo allegando autodichiarazione dell’imprenditore/professionista di aver subito dei danni all’ attività di impresa o professionale per effetto della pandemia Covid-19;
fino a 800.000,00 (più esattamente il 25% dei ricavi/compensi 2019 nel limite di 3.200.000,00 Euro) con garanzia diretta da parte del Fondo in favore dell’Istituto Finanziatore nella misura del 90% del finanziato, elevabile al 100% grazie alla possibilità di sommare alla garanzia del Fondo quella di un altro garante, ad esempio un CONFIDI, che aggiunga la propria garanzia diretta nei confronti dell’Ente finanziatore a quella già rilasciata dal Fondo. Anche in questo caso andrà allegata alla domanda una autodichiarazione dell’imprenditore/professionista di aver subito dei danni all’attività di impresa o professionale per effetto della pandemia Covid-19;
fino a 5.000.000,00 di Euro senza alcun limite di fatturato ma vedendo la garanzia parametrata al minore di tre indicatori:
• 2 riferiti al 2019:
o 25% del volume di ricavi/compensi;
o 2 volte i costi del personale sostenuti nel 2019;
• 1 riferito al 2020 ed in particolare il fabbisogno:
per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento da sostenersi nei successivi 18 mesi (per le PMI) o nei successivi 12 mesi (altre imprese).
In questo caso la garanzia offerta dal Fondo di garanzia è diretta nei confronti dell’Istituto Finanziatore, ma solo nella misura del 90%.
Il 100% di garanzia è ottenibile tramite l’intervento di un terzo garante, come si è detto, ad esempio, un CONFIDI, che tuttavia non garantirà direttamente l’Istituto finanziatore, ma il Fondo di Garanzia (si parla in questo caso di garanzia indiretta).
Figli e figliastri Cosa cambia a seconda della misura della garanzia
A seconda della misura della garanzia cambia qualche cosa?
In effetti sì.
Al di là della misura della garanzia prestata dallo Stato, la differenza riguarda il tipo di istruttoria bancaria, funzionale alla determinazione del merito creditizio e con esso la disponibilità o meno dell’Istituto Finanziatore a erogare la somma richiesta.
Già si è detto di come il limite maggiore del Decreto Liquidità sia quello di lasciare nelle mani delle Banche la valutazione meritoria del richiedente, quindi la discrezionalità nell’erogare o meno il finanziamento.
In Germania, ad esempio, le Imprese si sono viste recapitare dagli Istituti di Credito un assegno circolare da “incassare” immediatamente, così da avere soldi liquidi subito a disposizione.
Qui da noi il massimo che lo Stato potrebbe recapitare a tutti noi sarebbe una cambiale che dovremmo “pagare” immediatamente.
D’altra parte lo Stato ha le casse vuote di denaro, ma piene di buone intenzioni, che restano semplicemente tali agli occhi di chi i soldi li ha veramente, le banche, e che di pie intenzioni mascherate da garanzie non sa che farsene.
Mondo reale e mondo immaginario: le banche e lo Stato italiano
Per i finanziamenti fino a 25.000,00 Euro, la garanzia diretta offerta dallo stato nella misura del 100%, dovrebbe bastare alla banca per non procedere in alcuna istruttoria preliminare volta a valutare il merito creditizio del potenziale affidato.
Nel mondo reale in cui viviamo, che non è quello popolato dalle “fate turchine” nel quale vivono i nostri governanti, la valutazione preliminare da parte delle banche è una costante. La mancanza di merito determinerà pertanto l’indisponibilità della banca a operare il finanziamento.
Nel fare ciò le banche si muovono in un modo formalmente corretto, ma sostanzialmente in maniera opposta allo spirito della norma e alla finalità per la quale essa è stata pensata e promulgata.
L’atteggiamento di sostanziale rigetto da parte delle banche va addirittura oltre la valutazione non richiesta del merito creditizio del richiedente, arrivando a discriminare i soggetti la domanda dei quali verrà valutata.
Basti pensare che un importante Istituto di credito precisa nel proprio sito come l’erogazione in parola non riguarda tutti i professionisti dotati di partita iva, come dispone la norma, ma unicamente coloro che risultino iscritti a Ordini Professionali (professionisti ordinistici, come vengono definiti).
Una discriminante che - di fatto - esclude la maggior parte dei professionisti, dal momento che solamente una piccola parte di essi è “ordinistica”.
Finanziamenti fino a 800.000 e 5 milioni di euro, invece…
Per i finanziamenti fino ad 800.000,00 e 5.000.000,00 di Euro la situazione è diversa ed è la stessa norma a precisare che la banca potrà procedere nella preliminare istruttoria per la valutazione del merito di credito.
Solo in caso di esito positivo, la banca:
lo comunicherà al Fondo per l’apposizione della garanzia, secondo la procedura cosiddetta “ordinaria”;
trattandosi di un’istruttoria ordinaria i tempi potrebbero dilatarsi in funzione delle attività previste e delle autonomie autorizzative all’interno delle funzioni della banca.
C’è solo un ipotetico vantaggio legato al fatto che le procedure interne bancarie, funzionali all’erogazione:
esistono da sempre e gli Istituti di Credito potrebbero essere pronti già da subito ad accogliere le richieste;
ai fini dell’istruttoria, si valuterà solo:
la struttura economico/finanziaria dell'azienda/professionista;
mentre
sarà esclusa la valutazione andamentale (puntualità nel pagamento delle RIBA, delle rate in scadenza dei mutui, dell’assenza di contenziosi in essere, mancato utilizzo degli affidamenti concessi sistematicamente in misura massima.).
Se la valutazione dell’”andamentale”, che riguarderebbe gli ultimi sei mesi, non fosse stata espressamente esclusa dalla norma, essa sarebbe stata probabilmente sfavorevole risentendo degli effetti negativi dell’emergenza.
Proprio in ragione della possibilità riconosciuta dalla norma agli Istituti Finanziatori di procedere nella preventiva istruttoria, per richiedere un affidamento garantito è necessario presentare la seguente documentazione:
ultimo bilancio certificato o ultima dichiarazione fiscale (è esclusa l’autocertificazione);
dichiarazione autocertificata dei danni da COVID-19 che deve indicare:
le somme richieste per sostenere i costi del capitale di esercizio nonché costi di investimento per i successivi 18 mesi (nel caso di piccole e medie imprese) e 12 mesi nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.
Anche in questi casi, come già nell’ ipotesi di richiesta nel limite di 25.000,00 Euro, il modello dovrebbe essere fornito dallo stesso Istituto Bancario e per l’invio della documentazione, in alternativa alla presentazione allo sportello, si potrà utilizzare anche il canale PEC, ovvero una mail ordinaria.
Erogazione rapida dei finanziamenti? Il mito tra sogno e realtà
Il Decreto Liquidità e l’enfasi dei nostri governanti, esaltano la rapidità con la quale si giungerà al finanziamento.
Ma non è certo il caso di farsi illusioni.
Infatti:
in presenza di procedure dettate dalla contingenza, gli addetti allo sportello dovranno prima recepirle e poi trasformarle in prassi operative;
il distanziamento sociale renderà difficilissimo e anche inopportuno, almeno in questa prima fase, il contatto diretto tra cliente e consulente bancario, e anche questa previsione deve trasformarsi in procedure interne per evitare il caos operativo.
Anche questo passaggio richiederà del tempo.
Infine, occorre considerare che le richieste di cui abbiamo parlato non sono le sole che si stanno riversando - in questi giorni - sulla rete bancaria, già alle prese con quelle di proroga dei finanziamenti aziendali in essere e con gli anticipi delle indennità CIG.
Istruttoria, tempistica, modalità operative ai tempi del distanziamento sociale
In effetti sì.
Pertanto la problematica principale riguarda la presenza di un’istruttoria e i tempi di evasione?
Certamente, ma non solo.
Quando si parla di:
- ultimo bilancio certificato o ultima dichiarazione fiscale;
- è esclusa l’ autocertificazione;
cosa si vuole intendere?.
Il riferimento è in generale quello ai ricavi/compensi del 2019.
Questi possono emergere:
dalla dichiarazione Mod. Unico 2020 (redditi 2019), ma unicamente per le Persone Fisiche e le Società di Persone/Associazioni professionali;
dal bilancio depositato relativo all’esercizio 2019 per le società di capitali.
Nel primo caso non esistono ad oggi neppure i modelli fiscali, senza contare l’assenza di procedure di controllo e invio telematico.
Pertanto sarebbe impossibile presentare un Modello Unico e ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione.
Nel secondo caso le società di capitali potrebbero affrettarsi a depositare il bilancio, cosa che implica tuttavia:
chiusura contabile dell’esercizio 2019 che tutte le società di capitali, che fossero ora chiuse in applicazione delle disposizioni Covid-19, non sarebbero in grado di produrre essendo i rispettivi comparti amministrativi non operativi;
elaborazione della bozza di bilancio che deve quindi essere approvata, normalmente, dal Consiglio di Amministrazione che convocherà l’Assemblea dei soci per la sua approvazione.
Se da un lato, pertanto, manca la pratica possibilità di produrre dichiarazioni fiscali per l’esercizio 2019, anche il deposito del bilancio per le società di capitali è problematico.
La panacea della certificazione
La certificazione sembra essere una sorta di panacea.
I documenti devono essere certificati.
Ce lo dice la norma, ma soprattutto lo pretendono le banche.
La certificazione è tipicamente l’asseverazione che viene posta, in questo caso, a dichiarazioni fiscali e bilanci depositati.
Essa è tipicamente rilasciabile:
- dal titolare di una ditta individuale;
- dal professionista se questi operi individualmente;
- dal legale rappresentante in caso di società/associazioni professionali;
- dal revisore legale relativamente alle società di capitali che siano obbligate a dotarsi del Revisore Unico.
Pur ammettendo che tale richiesta di certificazione non riguardi le società di persone o le ditte individuali, perché saremmo in una condizione “delirante”, la problematica resta per le società di capitali, in particolare per quelle non tenute a dotarsi di un Revisore Legale.
Per queste ultime, Infatti, sarebbe impensabile che un Revisore Legale certificasse un bilancio che gli viene posto davanti “di punto in bianco“.
Per farlo dovrebbe prima revisionare l’intero esercizio 2019 e magari anche il 2018.
Non è solo questione di spesa, perché quella per la prestazione del Revisore Legale sarebbe certamente molto alta, ma anche di fattibilità.
Quale sarebbe il Revisore Legale che accetterebbe un simile incarico?
Se solo avesse, come in effetti i Revisori hanno, un’alta professionalità, si rifiuterebbe di procedere in una simile certificazione.
Quindi, o la norma precisa i contenuti della certificazione in parola, per ammettere che la stessa possa essere rilasciata dal solo legale rappresentante, o la possibilità di accedere a tali garanzie, ammesso che si sia superata positivamente la fase istruttoria bancaria, verrà procrastinata a dismisura, diventando in molti casi impraticabile.
Morale della favola Covid-19 Nulla di nuovo
C’è una morale in tutto ciò?
Certamente: la morale è che neppure il Coronavirus riesce a cambiare nulla.
Il Decreto Liquidità porterà certamente dei soldi alle imprese, ma unicamente a quelle con i rating migliori, dotate di revisori legali in pianta stabile, che piacciono alle banche, insomma le imprese che per essere finanziate certo non hanno bisogno del Decreto Liquidità, in quanto sono in grado di ottenere il credito comunque.
Le imprese/professionisti che ne avrebbero realmente bisogno resteranno esclusi.
Tutto come nella migliore tradizione.