Garanzia Medio Credito Centrale per PMI. Mission impossible!


Garanzia Diretta MCC: un vantaggio a volte sconosciuto

Per tutte le imprese e professionisti, il ricorso alla garanzia offerta dal Medio Credito Centrale in favore degli Istituti di Credito, a fronte dei finanziamenti richiesti per la creazione e lo sviluppo delle rispettive attività di impresa e professionali, è sempre stato un punto di riferimento.
La presenza della garanzia diretta offerta da MCC era, specie in passato, richiesta dagli Istituti di Credito con tale sistematicità, che il cliente non veniva nemmeno avvisato.
Del resto, l’intervento di MCC era tale per cui il cliente non ne subiva un danno, la banca - come sempre - ne godeva un vantaggio e la pratica procedeva senza intoppi verso la sua risoluzione positiva, che era poi il fine ultimo di tutta l’operazione.
 

Per anni una garanzia per tutti e un vantaggio per le banche

Le imprese e, più di recente, anche i professionisti, da molti anni in qua hanno potuto contare su questo strumento che, a fronte di una richiesta di affidamento avanzata all’Istituto di Credito, mette quest’ultimo in condizione di vedersi garantito direttamente dal Medio Credito Centrale, per una frazione considerevole della cifra accordata.
A seconda della tipologia di impresa la misura della garanzia diretta può arrivare fino all’80% del credito concesso, limitando il rischio per la banca al solo 20%, da gestire direttamente con il cliente oggetto di affidamento.
Senza contare che, per l’Istituto di Credito, un’operazione sostenuta da MCC è vantaggiosa, in quanto non lo costringe ad alimentare il fondo rischi, come avverrebbe se tale intervento non ci fosse, peggiorando, in quest’ultimo caso, il proprio bilancio.
Sotto questo profilo un’operazione di finanziamento fatta da una banca con l’intervento diretto di MCC è, come si dice, “a peso-ponderazione-zero”.
 

E poi esplose la Start Up Innovativa

Come detto, la misura della garanzia diretta, come anche quella della somma massima di affidamento sul quale applicarla, dipende dalla tipologia di impresa. Deve trattarsi di PMI, si intende, (alle quali sono equiparati i professionisti), e tra queste le Start Up Innovative, da quando sono state ufficialmente equiparate alle PMI.
L’arrivo delle Start Up Innovative ha letteralmente stravolto il mondo delle operazioni di finanziamento bancario con garanzia diretta di MCC.
Esse sono, infatti, al vertice di tutto:
  • nella misura dell’importo finanziabile con l’ intervento del Medio Credito;
  • nella misura della percentuale di garanzia concedibile da MCC agli Istituti di Credito sul “quanto” concesso;
  • sulla procedura di estrema snellezza e semplificazione che MCC applica nel riconoscere alla banca la garanzia diretta;
  • nella velocità con la quale la garanzia viene concessa, che si riflette poi su quella della banca nell’erogare i finanziamenti.
 

L’italica questione degli abusi

Ci mancherebbe che uno strumento così facile e potente non diventasse preda dei “furbetti del quartierino”, che infatti ci si sono buttati a capofitto.
Le Start Up Innovative sono diventate per molti un vero “ariete” per accedere a linee di credito che sarebbero state loro altrimenti precluse.
 

Start Up Innovativa comunque senza macchia ma…

Malgrado ciò la Start Up Innovativa rappresenta la struttura giuridica più efficace per chi vuole fare realmente della ricerca, sviluppo e innovazione il cuore della propria attività d’impresa e, alla faccia di coloro che vi hanno speculato sopra (siamo Italiani), resta lo strumento più efficace e moderno per consentire all’Italia di rimanere in qualche modo agganciata all’Europa e puntare sulla propria ripresa economica.
 

…era facile mangiare la foglia

Gli Istituti di Credito hanno mangiato la foglia quasi subito, ponendosi una domanda - dal loro punto di vista - drammatica: “…e se i furbetti del quartierino ci fornissero informazioni false, ci facessero istruire pratiche inesatte/non corrette e MCC se ne accorgesse, cosa succederebbe?”.
La questione non li preoccupava, come non li preoccupa ora, relativamente al potere di ispezione che comunque il Medio Credito Centrale ha in relazione all’aderenza o meno al progetto finanziato, delle spese effettivamente sostenute.
Questo tipo di rendicontazione può infatti essere facilmente gestita attraverso l’utilizzo di conti correnti dedicati, nei quali far transitare le spese per farne una verifica di aderenza al progetto finanziato.
Il problema era ed è se, in ipotesi di impossibilità per il soggetto finanziato di restituire il finanziamento, MCC possa essere escusso dalla Banca, a fronte della garanzia concessa, in presenza degli errori e manchevolezze, dolosi o colposi, che il Medio Credito potesse rilevare al momento in cui venisse chiamato a pagare.
 

Bomba inesplosa a potenziale atomico

Infatti MCC non sviluppa un’analisi di questo tipo in sede di rilascio della garanzia diretta, ma lo farebbe qualora venisse chiamato a pagare.
La “bomba” resta pertanto inesplosa e mai esploderebbe se solo il rimborso del finanziamento avvenisse regolarmente, ma, in ipotesi di mancati pagamenti periodici, sarebbe una vera e propria atomica.
 

E le Banche ci mettono una toppa

La norma che disciplina il rilascio della garanzia diretta da parte di MCC dice espressamente, e ribadisce nel marzo 2019, mese ed anno nel quale le procedure MCC hanno subito una prima revisione:
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E.3.15, non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.”
 
Se quindi la garanzia diretta di MCC in favore della banca fosse sull’80% di quanto la banca volesse finanziare al proprio cliente in relazione a un progetto di sviluppo di quest’ultimo, su questo 80% la banca dovrebbe accontentarsi della garanzia MCC non potendo sovrapporci:
- garanzie reali;
- assicurative;
- bancarie.
Ecco allora la toppa delle banche: una fideiussione volontaria rilasciata dall’affidato alla banca non è - tecnicamente - una fideiussione bancaria, ma personale e volontaria e, come tale, ammissibile.
 

Toppa a vantaggio unilaterale
Indovinate per chi?

In questo modo le banche, con il loro modo di fare sibillino e accattivante, hanno cominciato a richiedere fideiussioni personali ai propri clienti sul 100% dell’affidamento.
Ovvero in sovrapposizione all’80% di garanzia diretta già avuta da MCC con in aggiunta il 20% in effetti rimesso alla loro gestione.
 

Come togliere forza alle disposizioni a vantaggio delle PMI

Ecco vanificata la forza propulsiva di una disposizione - che si propone di rendere bancabili delle operazioni che potrebbero non esserlo per l’imprenditore non dotato di una sufficiente capacità di credito - ma che lo potrebbero diventare se alle sue spalle intervenisse MCC.
A condizione, però, che la banca non operasse solo per il proprio tornaconto, con la giustificazione che non sono “banche d’affari”, ma di credito ordinario, ovvero di raccolta dei soldi dei risparmiatori che esse non possono rischiare in alcun modo di perdere.
Ma la recente storia del rapporto tra la nostra povera Italia e il sistema bancario non insegna forse una cosa diversa?
 

Avanti tutta (e c’è dell’altro)
Una surroga legale

Malgrado l’evidente contrasto con lo spirito della norma, ma grazie al sostegno di una interpretazione dell’ABI (figuriamoci…), le banche hanno proceduto tranquillamente nel chiedere sovra garanzie, l’effetto delle quali sarebbe deleterio per chi le avesse rilasciate.
Ma sulle conseguenze dell’apposizione di una firma personale su un importo già garantito da MCC certamente le banche mai si sono espresse, o per colpa o per ignoranza dei propri funzionari.
Infatti se il Medio Credito, nel momento in cui fosse chiamato a pagare la banca in quanto escusso, si accorgesse che sulla parte dell’affidamento da esso garantito l’Istituto di Credito avesse raccolto un’ulteriore garanzia personale dell’affidato, da un lato pagherebbe la banca, ma dall’altro lato, immediatamente, si “surrogherebbe” nei diritti della banca medesima, discendenti dalla sovragaranzia acquisita perseguendo direttamente l’affidato (e quindi i suoi beni personali) che, in assenza di ciò, non sarebbe stato perseguibile.
Dal punto di vista del soggetto affidato un vero e proprio danno, prodotto dalla banca per effetto della richiesta di una garanzia in eccesso.
Per la banca, invece, l’esercizio dell’insindacabile diritto di chi presta del denaro di tutelarsi come meglio crede.
 

I Tribunali scendono in campo

Le cause che si sono istruite su questi temi non si contano, ma ecco che “rumors” di questi giorni parlano di un intervento legislativo per marcare nel testo di legge, in via definitiva, che sulla quota parte del finanziamento concesso e già garantita alla banca da MCC, l’istituto di credito non potrà richiedere alcuna altra garanzia all’affidato, in nessuna forma tecnica possibile.
Dovrà quindi accontentarsi della garanzia MCC… e basta!
 

Le banche ci mettono un’altra pezza

Le banche stanno a guardare?
Certamente no.
Ecco che, se si apre un altro buco, c’è subito la pezza pronta.
La legge che ha innovato nel 2019 le modalità di funzionamento della garanzia diretta di MCC espressamente prevede anche che:
“Il soggetto richiedente (la Banca, tipicamente) ha l’obbligo di acquisire (prima della presentazione al Gestore - MCC - della richiesta di ammissione) e di conservare, l’Allegato 4 alle presenti Disposizioni operative, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta.
Inoltre, il soggetto richiedente ha l’obbligo, a pena di inefficacia, di verificare che i dati contenuti nell’Allegato 4 siano coerenti con l’attestazione del soggetto beneficiario finale, relativa al possesso del requisito di PMI contenuta nell’Allegato 4 stesso.”.
 

L’allegato 4
Rifacciamoci sul cliente

La questione è diventata virale in poche settimane.
Sono bastati i “rumors” perché le banche si sentissero sotto attacco.
“Se davvero ci impedissero di raccogliere fideiussioni personali sulla parte già garantita da MCC, come faremo a tutelarci nel momento in cui errori ed omissioni nella pratica presentata a MCC ci impedissero di procedere nella sua escussione?”.
Sì, ma c’è l’allegato 4, quello che è sempre stato compilato dai funzionari bancari in sede di istruttoria, ma che la procedura rinnovata nel rapporto con MCC impone ora di acquisire dal cliente e quindi…
 

Una Liberatoria per incatenare il cliente

Caro cliente devi compilare l’allegato 4) in prima persona.
Non sai farlo?... non lo hai mai fatto?....
è un problema tuo! trova e paga qualcuno che lo faccia al posto tuo, perché noi banca non lo facciamo di sicuro!
Noi banca lo carichiamo, a patto che tu ci rilasci una liberatoria che sia tale da mantenerci indenni rispetto a tutto quello che ci hai scritto e che noi - solamente e diligentemente - copieremo.
Ma non ci basta la tua parola: vogliamo una tua fideiussione personale sul 100% del finanziamento accordato.
 

Tutto come prima?
Certo che NO!

Quello che cambia è la natura della garanzia personale che sarà legata alle false/errate comunicazioni bancarie trasmesse nell’allegato 4).
In questo modo la questione sarà definitivamente uscita dall’ambito di esatta applicazione della normativa a sostegno dello sviluppo delle PMI.
Quella è una cosa e resta tale, ma la garanzia pretesa dalle banche sarà relativa a tutt’ altro.
 

Requiem per la bancabilità perduta

Se quindi l’intento della norma era quello di consentire di accedere al credito bancario anche a chi non avesse avuto un merito creditizio sufficiente e questo grazie all’aiuto dello Stato attraverso il Medio Credito; se l’intento era quello di favorire le imprese più deboli, riconoscendo loro misure percentuali di garanzia diretta maggiori e importi massimi di erogazione più elevati, ora tutto viene di nuovo vanificato.
Se le banche saranno messe in condizione di chiedere legittimamente la garanzia sul 100% dell’affidamento, aggirando la norma agevolativa per le PMI, conserveranno i vantaggi che questo tipo di finanziamento assicurerà ai loro bilanci, “la ponderazione zero”, e vedranno annullato il rischio, perché la garanzia personale sul 100% dell’affidamento non potrà che essere alla portata dei soggetti patrimonialmente più consistenti.
 

Un vantaggio per i soliti noti

Saranno sempre le imprese che ben potrebbero autofinanziare il proprio sviluppo che si vedranno quindi corteggiare dalle banche per chiudere operazioni, adottando strumenti pensati per favorire invece chi realmente ha un progetto ed è in grado di incidere col proprio lavoro sullo sviluppo economico e il rilancio del nostro paese, ma non ne ha la forza economica necessaria.
 
Ma si sa come l’impresa non sia al centro dell’azione di nessuno, governanti e banche di credito ordinario.
 
Gli uni e le altre veri responsabili della nostra situazione attuale per scelte politiche puramente elettoralistiche in un clima di campagna elettorale permanente, per l’impreparazione, incapacità, ignoranza, menefreghismo di dirigenti e funzionari, per la presenza, sempre più pressante in questa fase, di sedicenti professionisti esperti nel settore economico aziendale e nel sostegno alle imprese, che ancora non hanno capito la loro realtà e quella degli imprenditori che le fanno nascere e vivere.
E riprende, la si vede in giro mentre riemerge dal pantano di una economia in gravissimo affanno, la vecchia abitudine di guardare le imprese attraverso i codici e i manuali, senza aver mai fatto due passi nei capannoni dove gli operai e i titolari lavorano, dove le merci si accumulano dove l’impresa respira e vive.
Ma questa è una storia già vista.

 
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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