DUVRI-POS-PSC: interferenze tra più imprese al lavoro


Clicca il link per la Video intervista di Attilio Sartori all'avvocato Antonio Prade
Penalista, esperto di Diritto d'Impresa

 

DUVRI-POS-PSC: QUALI INTERFERENZE CON PIU' IMPRESE AL LAVORO

 

DUVRI e i suoi fratelli

Il “D.U.V.R.I.” (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) va redatto ogniqualvolta l’appalto venga conferito ad una impresa che si trovi ad operare “da sola” nell’area lavorativa. 
E se invece l’appalto prevedesse la presenza contemporanea di più imprese o il subentro di una nel lavoro svolto precedentemente da un'altra?
 

I rischi lavorativi da interferenze

In generale i “rischi da interferenza” in ambito aziendale, come sappiamo, si verificano quando due o più aziende si trovino a svolgere le loro mansioni nella stessa "area lavorativa" o nello stesso momento ovvero in successione, qualora, in quest’ultimo caso, gli effetti dell'attività lavorativa dell’azienda che ha lavorato precedentemente possano influenzare negativamente le condizioni di sicurezza di quella che si trovi ad operare nello stesso sito successivamente.
 

Due diversi scenari di rischio

Tipicamente possono presentarsi due scenari tra di loro diversi, ovvero che presso l’area lavorativa si trovi ad operare una sola impresa appaltatrice, oppure una molteplicità di imprese che operino contemporaneamente per dare esecuzione al lavoro perché ciascuna incaricata dal committente dello svolgimento di una parte del lavoro complessivo.
In quest’ultimo caso il pensiero va ai cantieri edili nei quali lavorano contemporaneamente i carpentieri, i muratori, le imprese impegnate negli scavi, gli idraulici, gli elettricisti….

Se nel primo scenario è il DUVRI a “farla da padrone”, nel secondo lo sono i “suoi fratelli” , ovvero il POS (Piano Operativo di Sicurezza), il PSC (Piano di Sicurezza di Coordinamento), il Coordinatore per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori. 
 

Alcune sentenze della Cassazione al riguardo

Con l’avvocato Antonio Prade affrontiamo il tema riferendoci ad alcune sentenze della Cassazione, la prima delle quali (nr. 14167/2015) ribadisce come l’impresa ”committente” sia tenuta, nel caso di appalto interno conferito ad una sola impresa o un solo lavoratore, a redigere il DUVRI, che ha ad oggetto specificamente il rischi da interferenza.

Nel caso in cui i lavori contemplino l’opera di più imprese o lavoratori autonomi che operino contemporaneamente o in successione tra loro, il committente è tenuto alla nomina del Coordinatore per la Progettazione che deve redigere il PSC che ha valore di documentazione di valutazione del rischio interferenziale.

Di più, sempre la Cassazione (nr. 4486/2021) ha contestato il reato di omicidio colposo, in quel caso, sia all’appaltatore, datore di lavoro del dipendente, che al committente.
Il primo per aver omesso di adottare adeguate misure di protezione e prevenzione dei rischi, il secondo per non aver nominato il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’inizio degli stessi.
 

La ridondanza non è la soluzione

Si tratta pertanto di questioni complesse e delicate.
Non solo relativamente all’individuazione del soggetto cui incomba l’obbligo di nomina delle figure professionali dei Coordinatori, di acquisire la certezza in ordine al momento della nomina e che i nominati adempiano perfettamente ai loro doveri, ma anche di corretta compilazione di una documentazione complessa che deve essere sartoriale, ovvero realizzata caso per caso.
Quest’ultima non può essere infatti frutto del “copia incolla”, come conferma la Cassazione (nr. 19026/2017) che condanna i Piani Operativi della Sicurezza del tutto generici e “preconfezionati e buoni per qualsiasi tipo di lavoro”.

Neppure è possibile ricorrere alla massima aurea secondo la quale “nel grande ci sta il piccolo”, per questa via credendo di superare la complessità delle questioni preparando ogni tipo di documentazione possibile e nominando figure professionali non necessarie.
Si genererebbe una ridondanza di contenuti che avrebbe l’unico effetto di depotenziare la difesa delle parti coinvolte (committenti e appaltatori) rimarcandone l’impreparazione e con essa l’incapacità a tutelare i lavoratori nei luoghi di lavoro.
 

Qualche informazione indispensabile sui rischi penali

L’intento dello Studio Associato MSC e dello Studio Legale dell’Avvocato Antonio Prade, non è certo quello di fornire risposte esaustive a problematiche così complesse nei pochi minuti di una videointervista.
È viceversa quello di mettere in evidenza le problematicità e le possibili conseguenze penali in presenza di comportamenti errati, posti in essere nella scarsa conoscenza della normativa sottostante il rapporto con i dipendenti nei diversi luoghi di lavoro.

Quanto sopra in modo che l’imprenditore possa comprendere la indispensabilità del suo ben operare decidendo di prendere contatto con i nostri Studi per avviare una collaborazione che abbia come fine la corretta gestione dei rapporti di lavoro in azienda sotto ogni aspetto, amministrativo, contrattuale, del contenzioso, relativo alla disciplina del lavoro e della sicurezza nei posti di lavoro sotto il profilo sia amministrativo che legale.

Sarà possibile definire un piano operativo e strategico concreto per superare le criticità che in azienda sottostanno ai rapporti di lavoro e che troppo spesso sono sconosciute, o non correttamente comprese, e, per questa via, tanto più dannose.
 

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DUVRI-POS-PSC: QUALI INTERFERENZE CON PIU' IMPRESE AL LAVORO

 

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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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