32 miliardi di euro per misure di contrasto al Covid-19
Il Governo ha approvato il “Decreto Sostegni” con le tanto attese misure di contrasto al Covid-19 e di contenimento dell’impatto socio-economico delle restrizioni adottate.
Decreto Sostegni subito in vigore da marzo 2021
Il Decreto Sostegni, approvato in Consiglio dei Ministri il 19 marzo, entra subito in vigore essendo un Decreto Legge, ma sarà poi sottoposto al parere del Parlamento, dove potranno essere inseriti emendamenti e correttivi.
Facciamo una breve sintesi delle principali novità per imprese e professionisti.
Cinque ambiti di intervento
Individua uno stanziamento di 32 miliardi di euro, destinati a potenziare gli strumenti di sostegno e le relative misure, intervenendo in 5 ambiti principali:
1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore;
2. lavoro e contrasto alla povertà;
3. salute e sicurezza;
4. sostegno agli enti territoriali;
5. ulteriori interventi settoriali.
Novità suscettibili di variazioni
Proviamo ad analizzare le principali novità tenendo conto che probabilmente ci saranno alcune modifiche nel testo pubblicato in G.U., ma soprattutto nella consapevolezza del possibile stravolgimento che il Decreto potrà subire nell’iter parlamentare di conversione in legge, a causa della pressione che i partiti andranno a esercitare nei confronti dell’Esecutivo a sostegno dei rispettivi interessi di parte.
Ciò malgrado il Presidente Draghi abbia affermato, nella propria conferenza stampa, che le misure approvare rappresentano il massimo sforzo che in questo momento il paese può permettersi.
In questa breve sintesi mi concentrerò unicamente sulle misure di sostegno alle imprese in termini di erogazioni a fondo perduto, mini-saldo e stralcio e mini-sanatoria fiscale.
I nuovi contributi per imprese e professionisti Soggetti Ammessi
La prima cosa che va immediatamente evidenziata è come i sostegni o indennizzi siano:
destinati tanto ad imprese che a professionisti, compresi i soggetti che producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir, con un limite di fatturato 2019 di 10 milioni di euro;
a fondo perduto;
slegati dai codici attività ATECO;
basati sul calo del fatturato medio mensile registrato nel periodo di imposta 2020 rispetto al calo del fatturato medio mensile registrato nel periodo di imposta dell’ anno precedente
La seconda cosa che va ugualmente evidenziata è che la misura della flessione deve essere di almeno il 30% del fatturato 2020 rispetto al 2019.
Attenzione alla differenza tra fatturato e ricavo
Bisogna fare la massima attenzione al fatto che la norma si riferisce al confronto tra i “fatturati” 2019-2020 e non ai ricavi che sono un dato completamente diverso, sia quanto a natura che a entità.
Come è già accaduto con i “vecchi “decreti ristori, alcuni hanno confuso i due termini perdendo le agevolazioni anche se spettanti.
Il fatturato è dato dalla sommatoria dell’imponibile delle fatture/corrispettivi emessi e registrati nei due anni di riferimento, nel rispetto della normativa IVA e di quanto dichiarato nel modello IVA per l’anno 2019, a suo tempo presentato e in quello del 2020 in via di presentazione. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media. Hanno rilevanza i mesi successivi a quello di attivazione della stessa.
Soggetti NON ammessi
Il contributo non spetta:
ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del decreto;
agli enti pubblici;
agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir.
Come si calcola il contributo
Al ricorrere della condizione di una flessione del fatturato medio mensile 2020 di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del 2019, il contributo è calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
60% per imprese e professionisti che hanno un fatturato per l’anno 2019 fino a 100 mila euro;
50% per imprese e professionisti che hanno un fatturato per l’anno 2019 compreso tra 100 mila e 400 mila euro;
40% per imprese e professionisti che hanno un fatturato per l’anno 2019 compreso tra 400 mila euro e 1 milione di euro;
30% per imprese e professionisti che hanno un fatturato per l’anno 2019 compreso tra 1 milione e 5 milioni di euro;
20% per imprese e professionisti che hanno un fatturato per l’anno 2019 compreso tra 5 e 10 milioni di euro.
Sono previsti importi minimi pari a:
Mille Euro per le persone fisiche;
Duemila Euro per le società;
Il beneficio non potrà superare l’importo massimo di 150 mila euro.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra. Una novità assoluta consiste nella possibilità di scelta tra il pagamento dell’indennizzo oppure la sua trasformazione in credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel Mod. F24.
Quali sono le modalità operative per accedere al contributo?
A livello operativo è previsto che i soggetti interessati presentino, direttamente o tramite un intermediario abilitato, un’istanza entro 60 giorni da quando verrà resa disponibile un’apposita piattaforma da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Sospensione della riscossione fino al 30 aprile
Il nuovo decreto differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021
la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, quali:
cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi;
accertamenti esecutivi doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali.
Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio
Il Decreto conferma anche la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”) disponendo che il versamento vada effettuato: entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il
● 28 febbraio 2020;
● 31 marzo 2020;
● 31 maggio 2020;
● 31 luglio 2020;
● 30 novembre 2020; entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il:
● 28 febbraio 2021;
● 31 marzo 2021;
● 31 maggio 2021;
● 31 luglio 2021. Resta valida la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.
Stralcio dei debiti di importo ridotto
È prevista nel Decreto anche una disposizione simile a quella già emanata in passato, ovvero lo stralcio dei debiti fino a 5.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Si tratta dell’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il predetto limite di importo, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Quanto sopra unicamente per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
È prevista la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:
alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;
alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.
Come si vede non si tratta di un saldo e stralcio come da più parti ci si aspettava. L’agevolazione riguarda solo un tipo di accertamento (quello per errori formali condotto in modo automatizzato dall’ Agenzia delle Entrate) ed è limitata temporalmente.
I soggetti Interessati
La misura interessa i soggetti:
con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto;
con una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA.
Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I benefici
Chi rientra in tali casistiche può godere, previa proposta effettuata a cura dell’Agenzia delle Entrate, dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
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