Decreto "Sostegni-bis": 44 miliardi di €. per lavoro, famiglia e imprese


Le principali novità del Decreto “Sostegni-bis”


È stato approvato in via definitiva il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri il decreto “Sostegni-bis”, contenente ulteriori misure di aiuto a favore di imprese e professionisti.
Di seguito si esaminano e commentano le principali novità in termini di agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto per le imprese e i professionisti.
 
Si segnalano in particolare:
  • il riconoscimento di ulteriori contributi a fondo perduto
  • l'introduzione di un meccanismo perequativo
  • l’estensione del credito d’imposta su locazioni ed affitti
  • alcuni interventi in materia di tributi locali.
 
Importanti anche le misure introdotte in materia di riscossione:
  • ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle
  • modifiche apportate alla disciplina relativa al tax credit beni strumentali.
 
 

Sintesi delle principali misure di carattere fiscale e di sostegno a imprese e professionisti

 

Contributo a fondo perduto: le convenienze di una scelta

La scelta per il contributo a fondo perduto è tra le seguenti opzioni:
  • in misura pari a quanto già ricevuto per effetto del Decreto “Sostegni” precedente
  • in misura differente perché agganciata alla perdita di fatturato.
 
Il Decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che:
  • hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto
  • e che hanno presentato/presentano istanza e hanno ottenuto/ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del precedente decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
 
In pratica è necessario aver già presentato/presentare l’istanza a valere sul precedente Decreto “Sostegni” - avendone i requisiti - e non aver indebitamente percepito l’importo o non avervi rinunciato, restituendolo.
 
Rispettate queste premesse il Decreto “Sostegni Bis” offre due possibilità di agevolazione, alternative tra loro, da scegliere in base alla maggiore convenienza.

1. Prima possibilità - RI-APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL PRECEDENTE DECRETO “SOSTEGNI” (D.L. 41/2021)  

Natura del contributo: a fondo perduto.
 
Soggetti Beneficiari: coloro cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del precedente Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
 
Misura del contributo: il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del precedente Decreto “Sostegni”.
 
Istanza: non è necessario presentare un’ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal precedente Decreto “Sostegni”.
 
Erogazione: resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta).
 
Ente erogatore: è prevista l’erogazione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che, alla data di entrata in vigore del decreto, i destinatari:
  • abbiano la partita Iva attiva
  • non abbiano già restituito il contributo di cui al precedente Decreto “Sostegni”
  • quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
 
2. Seconda possibilità - PERDITE DI FATTURATO (CRITERIO ALTERNATIVO AL PRECEDENTE)                                                                                                                                     
Natura del contributo: a fondo perduto.
 
Soggetti Beneficiari: titolari di partita Iva residenti in Italia che, nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento (2019),
  • non abbiano registrato ricavi superiori ai €. 10 milioni
  • e contemporaneamente abbiano subìto una perdita del fatturato (e/o dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
 
Misura del contributo
IPOTESI UNO
Soggetti che HANNO già BENEFICIATO del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del precedente Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021)
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a €. 100mila
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 100mila e fino a €. 400mila
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 400mila e fino a €. 1 milione
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 1 milione e fino a €. 5 milioni
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 5 milioni e fino a €. 10 milioni.
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a €. 150mila.
 
IPOTESI DUE
Soggetti che NON HANNO beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 (precedente Decreto “Sostegni”)
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a €. 100mila
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 100mila e fino a €. 400mila
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 400mila e fino a €. 1 milione
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 1 milione e fino a €. 5 milioni
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a €. 5 milioni e fino a €. 10 milioni
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a €. 150mila.
 
In pratica, per chi si avvale di questa possibilità, la differenza tra l’aver beneficiato o meno del contributo a fondo perduto ricade nella differente percentuale (maggiore nel secondo caso), da applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
 
NORMA DI RACCORDO TRA IPOTESI UNO E IPOTESI DUE
La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (precedente Decreto “Sostegni”) abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (IPOTESI UNO), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri indicati per chi non abbia beneficiato del contributo in questione (IPOTESI DUE) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.
 
Esclusioni: sono esclusi
  • i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto
  • i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra
  • gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir
  • gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
 
Istanza: dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Per attivare qualsiasi richiesta è necessario quindi che venga attivata la necessaria piattaforma telematica.
A piattaforma entrata in funzione, il termine di presentazione dell’istanza sarà di 60 giorni dalla data di posizionamento online della piattaforma stessa.
 
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021 (31 Maggio 2021).
                                          
Norme attuative: saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
 
L’avvio dell’intero impianto normativo dipende dall’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che non è dato sapere quando verrà rilasciato.
 
Tutti fermi, quindi, e speriamo che l’Agenzia delle Entrate sia celere perché il momento di avvio della procedura dipende solo da lei.
Oltre a ciò, ammesso che la piattaforma digitale per la presentazione dell’istanza telematica fosse operativa prima del 31 maggio 2021, sarebbe comunque necessario attendere tale data prima di procedere all’invio.

 

Contributo a fondo perduto per perdita reddituale: siamo nelle mani del MEF

 
Natura del contributo: a fondo perduto.
 
Soggetti Beneficiari: è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti che
  • svolgano attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a €. 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019)
  • producano reddito agrario
  • titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
 
Esclusioni
Il contributo non spetta, in ogni caso
  • ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir
  • intermediari finanziari
  • società di partecipazione finanziaria
  • società di partecipazione non finanziaria ed enti assimilati
 
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il contributo per questa via alla fine quantificato, sarà erogato al netto dei contributi a fondo perduto già eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dei diversi Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”, “Sostegni” e “Sostegni-bis”.
 
Come si nota, anche in questo caso tutto è rimesso a un apposito Decreto del MEF che non è lo stesso di cui alla determinazione della misura dello scostamento tra il risultato dell’esercizio 2020 rispetto a quello dell’esercizio 2019.
Qui infatti si parla di una cosa diversa, ovvero della percentuale da applicare allo scostamento per definire l’entità dell’agevolazione.
Se così fosse la norma richiederebbe due Decreti che dovrebbero percorrere il loro intero iter parlamentare per essere convertiti in legge.
Credo non occorra dire altro.

 
Istanza: dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 
L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
 
Norme attuative: saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
 
Come si vede, le norme attinenti l’erogazione dei contributi a fondo perduto sono inutilmente complesse e di forte impatto burocratico, fatte con l’intento di scoraggiarne l’utilizzo.
Non è solo questione di complessità ma anche dei tempi per le necessarie elaborazioni, decisioni, predisposizioni di istanze telematiche.
Nulla a che vedere con le procedure semplici, in grado di garantire erogazioni rapide alle imprese e professionisti, che l’emergenza richiederebbe.
Non a caso, ritengo, il decreto è stato spostato di alcune settimane rispetto alla data inizialmente prevista.
Le imprese sono infatti nel frattempo entrate nella fase amministrativa più caotica dell’anno, condizionata com’è dall’impatto violentissimo generato dalla ridondante e inutile burocrazia legata all’elaborazione del bilancio e predisposizione dei vari Modelli Dichiarativi Annuali che, malgrado tutto, non sono in odore di proroga.
I comparti amministrativi delle imprese e i professionisti sono impegnati oltre ogni limite, al punto che certamente, già tra pochissimi giorni, cominceranno a essere - giustamente - invocate proroghe di ogni tipo con riguardo agli adempimenti in scadenza.
 
Quale momento migliore per proporre norme complesse che richiedono analisi e riflessioni che non sarà possibile fare con la necessaria accuratezza al punto di decidere, da parte di molti se non moltissimi, a rinunciarvi?
Si tratta di stratagemmi per sembrare attivi e attenti alle esigenze delle imprese, ma di fatto del tutto indifferenti alle loro necessità.

 

Contributi per attività economiche temporaneamente chiuse: a data da destinarsi

Sono previsti contributi a favore delle attività economiche per le quali sia stata disposta la chiusura per almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del Decreto “Sostegni-bis”.
Seguirà un decreto ministeriale attuativo.
Anche in questo caso tutto è rimandato a quando sarà emanato un apposito decreto attuativo…
Quando?

 

Credito d’imposta locazioni e affitti: proroghe e categorie aventi diritto

Si tratta del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
 
Soggetti Beneficiari
  1. esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019)
  2. enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  3. imprese turistico-ricettive.
 
Con riferimento ai soggetti di cui al n. 1, il credito d’imposta spetta a condizione che:
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020
  • tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 cui il credito spetterà, conseguentemente, nella misura calcolata sull'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021.

Con riferimento ai soggetti di cui al n.2, essi possono beneficiare del credito di imposta anche se svolgono una attività commerciale, oltre a quella istituzionale, purché in modo non prevalente ed esclusivo.
 
Con riferimento ai soggetti di cui al n. 3, il credito di imposta spetta:
  • indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi del 2019
  • a condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio 2021 di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2020, operando il confronto mese per mese.
 
Misura del Contributo
  • 60% del canone di locazione, leasing o di concessione in uso dei beni immobili
  • 30% del canone di affitto di azienda
  • 30% del canone per contratti di coworking.
 
Per le imprese turistico ricettive, la misura del credito di imposta in caso di affitto di azienda, aumenta al 50%.


TARI… chissà

È prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
Si tratta di una previsione verosimilmente rimessa a chissà quali provvedimenti governativi preliminari.
 

Estesi gli incentivi per i settori tessile, moda ed accessori

Estesi dall’art. 48-bis del Decreto “Rilancio” (quello del 19 Maggio 2020) al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 gli incentivi previsti per i settori tessile, moda e accessori.
A tal fine occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
 

Sospensione versamenti cartelle esattoriali: una mini proroga ininfluente

Come previsto dal Decreto “Cura Italia” del 2020, è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da:
  • cartelle di pagamento
  • accertamenti esecutivi
  • avvisi di addebito.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
 
Siamo alla ennesima mini proroga dei termini di pagamento di una massa di debiti che in capo alle aziende è diventata imponente.
Non è possibile procedere in questo modo, cioè “a vista”, senza considerare l’impatto finanziario devastante che avrebbe una riapertura repentina dei termini di pagamento.
Lo scollamento con la realtà delle imprese e dei professionisti è in questo caso disarmante.
Pare che le esigenze fiscali possano procedere per conto proprio senza nessuna considerazione dell’andamento economico e finanziario delle imprese e dei professionisti.
Lo Stato deve comprendere che quanto non richiesto dall’inizio del periodo di pandemia Covid e fino al suo auspicabile, ormai prossimo, termine, dovrà per forza essere congelato in vista di un provvedimento radicale di remissione, o quanto meno di previsione di termini almeno decennali di rimborso.
 
Si può solo sperare che la norma serva a “far guadagnare tempo” all’amministrazione finanziaria, per la messa a punto di provvedimenti certamente complessi ma indiscutibilmente orientati nelle uniche direzioni possibili.

 

Artigiani e commercianti: differimento versamenti contributivi

Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021, può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
 

Credito di imposta su acquisto di beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali materiali, diversi da quelli “Industria 4.0”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta “beni strumentali” è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
La regola si applica peraltro solo ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a €. 5 milioni (art. 1, comma 1059-bis , legge n. 178/2020 - legge di Bilancio 2021).
 
L’art. 1, comma 1059, della Legge Finanziaria 2021 stabilisce la regola generale secondo la quale il credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi debba essere utilizzato sempre in compensazione e in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:
  • dall'anno di entrata in funzione dei beni se diversi da quelli di “Industria 4.0”
  • dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni nel caso di beni rientranti tra quelli di “Industria 4.0”.
Il comma in oggetto prevede tuttavia un’eccezione per i soggetti che abbiano un volume di ricavi e compensi, nel periodo di imposta di effettuazione degli investimenti, inferiori a €. 5 milioni.
Per questi ultimi è possibile utilizzare il credito di imposta in un’unica soluzione annuale.
La norma introdotta estende questa possibilità anche ai soggetti con un volume di ricavi/compensi, nell’anno di effettuazione dell’investimento, superiore a €. 5 milioni.
 
Ho commentato le modalità di utilizzo e la determinazione della misura del credito di imposta sull’acquisto di beni strumentali nuovi (industria 4.0 o meno) nel mio articolo pubblicato nel sito dello Studio Associato MSC il 20 Novembre 2020
 
È da ricordare, in particolare, come la norma, inserita nella finanziaria 2021, trovasse applicazione già dal 16 Novembre 2020.
Pertanto l’agevolazione, ora estesa ai soggetti con ricavi/compensi superiori a €. 5 milioni, prima esclusi, vale per tutti i beni, a seconda dei casi, consegnati ovvero connessi a decorrere da tale data e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero, a determinate condizioni, 30 Giugno 2022 e 2023.

 

Credito di imposta: sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro

È stato introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di €. 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di €. 200 milioni per il 2021.
 
Beneficiari
  • soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, purché in possesso del codice identificativo di cui all’art. 13-quater, comma 4, del D.L. n. 34/2020. Si tratta di un codice alfanumerico che il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo assegna alle strutture ricettive nonché agli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale e iscritti in una apposita banca dati.
 
Spese ammesse
  • sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale
  • strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
  • somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
 

Una nota positiva: il recupero dell’Iva sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali… ma solo per il futuro

Viene ripristinata la norma, attraverso la modifica dell’art. 26 del D.P.R. 633/72, che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa.
 
In sostanza, con riferimento però ai soli casi nei quali il cessionario o committente sia stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto, l’Iva non incassata dal debitore fallito, ma regolarmente versata all’Erario dal cedente o commissionario, potrà essere da questi portata “a credito”, e in questo modo recuperata, già al momento di apertura della procedura fallimentare.
 
Si tratta di un aspetto finalmente positivo perché, allo stato attuale della normativa, il recupero dell’Iva non incassata, ma comunque versata allo Stato, poteva avvenire unicamente a procedura fallimentare chiusa ovvero a distanza anche di moltissimi anni.
Durante tutto questo periodo, pertanto, il cedente o commissionario, già beffato per non aver incassato il credito per la prestazione fatta al terzo dichiarato fallito, si trovava a essere forzosamente finanziatore dello Stato non potendo recuperare l’Iva versata a quest’ultimo, ma mai incassata.
Peccato che la normativa non riguardi le migliaia di situazioni pregresse, ma unicamente quelle di futura manifestazione.
 
Ancora una volta persa un’occasione per dare ossigeno alle imprese.

 

Startup e PMI innovative: quali sono i casi di plusvalenza non tassabile

Nessuna plusvalenza tassabile sulle cessioni di partecipazioni detenute da meno di 3 anni dai loro soci persone fisiche.
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese Startup innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno 3 anni.
 
Va rilevato come la norma, di per sé abbastanza interessante, riguardi le plusvalenze emergenti dalla cessione delle partecipazioni:
  • sottoscritte in sede di costituzione della Startup innovativa, ovvero di aumento del suo Capitale sociale
  • sottoscritte unicamente in sede di aumento del Capitale sociale per quanto viceversa riguarda le PMI innovative
  • subordinatamente alla circostanza che l'investimento sia operato nel periodo dal 1° Giugno 2021 al 31 Dicembre 2021.
 

PMI: proroga della moratoria sui prestiti e sulle garanzie

Prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni oggetto di moratoria.
Prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace.
 

Le mie conclusioni
44 miliardi di €. di risorse per un Decreto imponente

La presente disamina e le considerazioni fatte riguardano solo una parte delle norme contenute nel Decreto, che non è neppure ancora tale, in quanto stiamo parlando del solo testo licenziato dal Consiglio dei Ministri alla volta di Giovedì 20 Maggio.
Il Decreto, che impegna risorse per circa 44 miliardi di €., è corposissimo e, oltre alle misure di natura fiscale e di sostegno alle imprese, affronta i temi del lavoro e del sostegno alle famiglie.
 
Per poter procedere in un’analisi che non sia “di primo impatto” si dovrà prendere poi visione del Decreto come risulterà in Gazzetta Ufficiale.
Senza contare che da quel momento avrà inizio una guerra che durerà 60 giorni, ovvero fino al momento in cui esso sarà convertito in legge dal Parlamento.
Tutti tireranno l’acqua al loro mulino e non è dato sapere cosa resterà del testo originario.
 

Complessità, burocrazia e iter lunghissimi

La prima impressione che si trae è, però, non positiva.
Ci troviamo di fronte a
  • norme troppo complesse, in particolare per quanto riguarda l’erogazione delle somme a fondo perduto (a meno che non si scelga la prima opzione e si lasci fare tutto all’Agenzia delle Entrate)
  • scelte da fare in periodi di grave congestione amministrativa
  • burocratizzazione spinta al massimo invece di puntare sulla semplificazione ora indispensabile
  • troppe norme la cui entrata in vigore è rimessa a ulteriori provvedimenti, in particolare Decreti, che necessariamente avranno iter di predisposizione ed approvazione lunghissimi.
 

Avanti con i “ristori” a pioggia, senza strategia

Come al solito, inoltre, non si intravvede alcuna strategia, alcun piano che riporti le dazioni di denaro in favore di imprese e professionisti in una logica di sviluppo di progetti e iniziative.
Si continua invece nella logica dei “Ristori” pensando che dare denaro, praticamente a pioggia, basti a far ripartire un sistema economico e finanziario compromesso.
Per non parlare poi dell’interminabile giostra degli spostamenti dei termini di pagamento di quanto preteso dal fisco per cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito.
 

Mentre si addensa la “tempesta perfetta”…

Non si rendono conto i nostri governanti che si sta addensando una “tempesta perfetta” e che le nostre imprese ne subiranno gli effetti più disastrosi, affondando?
 
Da una parte le moratorie su finanziamenti e leasing, che prima o poi termineranno, dall’altra una richiesta imponente che, ora come ora, il fisco potrebbe avanzare a partire dal 31 Luglio prossimo venturo, e infine gli istituti di credito che di fronte a imprese strozzate da crisi di sovra indebitamento in tal modo indotte, pretenderanno il rientro dei propri crediti sollecitati a questa azione anche dall’attuazione delle nuove norme europee sul “Default Bancario” in vigore dal 1° Gennaio di quest’anno.
Riguardo alle Regole europee sul Default Bancario di imprese e privati è possibile leggere il mio articolo, pubblicato sul sito dello Studio Associato MSC.
 

… i nostri governanti discutono sui dettagli

Siamo alle solite: i nostri governanti sono impegnati a discutere di spostamenti del “coprifuoco”, dell’uso o meno delle mascherine, del caffè al banco, della possibilità di farci tutti delle belle vacanze, in una tensione politica sempre crescente, che fa strumentalmente leva proprio su questi temi, in quanto impattano fortemente sull’opinione pubblica, più interessata, a mio avviso, a tornare a fare la “movida”, che alla salute.
 
I motivi li sappiamo.
Il consenso elettorale non si basa sulle scelte coraggiose e i sacrifici importanti, ma sul “lasciar fare”, sull’ottusità di coloro che si rifiutano di vedere la realtà per quella che è e che nulla vogliono fare per dare un contributo attivo alla ripresa e alla resilienza della nostra Italia; a coloro che tutto pretendono, ma poco o nulla sono disposti a dare.
 
Si potrebbe ricordare a queste persone e ai politici che le rappresentano, quella che è considerata una delle frasi più famose della storia del Novecento.
La pronunciò John Fitzgerald Kennedy il giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il 20 gennaio 1961: “Non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiediti cosa puoi fare tu per il tuo paese”.

 

Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?

Compila il Form di contatto nel nostro sito o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere aggiornamenti e maggiori informazioni sulle attività dello Studio e per restare aggiornato sulle norme di maggior interesse e impatto per le attività produttive e le PMI in questa delicata fase sanitaria ed economica.


Scarica il PDF dell'articolo "DECRETO SOSTEGNI-BIS"
 

Seguici anche sui Social media
Studio Associato MSC LinkedIn

dottor Attilio Sartori LinkedIn



-------------------------------------------
© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
Tutti i diritti riservati.


 

Seguimi