Decreto "Rilancio": detrazioni al 110% con SUPER Bonus


Decreto Rilancio: tornano ECOBONUS e SISMABONUS

Il “Decreto Rilancio” ha rivisto, relativamente all’Ecobonus e al Sismabonus, quanto già normato con il Decreto Crescita (Dl 34/2019 convertito nella legge 58/2019), che ha introdotto misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi attraverso interventi fiscali, misure di rilancio degli investimenti privati, tutele per il Made in Italy e ulteriori interventi per la crescita.
Vedi nostro precedente articolo nel Blog LA MOSSA GIUSTA.
 

E’ il momento di fare progetti o è meglio attendere?

Di che revisione si tratta?
Di nulla, in realtà, almeno per ora.
In quanto Decreto, il “Decreto Rilancio” è rimesso all’approvazione dei due rami del Parlamento che, in sede di conversione in legge, possono letteralmente riscriverlo per non dire stravolgerlo.
Molti, in questi giorni, dimenticano questo particolare importantissimo e cominciano a fare previsioni, o peggio, avviare progetti di investimento, che potrebbero rivelarsi inutili se non dannosi alla luce di quanto verrà previsto dal testo definitivo.
 

Funzione delle lobby made in Italy

In sede parlamentare, si eserciteranno le maggiori pressioni da parte delle forze politiche, ognuna portatrice di interessi di parte, in chiave elettoralistica.
Le lobby si scateneranno e questo non sarebbe di per sé una cosa negativa se solo fossero portatrici di interessi sani.
Nei paesi anglosassoni l’attività “lobbistica” identifica pressioni positive che vengono esercitate per migliorare l’efficacia di un provvedimento in relazione a interessi di carattere generale.
In Italia non è così e l’accezione negativa che viene data al termine si giustifica perché l’attività è rivolta a sostenere gli interessi delle parti più forti a danno di quelle più deboli, in assenza di alcun riferimento al bene comune.
Come se non bastasse il “Decreto Rilancio” troverà la sua piena applicazione al termine dell’emanazione di ulteriori 84 decreti collegati e di una miriade di istruzioni e interventi di chiarimento che i più disparati organismi statali dovranno rilasciare.
 

Che succederà con ECOBONUS e SISMABONUS?

La stessa assenza di certezze vale anche per l’Ecobonus e il Sismabonus?
Purtroppo sì.
Al di là dell’aver elevato la soglia del bonus al 110% delle spese sostenute e introdotto alcune norme di contorno, anche rilevanti in verità, manca il coordinamento con la normativa precedente.
Infatti, come detto, siamo in presenza di una “rivisitazione“ di una norma già esistente e, per fare un esempio, per comprenderne la portata, è necessario  conoscere il grado di intensità degli interventi di riqualificazione energetica o consolidamento antisismico, perché saranno solo gli interventi ritenuti “qualificati” a poter fruire del bonus.
Tali limiti saranno fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si avrà nessun valore di riferimento.
 

Detrazioni fiscali al 110% e il Bonus diventa SUPER

Per le precedenti norme si può far riferimento all’articolo apparso nel Blog LA MOSSA GIUSTA, relativo alla Guida 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
 
Cosa prevede comunque ad oggi il decreto?
L’innalzamento del bonus al 110% delle spese sostenute, ha fatto sì che i provvedimenti venissero rinominati in Super Ecobonus e Super Sismabonus.
Per il Super Ecobonus la norma prevede che diano diritto al bonus non tutte le tipologie di interventi di efficientamento energetico, ma solo alcune.
Si tratta in particolare di:
  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, realizzati utilizzando materiali isolanti, che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
    • a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A);
    • a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
    • a microcogenerazione. In tal caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari:
    • per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro. Sia per gli interventi di cui alla lettera b) e alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  4. altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti come:
    • la sostituzione di finestre;
    • l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
 

Condizioni di accesso al SUPER ECOBONUS

Ai fini della fruizione del Super Ecobonus è necessario rispettare alcune precise condizioni.
Gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare:
- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
ovvero, se non fosse possibile
- il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante apposita attestazione tecnica asseverata.
 

Condizioni di accesso al SUPER SISMABONUS

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per
  • gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3) come definite da specifiche ordinanze, sia che si tratti di edifici singoli che in condominio;
  • spetta anche per l’acquisto di case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013).
 

Quali agevolazioni derivano dagli interventi nel quadro del SUPER ECOBONUS e SUPER SISMABONUS?

La realizzazione di interventi che danno diritto al Super Ecobonus e Super Sismabonus permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF già prevista in passato a fronte delle spese sostenute per:
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
  • quanto sopra fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
Il bonus  va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
 

Aspetti comuni del SUPER ECOBONUS e SUPER SISMABONUS

Vi sono degli aspetti comuni nelle due agevolazioni:
•          gli immobili ammissibili;
•          la platea dei soggetti beneficiari.
 
IMMOBILI AMMISSIBILI
I due bonus si applicano
  • agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
Solo per il Super Ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case ma solo se costituite da edifici unifamiliari).
  • Il periodo di validità è lo stesso in quanto le maxi detrazioni al 110% sono limitate alle spese sostenute (criterio di cassa) dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
 
Esse possono essere fruite;
  1. fruizione diretta, direttamente nella dichiarazione dei redditi;
  2. cedute;
  3. utilizzate come sconto in fattura.
 
Caso 1. Fruizione diretta
È necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.
 
Caso 2. Cessione
In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere:
  • ceduto alle imprese esecutrici dei lavori;
  • oppure alle banche o ad altri intermediari finanziari;
  • oppure a una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.
 
Caso 3. Sconto in fattura
Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento.
  • A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori;
  • l’impresa acquisisce un credito del 110% del costo dei lavori addebitati che può a sua volta essere ceduto:
    1. a soggetti terzi;
    2. a banche e/o intermediari finanziari.
 

Tra burocrazia e incertezza: basteranno i benefici fiscali a risollevarci?

Non ci si discosta comunque da alcune considerazioni di fondo.
La burocrazia è devastante e tale da vanificare l’efficacia delle norme.
La paura che un passaggio burocratico errato faccia venir meno un finanziamento, o peggio generi conseguenze anche penali per il richiedente, vale a scoraggiare ogni iniziativa.
L’incertezza delle norme nel lungo iter della loro conversione in legge, sempre sotto il tiro incrociato di lobby portatrici di interessi di parte, con una azione sistematica mai orientata al bene comune, mette in dubbio la loro credibilità.
 
Ogni volta si parte dal punto di vista, a mio parere miope, che una situazione di panico generalizzato quale è stata (ed è tuttora) quella generata dalla pandemia Covid 19, possa essere lasciata alle spalle come nulla fosse e che la propensione alla spesa delle persone e delle imprese all’investimento risulti inalterata, se non addirittura pronta a esplodere dopo tre mesi di lockdown in un contesto economico il cui futuro è gravido di incertezze.
 
Come si può credere che una persona fisica (privato risparmiatore o imprenditore individuale o socio in una società) possa scommettere "su un futuro radioso" al punto da avventurarsi in investimenti corposi, contando su un beneficio fiscale che è tale solo in presenza di un reddito, la cui formazione è a dir poco dubbia?
 
Non si comprende che gli incentivi fiscali possono essere utili quando le aziende vengono messe nelle condizioni di recuperare la loro redditività e solidità, generando per questa via un’ondata di serenità nel sistema sociale ed economico, che sola sarebbe in grado di consentirne la ripresa.

 
Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?
Compila il Form di contatto o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com  per restare aggiornato sugli ultimi Decreti e loro applicazione.
 



Scarica il PDF dell'articolo "DECRETO RILANCIO: DETRAZIONI AL 110% CON SUPER BONUS."

-------------------------------------------
© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
Tutti i diritti riservati.

 

Seguimi