Decreto Liquidità: vederci chiaro


Decreto Liquidità: una questione non del tutto chiara

I due pilastri sui quali è costruito il Decreto Liquidità sono le garanzie offerte dal Fondo di Garanzia PMI e Sace-Simest.
 

Garanzia del Fondo PMI: 5 milioni di euro a quali condizioni?

Parlando della garanzia offerta dal Fondo di Garanzia per le PMI, il Decreto Liquidità ne afferma l’ampliamento, per ogni impresa/professionista, fino a 5 milioni di Euro (Decr. Liquidità Art 13, Comma 1, lettera b).
All’interno di quest’ampia area di garanzia di 5 milioni di Euro, il Decreto definisce le condizioni che le singole operazioni di finanziamento devono rispettare nonché l’importo massimo delle stesse.
 
Nel definire tali condizioni e limiti una questione non chiara riguarda uno dei parametri di riferimento per delimitare l’ammontare massimo.
Il Decreto Liquidità, relativamente alla natura e periodo di riferimento di tale parametro, (Art 13, Comma 1, lettera C n. 2) fa espressamente riferimento al:”25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019”.
Il fatturato altro non è che la somma degli imponibili delle fatture emesse nel 2019 (al netto delle Note di accredito ricevute) ed è un dato immediatamente rinvenibile dalla liquidazione Iva annuale 2019.
 
Sembrerebbe quindi che, prescindendo dagli altri parametri che devono essere rispettati, la regola generale per determinare la misura massima del finanziamento garantito dal Fondo, a fronte della singola operazione (nei limiti della garanzia complessiva di 5 milioni di Euro, come detto), fosse il 25% del fatturato 2019, che è un dato immediatamente disponibile.
 

Il parametro del “fatturato” e le sue eccezioni

Proseguendo nella lettura del Decreto Liquidità, all’ Art 13 comma 1, lettera m), si fa un distinguo pensato solo per:
  • imprese/professionisti che abbiano subito un danno da Covid-19;
  • che richiedano un finanziamento per un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, anche mediante autocertificazione.
 
Per questi soggetti, pertanto, le condizioni sono solo due:
  • aver subito un danno da Covid 19
  • avere un parametro di riferimento che non guarda più al fatturato 2019, ma al volume dei ricavi che risultano dall’ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata.
 

Il parametro “ricavi”: contraddizioni e conseguenze

Parlando del parametro “ricavi” c’è una bella differenza col parametro “fatturato”, infatti:
  • se il fatturato è la somma algebrica degli imponibili delle fatture emesse e note di accredito ricevute;
  • il volume dei ricavi è dato dalla somma del fatturato con l’importo delle “fatture da emettere”, ovvero quelle emesse nell’esercizio successivo a fronte di prestazioni aventi competenza nell’esercizio precedente;
  • il riferimento ai bilanci depositati o alle dichiarazioni fiscali inoltrate alla data di presentazione della domanda, inoltre, determinerebbe il normale riferimento a bilanci e dichiarazioni fiscali dell’esercizio 2018
con la conseguenza automatica che:
  • per le dichiarazioni fiscali l’anno 2018 sarebbe l’unico ad oggi esistente;
  • per i bilanci soggetti a deposito, sarà interesse delle imprese spostarne in avanti i termini di approvazione, se solo i ricavi riferiti al 2019 si presentassero più sostanziosi rispetto al 2018.
  • Se poi si avesse la percezione che i ricavi 2019 sono stati maggiori di quelli del 2018, ma non si disponesse né di bilanci riferiti al 2019, né tanto meno di dichiarazioni fiscali riferite al medesimo periodo di imposta, allora le ultime due parole dell’articolo in commento: “anche mediante autocertificazione” consentirebbero al legale rappresentante/titolare/professionista di acclarare, da solo, con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, la misura del dato dei ricavi cui agganciare la percentuale del 25%. 
D’altra parte una logica ci sarebbe dal momento che la norma prevede che la concessione di finanziamenti nei limiti di 25 mila Euro dovrebbe essere automatica ovvero senza alcuna istruttoria.
La questione non è pacifica tanto è vero che Confartigianato nei propri commenti, riferendosi alla tipologia di finanziamenti a sconto dei danni da Covid-19 nei limiti di 25 mila Euro, dice che tale importo non deve essere superiore al 25% dei ricavi 2019, quando in quest’ambito, come abbiamo visto, il riferimento è solo ai bilanci depositati e dichiarazioni fiscali inoltrate alla data di presentazione della domanda.
 

Alla fine chi decide è la Banca

Ci vorrebbe un chiarimento ufficiale, auspicabile ma, forse, di scarsa utilità, visto che nessuna norma, sia per i finanziamenti fino a 25 mila Euro sia per quelli fino a 5 milioni di Euro, esclude mai l’Istruttoria bancaria.
 
Indipendentemente da tutto, pertanto, la banca può richiedere o meno il dato dei ricavi 2019, accettare o meno l’autodichiarazione dell’imprenditore/professionista, pretendere o meno la certificazione del Revisore Legale.
La sua potestà d’azione è senza limite e, soprattutto, indifferente alle disposizioni di legge o, quanto meno, al loro spirito.
 
 
Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?
Compila il Form di contatto o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com  per essere aggiornato sugli ultimi Decreti e loro applicazione.


Scarica il PDF dell'articolo "DECRETO LIQUIDITA' - VEDERCI CHIARO."

-------------------------------------------
© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
Tutti i diritti riservati.

 

Seguimi