Con il Decreto Liquidità siamo allora arrivati in porto?
Si e no.
È come se avessimo visto il segnale verde, ma quello rosso è ancora nascosto.
Vedremo anche il rosso, solo quando il Senato avrà dato la sua approvazione senza richiedere modifiche.
A quel punto saremo sulla rotta giusta e potremo approdare in acque sicure.
Al Senato futuro incerto?
La Camera ha completato il proprio lavoro introducendo una serie di modifiche al testo originario del Decreto, molte delle quali, va detto, certamente interessanti e volte a rendere attivo il provvedimento fino ad oggi praticamente bloccato.
Qualora il Senato introducesse nuove modifiche o addirittura rimodificasse norme già modificate alla Camera, l’iter legislativo si rallenterebbe e il testo finale sarebbe diverso da quello attualmente disponibile.
Futuro incerto, allora?
Nulla di nuovo sotto il sole direi, e non solo in ambito Covid-19.
Quando mai un governo è stato in condizione di convertire un Decreto in Legge in prima battuta, senza che Camera e Senato facessero a pugni per modificarlo prima della sua conversione?
Ciò è avvenuto solo quando i parlamentari si sono trovati a difendere privilegi messi in discussione da qualche ministro masochista, oppure quando si è trattato di confermare l’immunità parlamentare in capo a soggetti che si erano macchiati dei peggiori reati.
Per il resto è sempre stata battaglia, perché gli interessi di partito e la tutela di quelli dei diversi bacini elettorali vengono prima di tutto.
Tutto è cambiato… oppure no?
La pretesa collaborazione, lo stucchevole richiamo alla solidarietà e al fatto che non siamo più gli italiani del “prima” Covid-19, sono affermazioni vuote, neppure degne del peggior imbonitore.
Siamo quelli di prima, né più né meno.
Facciamo la movida, andiamo in spiaggia, speculiamo e truffiamo sulle mascherine, siamo reciprocamente rabbiosi e malfidenti.
Qualcosa di buono, per caso, ci è finito dentro
Qualche cosa di buono comunque c’è nelle modifiche apportate al Decreto Liquidità: l’attività lobbistica (quella negativa tipicamente Italiana) genera, quasi per sbaglio, delle situazioni positive che neppure i parlamentari si aspettano.
Come dire, se uno parla a raffica dicendo stupidaggini, magari ci scappa che, inconsapevolmente, qualche cosa giusta finisca per dirla.
Le modifiche che interessano le Imprese
Proviamo allora a fare una sintesi, rimandando l’analisi dettagliata a quando il decreto sarà diventato Legge dello Stato, (entro il 7 Giugno).
Autocertificazione
Ricordiamo come il Decreto Liquidità si caratterizzi per:
erogazione da parte dello Stato (per il tramite di Invitalia e Sace-Simest) di garanzie (e quindi non denaro contante) agli Istituti finanziatori, a fronte di linee di credito concesse ai soggetti richiedenti;
identificazione di tre fasce di soggetti richiedenti:
con ricavi compensi (2018 o 2019 a seconda sia stata presentata o meno la denuncia fiscale per l’anno 2019 ovvero depositato il bilancio dell’esercizio 2019) fino a 100.000,00 Euro;
con ricavi e compensi per l’anno 2019 fino a 3.200.000,00 Euro;
con ricavi per l’anno 2019 da tre milioni e duecentomila Euro e fino a 5 Milioni di Euro;
a seconda dell’appartenenza alle diverse fasce reddituali cambiano i requisiti che l’impresa deve rispettare e cambia anche l’organo che produce la garanzia in favore degli Istituti finanziatori.
La Spada di Damocle dell’istruttoria bancaria
La procedura di massima di cui sopra è oppressa dalla “Spada di Damocle” dell’istruttoria bancaria che, sistematicamente, per motivi anche leciti, finisce per essere una sorta di “pandemia nella pandemia”.
Le imprese subiscono quella da Covid-19, pensano di rivolgersi alle banche come queste fossero la tanto agognata “terapia intensiva” e invece sono proprio queste a “dare il colpo di grazia”, negando il finanziamento.
Per questo le modifiche al Decreto Liquidità intervengono nella procedura per l’erogazione dei finanziamenti garantiti sia da SACE che dal Fondo PMI prevedendo:
che le imprese, per richiedere i finanziamenti garantiti, possano limitarsi a presentare un’autocertificazione su dati aziendali, lealtà fiscale e rispetto delle norme antimafia (non più quindi dichiarazioni fiscali, bilanci depositati ecc.);
che le banche, ricevuta l’autocertificazione, debbano adempiere solo agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, mentre non sono tenute a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Par di capire che la famigerata “fase Istruttoria” verrà abolita una volta per tutte e se solo le banche accetteranno di fare ciò (sono loro a operare i finanziamenti e quindi ad avere sempre il “coltello dalla parte del manico”), la procedura ne risulterà, non solo snellita, ma anche con ben maggiori possibilità di successo.
A sostegno di questa interpretazione in positivo della modifica vale anche la previsione che:
Viene reso obbligatorio accreditare il finanziamento ottenuto esclusivamente su un conto corrente dedicato.
Evidentemente per consentire un controllo a posteriori, applicando anche al Decreto Liquidità la logica che traspare nel successivo Decreto Rilancio in base alla quale. ”prima erogo il finanziamento e poi faccio i controlli relativi”.
Garanzia Fondo PMI
Altre modifiche approvate dalla Camera riguardano il Fondo di Garanzia PMI e, in particolare, le novità relative ai mini prestiti garantiti dal Fondo al 100%.
Come sappiamo essi sono:
nel limite del 25% dei ricavi fino a 100.000,00 Euro, del 2018 o 2019 a seconda sia stata presentata o meno la denuncia fiscale per l’anno 2019 ovvero depositato il bilancio dell’esercizio 2019;
riservati ai soggetti che abbiano sostenuto danni da Coronavirus;
godono di una garanzia statale semi-automatica in quanto viene rilasciata automaticamente nella misura del 100% dell’importo richiesto a prestito.
Le innovazioni riguardano:
• l’importo massimo del finanziamento che passa:
dai precedenti 25.000 a 30.000 euro ma con delle limitazioni aggiuntive:
non può essere superiore alternativamente:
al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile);
ovvero
al 25% del fatturato totale del beneficiario come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione;
la durata del finanziamento passa
da 6 anni ai 10 anni;
aumenta la platea dei soggetti interessati, ammettendo anche le società tra professionisti;
le associazioni professionali;
gli agenti di assicurazione;
i broker.
Per i finanziamenti diversi dai micro prestiti, quelli cioè interessanti le fasce di ricavi 2019:
• da 100.000 a 3.200.000 Euro;
• 3.200.000 Euro a 5.000.000 di Euro
è stato previsto che:
la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.
Garanzia SACE
Ulteriori modifiche approvate interessano Garanzia Italia, la garanzia SACE sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese di qualsiasi dimensione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Come si ricorderà la garanzia interessa:
qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica;
con sede in Italia;
non in difficoltà al 31 dicembre 2019, ma che abbia affrontato o che si sia trovata in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia da Covid-19;
che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultasse presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.
Con le correzioni apportate:
il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
è stato precisato che le garanzie devono essere riservate alle imprese che decidono di investire e continuare a investire in Italia;
è stato disposto che l’accesso alla garanzia sia precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
è stata introdotta la previsione per cui le imprese che ottengono le garanzie e i relativi finanziamenti devono impegnarsi a non delocalizzarli fuori dall'Italia;
è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito in aggiunta a quanto precedentemente previsto, ovvero a essere destinato a:
sostenere costi del personale,
sostenere investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
esso potrà essere inoltre utilizzato
a fronte di canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
a fronte delle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Vanno sottolineate le due nuove possibilità di utilizzo della garanzia e in particolare quella a fronte delle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Quest’ultima potrebbe rendere molto più semplice lo smobilizzo dei crediti a tutto vantaggio della liquidità corrente ovvero dell’accorciamento del ciclo finanziario.
Finanziamenti alle società
Come è noto i finanziamenti operati dai soci in favore delle società partecipate sono “postergati” rispetto agli altri crediti/finanziamenti diversi da questi.
Ciò significa che in caso di liquidazione/fallimento essi saranno gli ultimi a essere pagati a patto che residuino risorse disponibili dopo aver soddisfatto tutti gli altri finanziatori.
Quando si finanzia la propria società si sa allora che la restituzione non è certa, ma condizionata qualora si attivasse una fase che portasse la società in una condizione di insolvenza.
Il Decreto Liquidità entra nel merito di questa, come anche di altre questioni societarie, prevedendo che
i finanziamenti erogati dai soci alle società partecipate nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 ed il 31 dicembre 2020 non saranno assoggettati alla regola della postergazione.
Per detti finanziamenti, quindi, i soci potranno ottenere il rimborso senza dover rispettare l’obbligo di soddisfare preventivamente tutti gli altri creditori della società.
Credito di Imposta Fiere
Il Decreto Liquidità prevede, per l’anno 2020, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che sono state disdette a causa del lockdown.
Molteplici correzioni al Decreto Quali a fin di bene?
Alcune di sicuro interesse, ma fin d’ora si intravede anche l’introduzione di nuove norme, o variazioni a quelle esistenti, in ragione non del rafforzamento del Decreto per garantirne il tanto agognato pieno avvio, ma per fare in modo che esso finisca per soddisfare situazioni inizialmente non considerate prioritarie.
Come al solito la questione è quella di essere capaci a saltare sul carro che in questo caso è il Decreto Liquidità.
L’attività lobbystica (che in Italia opera generalmente in negativo, finalizzata com’è alla sola difesa di interessi di parte e non invece, come avviene negli altri paesi, a mettere in risalto settori o attività oggettivamente meritevoli di maggior tutela ed erroneamente trascurati), sembra abbia operato anche questa volta come è avvenuto nel Decreto Rilancio dove essa ha dato il meglio di sé.
Passano i giorni, la crisi si acuisce, il Coronavirus se ne va (forse), ma gli atteggiamenti e comportamenti dei nostri governanti non cambiano mai.
Forse non sono cattivi…
è che li hanno disegnati così.