Decreto Fiscale: il "Nuovo Patent Box"


È arrivato il Decreto Fiscale

Con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è In vigore, da venerdì 22 ottobre, il Decreto fiscale (dl 146/2021) collegato alla Legge di Bilancio 2022, di cui ho già commentato le principali novità.
È possibile leggere l’articolo pubblicato sul sito dello Studio Associato MSC cliccando qui:
DECRETO FISCALE: NOVITA' SU RISCOSSIONE E CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO
 

Decreto Fiscale: esiste una norma veramente innovativa?

La vera novità del Decreto Fiscale è la completa riformulazione della disciplina sul “Patent Box”.
Si tratta di un’agevolazione fiscale completamente rinnovata, quanto alla procedura di accesso e quantificazione del vantaggio, che apre un nuovo scenario, esaltando l’interesse e la convenienza fiscale a investire nella ricerca e nello sviluppo.
Un sorta di premio per le imprese attente a valorizzare al massimo gli asset tecnologici dei quali dispongono e che vogliano creare o implementare.
 

In cosa consiste il “Patent Box”?

Si dovrebbe dire: “in cosa consisteva il Patent Box”.
Ecco come lo definisce tutt’ora il Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito:
«Il Patent Box è un regime opzionale di tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.».
All’elencazione dei beni di cui sopra vanno aggiunti ora i “marchi”.
 
La riscrittura della normativa sul “Patent Box” operata dal Decreto Fiscale, rende questa definizione obsoleta.
La stessa è infatti coerente con quanto previsto nella sua legge istitutiva che risale al 2014.
La Legge di allora prevede una procedura di accesso all’agevolazione - e di quantificazione della stessa - farraginosa e complessa e per questo riservata, di fatto, unicamente alle grandi Imprese.
Nel corso degli anni la disciplina è stata oggetto di numerose modifiche che l’hanno resa più semplice e di più facile utilizzo, continuando a rimanere, tuttavia, appannaggio di pochi e, anche per questi ultimi, di scarso appeal.
 
Il Decreto fiscale riscrive integralmente la disciplina del “Patent Box” al punto che ora anche le PMI lo possono guardare con un notevole interesse.
 

Si tratta di una norma completamente nuova?

La nuova disciplina è innovativa.
Manda in soffitta, infatti, l’attuale disciplina del “Patent Box”, al punto che quello riscritto nel Decreto Fiscale è già stato nominato “Nuovo Patent Box”.
 
Al posto della complicatissima procedura precedente, il “Nuovo Patent Box” si limita a riconoscere, ai soggetti titolari di reddito d’impresa, la possibilità di operare, ai fini fiscali, una maggiorazione del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • marchi d’impresa;
  • disegni e modelli;
  • processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
a condizione che tali beni immateriali siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Quanto sopra sia ai fini delle imposte sui redditi, che dell’IRAP.
 

Ai fini fiscali quasi il raddoppio delle spese realmente sostenute

La norma riprende, in qualche modo, la logica che aveva portato alla previsione dell’“iper/superammortamento” calcolato sul valore di alcuni beni strumentali; disciplina ora superata da quella del Credito di Imposta a valere sull’acquisto dei beni stessi.
 
In quel caso si applicava una maggiorazione ideale, rilevante solo ai fini fiscali, del loro costo di acquisto, in modo da potervi calcolare ammortamenti maggiori.
 
Nel caso del “Nuovo Patent Box” la maggiorazione ideale, anche in questo caso rilevante ai soli fini fiscali, riguarda, quasi raddoppiandoli, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali, che compongono l’asset tecnologico dell’impresa.
In pratica, se l’impresa disponesse o volesse creare, ad esempio, un software (oppure un bene o un processo industriale, da brevettare o brevettato, un marchio, un modello…), da utilizzare per lo svolgimento della propria attività, le spese di ricerca sostenute per la sua creazione e sviluppo potranno essere dedotte, ai fini fiscali, in una misura maggiorata del 90% rispetto a quanto effettivamente speso.
 
Per fare un semplicissimo esempio, se una impresa spendesse “100” nella ricerca e sviluppo connessi agli asset tecnologici dei quali dispone, o che vuole incrementare o creare, sul piano fiscale le sarebbe riconosciuta una spesa di “190”, abbattendo in questo modo il proprio reddito imponibile - a parità di tutte le altre condizioni - di ben “90”, con un risparmio fiscale, per Ires e Irap, che potrebbe arrivare a 27,90.
 

Soggetti ammessi al “Nuovo Patent Box”

La nuova disciplina, al pari di quella che andrà a sostituire, si rivolgerà ai soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi imprese personali, ovvero società, o enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, (compresi i trust).
 
Ciò subordinatamente al fatto che tali soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo, ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.
 
Il riferimento ai costi di ricerca e sviluppo non riduce la platea delle imprese interessate alle Start Up Innovative, come si potrebbe erroneamente ritenere.
Sono infatti interessate al “Nuovo Patent Box” tutte le imprese che, al loro interno, sviluppino attività di ricerca e sviluppo funzionale all’utilizzo dei brevetti, software, marchi ecc… nel loro processo produttivo/commerciale.
 
Certamente non solo le Start Up Innovative, quindi, ma anche le PMI Innovative e, in generale, tutte le imprese, purché conducano attività di ricerca e sviluppo applicata alla creazione/sviluppo/utilizzo di beni immateriali quali brevetti, software, marchi ecc… nel loro processo produttivo/commerciale.
 

Come accedere al regime del “Nuovo Patent Box”

Al pari dell’attuale normativa, in via di pensionamento, sarà possibile accedere al “Nuovo Patent Box” tramite una specifica opzione, irrevocabile e rinnovabile, che avrà durata per cinque periodi d’imposta.
La stessa consentirà una maggiore deducibilità del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali, che ho sopra indicato, tra l’altro includendovi nuovamente i marchi in precedenza esclusi da un provvedimento emanato in tema di “Patent Box”.
 

I vantaggi del “Nuovo Patent Box”

L’esercizio dell’opzione per il “Nuovo Patent Box” sarà definito da un provvedimento delle Entrate.
I soggetti che volessero beneficiare della super deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo ai fini fiscali, indicheranno le informazioni necessarie alla determinazione della maggiorazione del 90% tramite un idoneo fascicolo documentale, predisposto secondo quanto sarà previsto da un provvedimento delle Entrate.
 
Così facendo, in caso di contestazione da parte del fisco, ripresa fiscale della maxi deducibilità e conseguente rettifica in aumento della base imponibile, con ricalcolo dell’imposta dovuta (o una differenza di diminuzione del credito di imposta, se spettante), non sarà applicata la sanzione per infedele dichiarazione, che può arrivare a pesare quanto l’imposta non versata.
 
Infatti sarà sufficiente, nel corso di eventuali accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, che il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione, della cui predisposizione avrà già dato comunicazione in sede di esercizio dell’opzione per il “Nuovo Patent Box” ("penalty protection").
 

Cosa scegliere tra vecchia e nuova opzione?

Le nuove regole, già in vigore, prevedono che i soggetti che esercitano l’opzione per il “Nuovo Patent Box” e in relazione ai medesimi costi, non possano fruire del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (art. 1, commi da 198 a 206, legge n. 160/2019).
Si tratta allora di fare una scelta di convenienza fiscale tra una norma e l’altra, valutando anche l’ipotesi di fare una sorta di “mix” tra spese, da veicolare all’interno del “Nuovo Patent Box” e spese diverse sulle quali calcolare il credito di imposta.
 

Norma complessa, tempi lunghi e regime transitorio

L’iter della norma sul “nuovo Patent Box” è complesso. Sono infatti necessari numerosi passaggi normativi.
È infatti previsto:
  • un decreto ministeriale attuativo
  • un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le procedure e le modalità per l’esercizio dell’opzione di applicazione del regime di vantaggio.
 
I tempi si prevedono lunghi, se non lunghissimi, tanto è vero che il Decreto Fiscale prevede un regime transitorio per coloro che stavano già applicando le agevolazioni del “Patent Box” come inizialmente previste.
 

 

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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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