Decreto "Crescita": Sisma Bonus novità per le Imprese del settore edile
Dal 31 luglio 2019 definite le procedure SISMA BONUS per l’acquisto di case antisismiche
Con il provvedimento del 31 luglio 2019 sono state definite le procedute attuative relative allo “sconto” che è possibile richiedere al fornitore, da parte del soggetto che ha effettuato interventi di risparmio energetico o riqualificazione sismica, introdotto dal Decreto Crescita.
La legge di Conversione del Decreto Crescita estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 il cosiddetto “SISMA BONUS”, ovvero il contributo per l’acquisto di case antisismiche (beneficio finora limitato all’acquisto di abitazioni in zona 1).
Quali interventi saranno possibili con il SISMA BONUS?
Il SISMA BONUS, che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021, spetta per
interventi realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo (prime e seconde case)
e su quelli utilizzati per attività produttive, nelle zone sismiche 1, 2, 3.
Riguarda le spese sostenute per:
l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica;
la classificazione e la verifica sismica degli immobili.
Il BONUS va ripartito in 5 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro - per unità immobiliare - per ciascun anno.
Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
Questo vincolo non si applica, se in anni successivi sono effettuati interventi non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti.
In cosa consiste l’agevolazione?
L’agevolazione consiste in una detrazione dall'imposta lorda (come risulta dal Modello Unico) e spetta agli acquirenti delle unità immobiliari di un edificio demolito e ricostruito con criteri antisismici, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.
Quando e a chi viene concesso il BONUS?
Il BONUS vale anche per l’acquisto di case antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico” (non solo a rischio sismico 1, come in precedenza, ma anche a rischio sismico 2 e 3) qualora gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle detrazioni siano effettuati tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici.
Lo sconto, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è concesso:
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
nella misura del 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
nella misura dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare nel caso in cui l'intervento dia luogo ad una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Lo sconto, calcolato nelle percentuali di cui sopra, è fruibile in capo all’acquirente dell’immobile, purché l’immobile stesso venga venduto, dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, come da comunicazione presso i competenti uffici territoriali da esse effettuata. In alternativa alla detrazione di cui sopra, i beneficiari della stessa possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi.
Quali sono le modifiche ECO e SISMA BONUS, apportate dalla legge di conversione?
La legge di conversione del Decreto Crescita introduce la possibilità di cedere la detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie.
Si prevede infatti che il soggetto avente diritto al BONUS possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso quale detrazione di imposta nel Modello Unico, per la dazione di un contributo di pari ammontare, a titolo di anticipo al fornitore che ha effettuato l’intervento.
È possibile la CESSIONE DEL BONUS (sia per edifici condominiali che privati) al fornitore che ha effettuato gli interventi chiedendo uno sconto sulla fattura di pari importo.
I fornitori possono cedere, a propria volta, il BONUS ai propri fornitori di beni e servizi. Si tratta quindi di uno sconto sul corrispettivo pattuito.
Tale contributo sarà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.
Come funziona la cessione della detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie?
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è concessa la facoltà ai soggetti beneficiari della detrazione per gli interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
Il fornitore può a sua volta cedere il credito d’imposta ai suoi fornitori?
Il fornitore potrà non utilizzare in prima persona il credito di imposta di cui sopra, ma lo potrà cedere ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi non potranno procedere in ulteriori cessioni, dovendolo a questo punto obbligatoriamente utilizzare in prima persona.
È demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita, il compito di fissare le modalità attuative per l’esercizio dell’opzione, da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
Modalità alternative di utilizzo del bonus
Fino al 30 aprile 2019
Dal 1° maggio 2019
Cessione
Cessione a soggetti privati o al fornitore con richiesta di applicare uno sconto di pari importo. Possibilità di ulteriore cessione, da parte del fornitore, a propri fornitori (dal 30 giugno 2019).
Tempistica comunicazione cessione credito al fornitore
Fino al 31 luglio 2019
Dal 1° agosto 2019
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Le comunicazioni delle cessioni effettuate vanno operate dal 16 ottobre 2019 al 28 febbraio 2020.
Modalità comunicazione cessione credito al fornitore
Fino al 31 luglio 2019
Dal 1° agosto 2019
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Invio da parte del beneficiario originario del bonus o dell’amministratore di condominio (per i lavori su parti comuni condominiali) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (e in ogni caso dopo il 16 ottobre 2019) della documentazione richiesta dalla normativa.