Da maggio 2022 Crediti d'imposta maggiorati con Decreto "Aiuti"
Crediti d’imposta maggiorati per sostenere la produttività delle imprese
Lo scorso 2 Maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di provvedimenti per sostenere la ripresa, la produttività e la propensione agli investimenti delle imprese.
Tra questi, il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” e del credito d’imposta “Formazione 4.0”.
Il Decreto “Aiuti” del 2 Maggio 2022, si propone, con alcuni provvedimenti, di potenziare la propensione agli investimenti in software e processi di System Integration, piattaforme e applicazioni, riconoscendo un credito d’imposta maggiorato.
Altrettanto prevede per gli investimenti in ““Formazione 4.0”” con lo scopo di «rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale.».
Ho analizzato dettagliatamente il tema del credito d’imposta riconosciuto a fronte degli investimenti in beni materiali e immateriali “Industria 4.0” nei seguenti articoli pubblicati nel sito dello Studio Associato MSC che potete leggere cliccando sui link.
L’intervento operato dal governo è estremamente significativo ma non interessa, per come è dato di sapere, a oggi, gli investimenti in beni materiali, ma solo quelli in beni immateriali, con specifiche “Industria 4.0”, nonché in “Formazione 4.0”.
Credito d'imposta per acquisto di Beni Immateriali 4.0
Riguarda i beni immateriali (essenzialmente sistemi software applicativi e gestionali) elencati nella tabella “B” allegata alla Legge 232/2016.
Sono ben noti in quanto l’investimento in essi è generatore di un credito d’imposta, che la normativa indica nella misura del 20% della spesa sostenuta, tanto per gli acquisti fatti nel 2021 che nel 2022 e fino al 30 Giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La nuova disposizione prevede che per gli investimenti di questa natura, effettuati nel 2022, con l’estensione al 30 Giugno 2023 alle condizioni che ho indicato sopra, il credito d’imposta passi dal 20% al 50% del costo sostenuto.
Lo scenario, presente e futuro, del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 sarà allora il seguente:
per investimenti effettuati nel 2022 e per quelli effettuati dal 1° Gennaio al 30 Giugno 2023, purché, al 31 dicembre 2022, l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del valore dei beni acquistati, l’attuale credito d’imposta viene elevato dal 20% al 50% nel limite massimo dei costi ammissibili di €. 1 milione;
per gli investimenti fatti negli anni successivi è riconosciuto un credito d’imposta via via inferiore che si ridurrà al 10% per quelli effettuati entro il 30 Giugno 2026 nell’invarianza della soglia massima di spese ammesse.
Credito d’imposta a fronte di spese per la “Formazione 4.0”: cosa dice il MISE
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in applicazione della normativa attualmente in vigore, declina esattamente le spese ammissibili individuandole in:
spese del personale per le ore di partecipazione alla formazione condotta da formatori abilitati;
costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto;
l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.
Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che siano lavoratori con disabilità:
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Gli ambiti aziendali individuati nell’allegato “A” della legge richiamata comprendono, indicando solo i più significativi e rimandando all’allegato per la loro conoscenza dettagliata:
Vendita e marketing compresa la ricerca di mercato;
Attività informatica compresa la elaborazione elettronica dei dati, la programmazione informatica e l’utilizzo di sistemi operativi, l’utilizzo di software necessari allo sviluppo e utilizzo di beni materiali ed immateriali “Industria 4.0”;
Tecniche e tecnologie di produzione, dalla produzione di stampi, alla fusione dei metalli, la meccanica di precisione, saldatura, climatizzazione, produzione di energia elettrica idraulica e termica, sviluppo di tecnologie di telecomunicazione, robotica, biotecnologie, ingegneria chimica, automobilistica e motociclistica, lavorazione e conservazione degli alimenti, tessitura industriale, falegnameria, lavorazione del legno e del vetro, produzione e lavorazione di plastica e carta, progettazione di strutture architettoniche, progettazione e pianificazione urbana, costruzione di impianti idraulici, di riscaldamento e ventilazione, ingegneria civile…
Negli ambiti aziendali di cui all’ allegato “A” prima sommariamente descritto, la formazione agevolata dal credito d’imposta deve riguardare:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- IOT internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Quanto ai soggetti che possono materialmente svolgere l’attività di formazione è sempre il MISE a indicarli puntualmente.
Il personale dipendente qualificato allo scopo, in caso di formazione svolta internamente.
Soggetti appositamente accreditati qualora l’attività sia affidata a soggetti esterni, in particolare:
o Enti accreditati dalla Regione o Provincia Autonoma in cui l’impresa abbia la sede legale o quella operativa, in caso di formazione svolta presso tali enti territoriali;
o Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
o soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE;
o soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000;
o gli Istituti Tecnici Superiori.
L’effettivo sostenimento delle spese riconducibili al progetto formativo rientrante negli ambiti indicati e svolto secondo i dettami previsti, ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, deve infine risultare da una apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e abilitato a tale funzione.
Il Decreto “Aiuti” aumenta la misura del credito d’imposta “Formazione 4.0”, ma rafforza l’impianto normativo
Il Decreto “Aiuti” prevede un potenziamento della misura del credito d’imposta “Formazione 4.0”.
Tutto l’impianto normativo è confermato nel Decreto “Aiuti” e, se mai, reso ancor più stringente per contrastare gli abusi che in questi anni si sono registrati nell’utilizzo di crediti inesistenti, a fronte di spese di formazione non sostenute oppure non riconducibili a quelle agevolabili.
Parlando di crediti d’imposta “Formazione 4.0”, la forma ha finora prevalso sulla sostanza, inducendo molti a pensare che la formazione fosse agevolabile in quanto tale, inventando progetti formativi inesistenti, puntando alla formazione interna e ignorando il riferimento ai soggetti abilitati a farla, raccogliendo false certificazioni di effettivo sostenimento di spese mai sopportate.
Alcuni avevano teorizzato addirittura che, nel pensiero dell’amministrazione centrale, lo scopo ultimo fosse, non tanto quello di favorire la formazione indispensabile alla transizione tecnologica delle imprese, ma piuttosto quello di elargire, attraverso crediti d’imposta facilmente inventabili e per niente verificabili, finanziamenti surrettizi a imprese o categorie di esse.
Un po’ come si è preteso di sostenere a proposito dei crediti d’imposta in edilizia, nei quali la mancanza di controllo, per assenza di un sistema amministrativo che lo consentisse e i conseguenti abusi, erano giustificati applicando la stessa logica di sostegno a una categoria commerciale ben precisa.
La realtà è completamente diversa ed è probabile che il nuovo Decreto possa costituire il termine di riferimento per attività di accertamento centrate sulla corretta applicazione della normativa tuttora vigente oltre che di quella futura.
Attenzione per coloro che hanno usufruiti di crediti d’imposta inesatti o non dovuti
Coloro che hanno usufruito di crediti d’imposta (per Ricerca e Sviluppo, in Edilizia, per investimenti in Industria e “Formazione 4.0”…) dovrebbero fin d’ora accertare l’effettività degli stessi, eventualmente restituendo quando indebitamente ottenuto approfittando del regime premiale previsto.
Tanto più che l’attività di verifica appare di estrema semplicità per l’Agenzia delle Entrate.
Chiunque abbia utilizzato un credito d’imposta, infatti, lo ha fatto in compensazione di altri tributi, identificandolo, con un apposito codice, nel Modello F 24 di pagamento delle imposte.
Un codice immediatamente rilevabile dall’Agenzia delle Entrate che lo potrà estrapolare dal cassetto fiscale di ogni contribuente.
In che misura aumenta il credito d’imposta “Formazione 4.0” grazie al Decreto “Aiuti”
Il Decreto, nel potenziare il credito d’imposta “Formazione 4.0”, si propone di:
rafforzarlo per le PMI la cui attività formativa soddisfi i requisiti previsti dal Decreto;
depotenziarlo per le PMI la cui attività formativa non soddisfi le condizioni previste dal Decreto.
Esso ribadisce inoltre come la formazione debba rientrare all’interno di un progetto formativo articolato, escludendo che essa possa essere “a spot” ovvero fornita al di fuori di un piano sostanzialmente didattico.
Qualora il, progetto di formazione, avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto “Aiuti”, rispetti tutti i requisiti richiesti, la misura del credito d’imposta sarà:
nella misura del 70% (in luogo dell’attuale 50%) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 300.000, per le piccole imprese;
nella misura del 50% (in luogo dell’attuale 40%) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 250.000, per le medie imprese;
nella misura del 30% (invariata rispetto a quella attuale) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 250.000 per le grandi imprese.
Qualora, invece, il progetto di formazione avviato successivamente all’entrata in vigore del Decreto “Aiuti” non soddisfi i requisiti necessari per la maggiorazione delle aliquote, il credito d’imposta spettante sarà ridimensionato come segue:
ad una aliquota del 40% (in luogo dell’attuale 50%) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 300.000 per le piccole imprese;
ad una aliquota del 35% (in luogo dell’attuale 40%) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 250.000 per le medie imprese;
ad una aliquota del 30% (invariata rispetto a quella attuale) delle spese sostenute, entro un massimale di credito di €. 250.000 per le grandi imprese.
Una speranza
Il rafforzamento del credito “Formazione 4.0” proposto a favore delle PMI dal Decreto “Aiuti”, alimenta le speranze delle imprese circa l’eventualità di una proroga della misura di vantaggio all’anno 2023 e seguenti.
Purtroppo, ad oggi, l’agevolazione cesserà con l’attività formativa svolta nel presente periodo d’imposta, non essendo stata riconfermata per il futuro dalla Legge di Bilancio 2022.
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