Credito d'Imposta innovazione. Dal 2019 nuovi obblighi e controlli
Facciamo il punto sulle agevolazioni fiscali per attività di Ricerca e Sviluppo nelle imprese che effettuano investimenti innovativi alla luce degli obblighi 2019.
Legge di Stabilità 2015: apertura sull’innovazione
La Legge di Stabilità per il 2015 apriva importanti possibilità per tutte le aziende che avessero voluto investire nell’innovazione.
La normativa, presentava ampie possibilità operative:
nessun bando, nessuna graduatoria, nessun tempo di attesa, solo la compilazione di un quadro specifico nel Mod. Unico, l’omissione della quale non avrebbe comunque fatto perdere il diritto alla fruizione del Credito di Imposta che era “oggettiva”, quindi legata all’effettivo sostenimento di spese agevolabili;
accessibile a tutte le imprese indipendentemente dalla natura societaria;
minima documentazione richiesta (certificazione costi sostenuti, report tempo impiegato dal personale).
La ricerca e l’innovazione riguardavano: 1. prodotti, processi e servizi in ambito di:
▪ ricerca fondamentale;
▪ ricerca industriale;
▪ ricerca sperimentale;
2. rientravano all’interno dei progetti di ricerca e sviluppo le voci di spesa relative a:
▪ personale interno all’azienda;
▪ quote di ammortamento di beni strumentali;
▪ contratti con università, centri di ricerca e altre imprese;
▪ spese per privative industriali.
3. Veniva posta in essere una distinzione tra:
▪ personale interno qualificato: che generava un credito di imposta pari al 50% del costo per esso sostenuto;
▪ personale interno non qualificato: che generava un credito di imposta pari al 25% del costo per esso sostenuto;
Legge di Stabilità 2015: i vantaggi sfumano nei ritardi
Prima che fossero pubblicati i provvedimenti di prassi (Circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 16 marzo 2016), erano ormai trascorsi ben 15 mesi dall’entrata in vigore della normativa (1° gennaio 2015), facendo perdere un anno di vantaggi alle aziende, che non avevano parametri adeguati per utilizzare l’agevolazione.
Legge di Stabilità 2017: semplificazione e ampiamento Troppo bello per essere vero?
La legge di stabilità per il 2017 ha poi semplificato la situazione, equiparando la misura del Credito di Imposta al 50% delle voci di spesa ammesse, di fatto ampliando, a parità di spese ammesse, la misura del Credito di Imposta.
Legge di Stabilità 2019: l’insostenibile mutevolezza delle norme
Siamo arrivati ad oggi
La legge di stabilità per il 2019 ha determinato il Credito di Imposta nella misura del 25% delle voci di spesa ammesse, con l’eccezione di quelle per il personale interno (indistintamente se qualificato o meno) e i contratti con Università o Enti di ricerca, per i quali è invece prevista un’aliquota del 50%, rapportata però al complessivo dei costi sostenuti, ivi compresi quelli al 25%.
In pratica, se le spese ammesse a godere del credito di imposta ad aliquota più elevata fossero ad es. per 1.000.000,00 di Euro, ma questo rappresentasse solo il 10% del totale delle spese ammissibili (comprensive anche di quelle che generassero un credito di imposta del solo 25%), il milione di cui sopra sarebbe ammesso solo nella misura del 10%, generando un Credito di Imposta per € 50.000,00 e non 500.000,00.
Legge di Stabilità 2019: modifiche perverse e retroattività
Cosa cambia?
Le novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2019 presentano delle singolarità, la principale delle quali è data:
dall’obbligo di produrre, con effetto retroattivo sul 2018, relazioni di progetto e Stati Avanzamento Lavori.
Ed ecco che i primi mesi del 2019 hanno visto un proliferare di circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate che tenderebbero di fatto a limitare (dopo ben 4 anni dall’entrata in vigore delle normativa) il campo di applicazione del Credito di Imposta per la Ricerca e Sviluppo.
L’attività di controllo sull’esistenza del Credito di imposta, e quindi sull’effettività delle spese ammesse allo stesso, richiederebbe infatti la messa a disposizione dell’amministrazione finanziaria di relazioni e informazioni che mai le imprese, in ragione della normativa in vigore, avrebbero pensato di dover fornire.
Si genererebbe inoltre un’anomalia nelle procedure di controllo, che sono in fase di avvio, per la quale per gli anni 2015-2016-2017 non si sarebbero dovute produrre relazioni collegate ai progetti per giustificare le spese, salvo doverle esibire qualora l’Agenzia delle Entrate chiedesse il materiale per le verifiche.
Inoltre, pur essendo chiaro ad oggi che le attività di Ricerca e Sviluppo possono essere identificate anche nelle attività manuali, nei documenti di prassi nei quali l’Agenzia delle Entrate chiede il materiale e le relazioni per effettuare la verifica di effettivo sostenimento delle spese ammesse al beneficio del Credito di imposta (e conseguente esistenza e misura dello stesso), si fa riferimento ai criteri definiti dal cosiddetto Manuale di Frascati (1963).
Il Manuale di Frascati (1963): si ripesca nel passato
Si tratta di un documento che stabilisce la metodologia per raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei paesi membri dell'Ocse, imponendo alcune definizioni fondamentali:
tipo di attività:
ricerca di base;
ricerca applicata;
sviluppo sperimentale;
personale di ricerca:
ricercatori;
tecnici;
personale ausiliario.
Il Manuale di Frascati affronta in via principale la questione della misurazione dell’apporto offerto dalle risorse umane all’attività di Ricerca e Sviluppo e quindi, nel caso del Credito di Imposta per Ricerca e Sviluppo, l’entità della spesa ammissibile per il personale.
L’introduzione del Manuale di Frascati come strumento di valutazione del lavoro svolto, allo scopo di accertare se sia qualificabile o meno come lavoro di ricerca, pone limitazioni inaspettate, relative all’ammissibilità del costo sostenuto per il lavoro stesso, tra le spese che generano il Credito di Imposta.
Infatti il Manuale di Frascati riconduce il lavoro, e le connesse spese, tra quelle di ricerca e sviluppo qualora esso:
sia orientato all’effettuazione di nuove scoperte (con il dubbio se queste debbano poi essere scientificamente validate o meno);
si basi su concetti e ipotesi originali;
sia svolto nella certezza dell’esito finale;
sia pianificato e preventivato;
conduca a risultati replicabili (in applicazione del metodo galileiano e quindi limitato a un lavoro di natura scientifica e non solamente tecnica).
Pretese dell’Agenzia delle Entrate e nostre legittime domande
La domanda che sorge spontanea è: quante aziende hanno impostato il loro lavoro in modo da avere evidenze di questi passaggi e sono state effettivamente supportate a predisporre il materiale come viene oggi richiesto?
La questione è rilevante tanto più se si considera che, molto spesso, le spese per il personale impiegato nelle attività di Ricerca e Sviluppo sono poste - nella quantificazione del complesso di spese generatrici del Credito di Imposta - come elemento di costo “centrale e rilevante”.
Credito d’Imposta: pericolo in agguato
L’Agenzia delle Entrate pretenderebbe ora, in un mondo che cambia vertiginosamente, di poter assumere nella sua attività di controllo, parametrizzazioni vecchie di oltre 50 anni, col risultato di, verosimilmente, escludere cifre importanti dal complesso di spese per il personale ammesse all’agevolazione, con conseguente rideterminazione del Credito spettante o addirittura con il suo azzeramento.
Questo comporterebbe gravissime conseguenze sanzionatorie in ipotesi di utilizzo di un Credito di Imposta calcolato in misura errata per eccesso o, peggio, inesistente.
Non a caso i professionisti più attenti hanno sempre evidenziato ai propri clienti la pericolosità nell’utilizzo di un Credito di Imposta, generato da spese del personale impiegato in attività di dubbia riconducibilità a quelle di Ricerca e Sviluppo.
In questo senso la raccomandazione, che lo Studio Associato ha sempre fatto e continua a fare ai propri clienti, di porre la giusta attenzione affinché l’individuazione e rendicontazione delle spese ammesse, con particolare riguardo a quelle per il personale, fossero e siano certificate da società strutturate per la revisione dei costi, che avessero nel loro DNA anche la competenza nell’individuazione della reale attività di ricerca funzionale allo sviluppo, è quanto mai valida e attuale.
Risulta evidente, alla luce dei documenti ora di prassi, che la mera esposizione della documentazione contabile comprovante le spese sostenute non è sufficiente.
Credito d’Imposta: preoccuparsi, correre ai ripari e… ovviamente, pagare
È il caso di preoccuparsi e cercare in qualche modo di correre ai ripari?
Sicuramente è opportuno:
rivedere, alla luce delle ultime interpretazioni, quanto svolto nel passato e ridefinire eventuali passaggi critici col supporto di esperti;
approfittare, qualora l’analisi desse esiti negativi rispetto a quanto svolto (in buona fede e con le interpretazioni fino a quel momento disponibili), della recente possibilità per le aziende le quali, in presenza dei nuovi chiarimenti interpretativi, possono procedere alla rideterminazione dell’importo del credito d’imposta già fruito e presentare una “dichiarazione del redditi integrativa a sfavore” per procedere alla “restituzione” del Credito di Imposta non spettante, senza alcuna sanzione.
Fonte: PMI.it
Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?
Compila il Form di contatto o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere maggiori informazioni e consulenza relativa alla gestione del Credito d’Imposta, alla luce delle nuove disposizioni.