Sul Concordato Preventivo Biennale, oltre al quesito sull’opportunità di aderire o non aderire, arrivano nuove disposizioni e, soprattutto, il Condono Tombale.
La terza parte del mio contributo è dedicata alla descrizione dello “stato dell’arte” di una normativa caotica per l’applicazione di un Istituto “a regime”.
Avrebbe dovuto essere l’ultima e invece ce ne sarà una ulteriore.
Questo per colpa della nevrosi normativa che accompagna il provvedimento e che mi ha costretto a continui aggiornamenti e integrazioni del testo già predisposto da tempo.
Come ho già avuto modo di scrivere, il Concordato Preventivo Biennale è un “Work in Progress”.
I nostri governanti ne modificano continuamente il contenuto per renderlo più appetibile.
Fanno in pratica dei tentativi, introducendo modifiche e nuove disposizioni, per vedere come possa variare il suo “appeal” presso contribuenti ad oggi per lo più freddi nei confronti del nuovo istituto, per quanto con una differenziazione tra le regioni del nord, con un gradimento maggiore, quelle del centro con un gradimento basso, che diventa quasi nullo al sud.
Da un lato cercare di rendere più appetibile il Concordato nei confronti dei contribuenti che potrebbero anche aderirvi ma che, per farlo, vogliono delle concessioni in più.
Dall’altro allargare la platea dei potenziali concordatari, attirando nella morsa del Concordato anche coloro che neppure ci penserebbero.
Ecco allora il D.Lgs del 5 Agosto e la “Bomba Termonucleare” rappresentata dal Condono Tombale, lanciata dal Fisco pochissimi giorni fa (8 Ottobre u.s.), che dovrebbe, con le proprie radiazioni assassine, trasformare da soggetti disinteressati a entusiasti concordatari i due milioni e settecentomila contribuenti, soggetti a ISA, che il Fisco vuole reclutare.
In questo, come in tutti i provvedimenti fiscali, sono le Circolari dell’Agenzia delle Entrate che fissano l’esatta chiave di lettura e le linee interpretative.
In mancanza di questo contributo, ogni riflessione e decisione deve essere fatta “con beneficio di inventario”, perché è come fare “i conti senza l’oste”.
Il 18 Settembre l’attesa, durata oltre sette mesi, è finita e l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n.18/E.
È solo la prima Circolare di tante altre che seguiranno.
I dubbi interpretativi sono tantissimi e la Circolare ne affronta solo alcuni.
In alcuni casi, inoltre, le interpretazioni e risposte fornite aprono a ulteriori dubbi.
Lasciamo al “Condono Tombale” l’onore e l’onere di essere affrontato per ultimo stante la sua importanza, al punto che, in molti casi, sarà proprio lui a fare la differenza inducendo ad aderire molti tra coloro che oggi sono indifferenti al nuovo regime concordatario.
Con il Decreto del 5 Agosto il Concordato Preventivo Biennale subisce una serie di modifiche delle quali, direi, solo alcune presentano particolare rilevanza:
Come ho detto, il D.Lgs contiene altre modifiche che tuttavia non sono tali da modificare la struttura del provvedimento al punto di costringere a rivedere le analisi fatto sullo stesso fino ad ora.
Facendo sintesi di quanto detto dalla Circolare Ministeriale 18/e su questo punto, l’esistenza di debiti per tributi e contributi, al 31 Dicembre 2023, per un importo complessivamente superiore a 5.000,00 Euro (anche se risultante dalla sommatoria di importi minori) impedisce l’accesso al Concordato Preventivo Biennale.
Si tratta di una previsione “scivolosa” perché è “scivolosa” l’intera materia che riguarda i tributi e i contributi, loro determinazione, individuazione del soggetto pubblico creditore, certezza del debito, effetti delle impugnative proposte, tempi di pagamento, moratorie…
A complicare le cose ci sono anche gli effetti prodotti dalle definizioni agevolate e rottamazione delle cartelle del 2022.
Con riferimento ai tributi, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare, riprende pari pari il testo della Legge precisando che il riferimento è ai “tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate” la pretesa dei quali sia divenuta definitiva alla data del 31 Dicembre 2023, in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti a impugnazione.
In particolare quelli derivanti da:
Si tratta di una individuazione, a mio avviso, generica che, come ho avuto già modo di scrivere, dovrebbe essere sostituita da una elencazione tassativa per consentire di individuare esattamente gli importi che concorrono a definire l’esatto debito tributario al 31 Dicembre 2023.
Sbagliare in buona fede, aderendo al Concordato nella convinzione di non avere debiti tributari o essere per gli stessi sotto soglia, vuol dire vedersi contestare una condizione di decadenza con le immaginabili conseguenze.
Pertanto chi volesse aderire al Concordato per i periodi d’imposta 2024 e 2025, dovrebbe fare una verifica preventiva presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione per accertare, con riferimento alla data del 31 Dicembre 2023, la propria situazione.
Se si trovasse in una condizione debitoria superiore alla soglia, antecedentemente al momento di eventuale accettazione della proposta concordataria (31 Ottobre), dovrà provvedere per ridurre il proprio debito erariale sotto soglia.
Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
Non rilevano dunque i debiti per i quali, alla data del 31 Dicembre 2023:
Il Decreto del 5 Agosto stabilisce, e la Circolare Ministeriale e le successive risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate lo confermano e ne integrano la portata, che l’accesso al concordato è inibito nel caso in cui, nell’esercizio anteriore al biennio concordatario (ora il 2023), il contribuente, individuale o societario, risulti interessato da operazioni di:
- fusione;
- scissione;
- conferimento di azienda e rami di azienda;
- trasformazione;
- acquisto di azienda;
- cessione di azienda e ramo di azienda;
- liquidazione;
- successione o donazione di azienda.
Queste situazioni rappresentano infatti cause di esclusione dagli ISA, essendo riconducibili alle ipotesi di inizio o cessazione dell’attività nel periodo di imposta.
Una causa di esclusione dagli ISA è la prima causa che impedisce l’accesso al regime concordatario.
Costituiscono invece cause di decadenza, qualora si registrino in pendenza del concordato, le operazioni tassativamente elencate di:
Una situazione particolare riguarda le ipotesi di affitto di azienda o di ramo d’azienda che non sono disciplinate, ma al massimo citate tra le situazioni che possono determinare un calo dei redditi effettivi il quale, se tale da comportare una sua flessione superiore al 30% di quello concordato, causa la cessazione dal concordato.
Quindi l’affitto d’azienda o di ramo d’azienda non sono richiamati né dall’articolo 11 del decreto istitutivo del Concordato Preventivo, che ne disciplina le cause di blocco all’accesso, né dall’articolo 21 che regola le cause di cessazione.
Bisogna fare attenzione a una causa di decadenza che è tanto più pericolosa perché è facile finirci dentro.
La Circolare Ministeriale entra nel merito di tutti gli aspetti a oggi sufficientemente definiti del Concordato Preventivo, offrendo chiavi interpretative e sottolineature importanti di quanto previsto dalla legge.
È il caso, tra le cause di decadenza dal Concordato, dell’omesso versamento delle somme dovute per imposte e contributi a seguito dell’adesione al Concordato.
“Le disposizioni che disciplinano il Concordato Preventivo Biennale prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati sia oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.”
Una situazione di temporanea illiquidità normalmente convince le imprese a differire i termini di pagamento delle imposte dirette e dei contributi ad una data successiva anche facendosi carico di interessi e sanzioni.
La tassatività della norma, ribadita dalla Circolare, è tale per cui questo comportamento è da ritenersi non ripetibile nel futuro pena la decadenza dal Concordato con le gravi conseguenze immaginabili.
L'adesione al Concordato:
Uno dei principali motivi che deprimono l’appeal del nuovo Istituto è la circostanza che, aderendovi, si può determinare un notevole incremento tra la misura del reddito imponibile dichiarato nel 2023 e quelli che si potranno concordare per il 2024 e 2025.
Come ho avuto modo di scrivere in precedenza, nella determinazione del reddito concordatario il primo elemento considerato è dato dalla misura di quanto necessario per recuperare in capo al contribuente l’affidabilità fiscale.
Più bassa è l’affidabilità fiscale nel periodo di imposta 2023 (che viene sempre assunto a base di partenza per la proposta concordataria 2024-2025) maggiore sarà il reddito concordatario e, con esso, l’imposta dovuta, determinando in molti casi un “salto” rispetto a quella del 2023 che potrebbe essere insostenibile.
Senza contare che il reddito concordatario del 2025 sarà sensibilmente superiore a quello del 2024 venendo meno gli ammorbidimenti previsti per quest’ ultimo.
Per convincere la stragrande maggioranza dei contribuenti soggetti agli ISA, che si troverebbero tutti a misurarsi con un incremento impositivo potenzialmente rilevantissimo, ecco che il Fisco ha pensato di proporre una aliquota di imposta “piatta” e non “progressiva” da applicare sulla differenza tra la misura del reddito 2023 e quella del reddito Concordato per il 2024 e 2025.
Si tratta di una imposta sostitutiva a aliquota, come detto fissa, inversamente proporzionale al punteggio ISA, ovvero:
In caso di adesione da parte di società fiscalmente trasparenti (società di persone, associazioni, società di capitali che ne abbiano fatta specifica opzione) l’imposta sostitutiva sarà versata pro quota dai singoli soci o associati.
In caso di rinnovo del concordato, quindi per i bienni 2026-2027 e a seguire, si assumerà quale parametro di riferimento, per l’individuazione dell’eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito normalizzato dichiarato nei periodi d’imposta antecedenti a quelli di ciascun biennio di rinnovo del concordato.
Termine di adesione al Concordato Preventivo Biennale.
Con la Circolare 18/e è stato chiarito che il termine previsto per aderire al Concordato Preventivo Biennale è perentoriamente quello del 31 Ottobre 2024.
Siccome l’adesione avviene attraverso una specifica opzione da indicare nella Dichiarazione dei Redditi per il periodo di imposta 2023, nel caso in cui si intenda aderire non è possibile rinviare la trasmissione del Modello Unico oltre il 31 Ottobre p.v.
Chi, viceversa, non volesse aderire potrà anche permettersi di inviare la dichiarazione oltre il termine del 31 Ottobre ma comunque non oltre i novanta giorni successivi onde evitare che la stessa sia considerata omessa.
Pertanto, si ribadisce, l’adesione non può essere manifestata in sede di dichiarazione tardiva entro i 90 giorni.
La fuoriuscita dal Concordato ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui le condizioni si verificano.
Se esse si verificassero nel 2024, la fuoriuscita in tale anno implicherebbe la mancata applicazione del Concordato anche sul 2025.
Al contrario la fuoriuscita nel 2025 lascerebbe inalterati gli effetti concordatari sull’eventuale periodo d’imposta precedente (il 2024).
Le condizioni sono:
Inoltre, per le società di persone o le associazioni, esse siano interessate da modifiche della compagine sociale
implica la cessazione degli effetti del Concordato per entrambi i periodi d’imposta (la causa verificatasi sul 2025 fa cessare il Concordato anche sul 2024).
La giustificazione di tale disposizione è quella di evitare modifiche sostanziali della soggettività di coloro che hanno aderito al Concordato in quanto la proposta è stata riferita ad una realtà economica diversa da quella risultante in esito alle operazioni straordinarie.
Più precisamente, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta quando, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti:
Alcune di queste cause non si attivano se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso prima che le violazioni siano constatate e purché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
La nozione di reddito che il Concordato Preventivo Biennale utilizza è quello di reddito “normalizzato” ovvero depurato di:
Il reddito che si comunica al Fisco come effettivamente realizzato nell’esercizio 2023 non è quindi quello risultante dal bilancio fiscale.
È viceversa quest’ultimo “nettizzato” delle poste in esame.
Ugualmente il reddito concordatario proposto dal Fisco che, per omogeneità, sarà a sua volta normalizzato.
Ai fini della determinazione della base imponibile, quest’ultimo dovrà essere incrementato dei componenti positivi di reddito e ridotto di quelli negativi se manifestatisi nei singoli anni del biennio.
In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non potrà essere inferiore a 2.000 euro.
Come ho già avuto modo di dire, se si fosse in presenza ad esempio, nel periodo di imposta 2023, di una importante perdita su crediti fiscalmente rilevante e, per effetto della stessa, di un reddito fiscale basso, quello “normalizzato” da trasmettere al Fisco sarebbe al lordo della perdita, che sarebbe come inesistente ovvero come mai patita, e pertanto maggiore.
La proposta concordataria sarebbe quindi, a parità di altre circostanze, più alta di quanto non sarebbe stata se solo la perdita avesse potuto essere considerata.
Ovviamente, nel corso del biennio, il reddito concordato andrà ridotto dei componenti negativi che si manifestassero, operando, in pratica, al contrario di quanto fatto in sede di preventiva normalizzazione.
Analogo discorso per i componenti positivi di natura straordinaria.
Se tuttavia negli esercizi concordatari, parlando dei componenti negativi, questi fossero rappresentati da costi di esercizio quali costi del personale, oneri finanziari o ammortamenti (perché connessi a particolari investimenti in beni strumentali che prevedessero il ricorso al credito e l’incremento delle risorse umane in azienda), essi non sarebbero rilevanti per l’abbattimento del reddito concordatario, che continuerebbe a rimanere alto col risultato che, in pratica, si rinuncerebbe alla deduzione fiscale di tali spese.
L’accesso al Concordato non è quindi subordinato solo alla capacità di previsione del reddito effettivo da confrontare, nel biennio, con quello concordato, ma anche alla definizione dei piani di sviluppo/ridimensionamento aziendali in grado di generare oscillazioni nel reddito atteso di fatto non rilevanti di fronte a un reddito viceversa bloccato su quanto concordato.
L’assenza di cause di esclusione e la presenza di eventi straordinari, che giustifichino la fuoriuscita dal Concordato, sono oggetto di autodichiarazione del contribuente.
Il “Modello P”, di compilazione obbligatoria per chi aderisce al Concordato, contiene numerose dichiarazioni che il contribuente concordatario deve rilasciare ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero rese ai sensi della disciplina in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà.
Per effetto di ciò, in caso di dichiarazioni mendaci, è prevista l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del medesimo DPR.
In questo il Fisco Italiano ricorda infauste dichiarazioni di quasi tre anni fa quando la Russia chiamava l’invasione dell’Ucraina “Operazione Militare Speciale”.
Ora il nostro Fisco fa altrettanto definendo il provvedimento “Ravvedimento Speciale”.
I governanti russi sostengono che la loro non è una Guerra esattamente come per il Fisco quello proposto non è un Condono.
Strano però che il “Ravvedimento Speciale” abbia proprio tutto del Condono, esattamente come la “Operazione Militare Speciale” ha proprio tutto di una guerra vera e propria.
Chiamiamolo allora “Condono”, meglio ancora “Condono Tombale” anche se, in punta di normativa, esso non è del tutto analogo a quello del 2002 che aveva il vantaggio di chiamarsi esattamente per quello che era, ovvero “Tombale”.
Il decreto Omnibus, in gazzetta Ufficiale dal giorno 8 Ottobre scorso, ha introdotto, per i soli contribuenti che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale, la possibilità di impedire al Fisco di rettificare i redditi di impresa e/o professione dichiarati dal 2018 al 2022.
È il caso di analizzare quanto sopra con cura.
Non esiste alcuna Circolare a oggi disponibile.
Siamo alle solite, la norma viene varata in fretta e furia, lasciando i contribuenti nella più completa incertezza.
In questa occasione la fretta è giustificata dal tentativo di disporre di un dato previsionale di entrate erariali indispensabile al Governo per preparare la Legge di Bilancio che a giorni dovrà essere presentata a Bruxelles.
Esattamente come per il Concordato, siamo pertanto a ragionare unicamente sulla base del testo normativo non potendo disporre della interpretazione autentica del Fisco, che solo la Circolare ministeriale può cominciare a fornire.
Per prima cosa va puntualizzato che questa facoltà è riservata solo a chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale.
Ne sono pertanto esclusi tutti coloro che non vi hanno voluto o potuto (per la presenza di una causa di esclusione) aderire.
Con riferimento al quinquennio di possibile condono va detto che sono condonabili solo gli anni per i quali il contribuente abbia presentato gli ISA.
Anche il condono, al pari del Concordato Preventivo Biennale, è infatti agganciato a essi.
La loro assenza in uno o più periodi di imposta, per assenza dell’obbligo o per dimenticanza o errata applicazione della normativa, inibisce l’accesso al condono per quella o quelle annualità.
Ugualmente la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per una o più delle annualità condonabili, avendo avuto l’effetto di non far pervenire al Fisco i relativi modelli ISA, comporterà l’esclusione di tale o tali annualità da quelle condonabili.
Non vi è l’obbligo di aderire a tutti gli anni del quinquennio potendo, il contribuente, scegliere l’anno o gli anni da ricomprendere escludendo gli altri.
Il condono riguarda unicamente le imposte sui redditi (Ires e Irpef) e relative addizionali e l’Irap.
Esso non riguarda l’Iva al pari del Concordato Preventivo Biennale che interessa unicamente le imposte dirette.
Come ho detto, il Condono è agganciato al voto ISA riconosciuto dal Fisco a fronte del reddito dichiarato in ciascuna annualità e del punteggio (voto) ISA ottenuto.
Aderendo è dovuta una imposta sostitutiva di Irpef, Ires e Irap e relative addizionali, calcolata in percentuale di un incremento del reddito fiscale di impresa e/o professione dichiarato anno per anno.
L’ incremento di reddito è determinato sempre in ragione del voto ISA conseguito:
a) 10% se nel singolo periodo d’imposta il voto ISA è pari o superiore a 8;
b) 12% se nel singolo periodo d’imposta il voto ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15% se nel singolo periodo d’imposta il voto ISA è inferiore a 6.
Su tale incremento la misura dell’imposta sostitutiva sarà:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 ma inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ma inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ma inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
In considerazione della pandemia Covid, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti che aderiscono al ravvedimento calcoleranno le imposte sostitutive diminuite del 30%.
Per l’Irap, l’aliquota è sempre del 3,9% da applicare sugli incrementi reddituali di cui sopra con analoga riduzione del 30% per gli anni Covid.
La misura dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
Per chi volesse aderire a tutti gli anni previsti dal Condono, l’imposta sostitutiva minima da versare sarebbe quindi di 5.000,00 Euro.
Per l’Irap tale misura minima non esiste e quindi l’imposta coincide con il risultato del conteggio aritmetico senza minimale alcuno.
L’adesione potrà riguardare anche solo alcune annualità.
Si potranno così privilegiare quelle per le quali il voto ISA ottenuto sia stato più basso trascurando le altre.
Entro il 31 Marzo 2025.
Sarà possibile versarla in un’unica soluzione oppure in 24 rate mensili gravate di interessi al saggio legale.
Solo in teoria.
In pratica la norma è chiara nel precisare che gli effetti del condono decoreranno dalla data di pagamento per intero della somma dovuta o della prima in caso di rateazione.
Attendere la data ultima per perfezionare l’adesione vuol dire rimanere esposti all’accertamento da oggi alla data del 31 Marzo 2025.
Una volta presa la decisone di aderire è quindi opportuno procedere immediatamente nel pagamento così da bloccare l’attività accertatrice del Fisco.
Le nuove disposizioni non vietano la possibilità di compensare le imposte sostitutive dovute per effetto dell’adesione al condono con eventuali crediti compensabili ex articolo 17 del D.Lgs 241/1997nella titolarità del soggetto.
Vedremo al riguardo che posizione prenderà il provvedimento attuativo.
Le cause di decadenza dal Condono sono specifiche per quanto collegate a quelle previste per il Concordato Preventivo Biennale:
I vantaggi vanno valutati secondo un duplice aspetto, quello puramente economico e quello riconducibile alla limitazione dei poteri di accertamento in capo alla Amministrazione fiscale.
Considerando l’aspetto puramente economico, ciò che rende l’adesione al Concordato Preventivo interessante è la circostanza che, dopo aver fatto le necessarie e precise valutazioni, si possa prevedere un reddito effettivo atteso nei singoli anni del biennio concordatario superiore a quelli proposti.
Maggiore attenzione richiede la considerazione dell’aspetto legato ai poteri di accertamento da parte del Fisco.
Va detto, per prima cosa, che, sotto questo profilo, tanto il Concordato Preventivo quanto il Condono presentano delle analogie.
Entrambi gli istituti non pongono alcuna preclusione ai poteri istruttori ex articoli 32 e 33 del Dpr 600/1973 e 51 e52 del Dpr 633/1972.
Quindi Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno comunque richiedere al contribuente informazioni, dati contabili, libri, registri ecc. ai fini della rettifica del reddito dichiarato.
Tuttavia quanto raccolto sarà in molti casi di scarsa o nessuna utilità.
A tal riguardo, sulla base di quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, D.lgs. 13/2024, per i periodi di imposta oggetto del Concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 D.P.R. 600/1973, salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza del concordato di cui agli articoli 22 e 33 D.lgs. 13/2024.
Si tratta degli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri ai fini delle imposte dirette, ovvero quelli che più spaventano potendo comportare una rettifica del reddito dichiarato in forza di presunzioni (caffettometro, tovagliometro…) che possono anche prescindere dalle risultanze contabili.
La possibilità per il Fisco di rettificare il reddito dichiarato nel biennio concordatario, ovvero nel quinquennio condonato, risultano pertanto precluse a meno che da accessi, ispezioni, verifiche o invio di questionari (cd. attività istruttoria) non scaturisca un avviso di accertamento idoneo a determinare la decadenza dal Concordato Preventivo Biennale.
Ciò accadrebbe, ad esempio, laddove dalle verifiche emergessero attività non dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi d’imposta oggetto di concordato (2024-2025) o nel periodo d’imposta precedente (2023).
L’attività accertatrice sarà quindi orientata a identificare cause di decadenza o non accessibilità al Concordato, la presenza delle quali riabilitano la possibilità di rettifica del reddito dichiarato.
L’adesione al Concordato Preventivo Biennale non interviene sull’Iva, che ne è estranea, e quindi non inibisce in alcun modo la possibilità di accertamento e rettifica del Fisco in relazione al tale imposta.
Viceversa l’adesione al Condono, oltre a comportare l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare, nei confronti degli interessati, rettifiche, per i periodi d’imposta 2018-2022, al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e Irap (articolo 39 del Dpr 600/1973), in questo replicando quanto previsto nel Concordato Preventivo Biennale, imporrà anche una limitazione al potere di rettifica dell’Iva nel quinquennio di riferimento.
Quanto all’Iva, infatti, per coloro che aderiranno al Condono, si registrerà l’inibizione delle rettifiche relative a omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte dai dati e notizie acquisiti a norma dell’articolo 53 del Dpr 633/72 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54 comma 2, del Dpr 633/72).
Resta invece la possibilità per gli uffici di rettificare le dichiarazioni Iva se le violazioni risultino in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari, fatture e dalle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi a ispezioni nei confronti di altri contribuenti, o da atti e documenti in possesso degli uffici.
Un ulteriore incentivo, sebbene indiretto, ad aderire al CPB è collegato a quanto previsto nella legge istitutiva laddove essa prevede che:
“L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al Concordato Preventivo Biennale o ne decadono”.
Affermazioni come questa sono state ripetute tante volte e in tante occasioni diverse che se ne è perso il conto.
Programmare, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il dispiego delle forze e organizzare il loro operato è cosa ben diversa del prevedere che verrà attivata una attività ispettiva puntuale in capo a chi non aderisce al Concordato.
Anche il Viceministro Maurizio Leo ha avuto modo di affermare, qualche giorno fa, che i soggetti che non aderiranno al Concordato Preventivo Biennale saranno inseriti in liste selettive, senza però che ciò comporti, anche in questo caso, un qualche automatismo in termini di accertamento.
La morale della favola di Esopo è che:
“Nessuno crede ai bugiardi, neppure quando dicono la verità”.
In realtà non è data a sapere, a priori, la reale portata né della previsione normativa né delle intenzioni dell’Amministrazione finanziaria.
Molto dipenderà dall’ esito finale dell’operazione Concordato/Condono che conosceremo, ormai, di qui a pochi giorni.
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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