Contratti continuativi di cooperazione e Subappalti negli appalti pubblici


Cosa sono i “Contratti Continuativi di Cooperazione”?

Previsti dal Codice degli Appalti, questi strumenti non sono particolarmente diffusi a causa dei dubbi interpretativi che il legislatore e, in sua mancanza, la giurisprudenza, non sono riusciti a risolvere.
I “contratti continuativi di cooperazione” sono strumenti contrattuali con i quali le imprese, aggiudicatarie di una gara di appalto, possono svolgere le prestazioni oggetto del contratto avvalendosi anche di imprese terze senza dover ricorrere al contratto di subappalto e quindi senza dover sottostare ai limiti imposti per il ricorso a quest’ultimo.
Sono previsti dal “Codice degli Appalti Pubblici”, in particolare all’art. 105, comma 3, lett. c-bis, del D.lgs 50/2016.
 

Appalto e subappalto: come distinguerli?

Il Codice degli Appalti Pubblici non contiene, purtroppo, una specifica disciplina dell’istituto, se non la previsione per cui tali contratti debbano essere stipulati antecedentemente rispetto all’avvio della procedura di appalto.
 
Il compito di individuare gli elementi che caratterizzano i “contratti continuativi di cooperazione”, che li differenziano dal subappalto, viene quindi demandato alla giurisprudenza amministrativa.
A questo proposito il Consiglio di Stato è più volte intervenuto per cercare di definire il contratto in esame e marcarne le differenze rispetto all’istituto del subappalto.
 

Differenze tra “contratto continuativo di cooperazione” e contratto di subappalto

Il Consiglio di Stato, che sotto questo profilo continua ad alimentare quella giurisprudenza amministrativa che - da sola - cerca di inquadrare l’istituto, con la propria sentenza n. 7256 del 2018, ha chiarito una prima differenza fondamentale tra i “contratti continuativi di cooperazione” e quelli di subappalto, dal punto di vista del destinatario delle prestazioni contrattuali:
  1. nel caso di “contratti continuativi di cooperazione” le prestazioni sono rese dalle imprese terze nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, che le riceve, inserendole nella propria organizzazione di impresa, per poter adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’appaltante;
  2. nel caso del subappalto, invece, il subappaltatore esegue direttamente nei confronti dell’appaltante parte delle prestazioni del contratto stipulato dall’impresa aggiudicataria, sostituendosi a quest’ultima.
 
Ne deriva che:
  • Quando le imprese terze rispetto a quella aggiudicataria dell’appalto, svolgono le proprie prestazioni direttamente in favore di quest’ultima, il rapporto contrattuale che si configura tra di esse può essere ricondotto a quello previsto dal “contratto continuativo di cooperazione”.
  • I contratti dove le prestazioni sono svolte direttamente a favore dell’appaltante, configurano, invece, un contratto di subappalto.
 
La questione è importante, in quanto solo le prestazioni riconducibili al contratto di subappalto sono rimesse al regime di riferimento di cui al Codice dei Contratti Pubblici, compreso il limite del 30% dell’importo totale dell’appalto, che può essere concesso in subappalto e la necessaria autorizzazione da parte dell’appaltante.
Quanto sopra non vale per i “contratti continuativi di cooperazione”.
 

Come la vede il Consiglio di Stato

A questo proposito, sempre il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 2962 del 12.4.2021, ha precisato come, a differenza del subappalto, nel “contratto continuativo di cooperazione” non vi sia la necessità di preventiva comunicazione all’appaltante del nominativo dei terzi soggetti legati in cooperazione con l’aggiudicatario.
 
Il Consiglio di Stato ribadisce il proprio parere affermando che, alla luce della diversità oggettiva e funzionale tra i due contratti, nel caso di “contratti continuativi di cooperazione” non può trovare applicazione la norma che impone all’operatore economico di dichiarare all’atto dell’offerta le parti dei lavori, dei servizi o delle forniture che intende subappaltare (art. 105, comma 4 Codice degli Appalti Pubblici).
 
Secondo il parere del Consiglio di Stato, in ipotesi di “contratti continuativi di cooperazione”, non vi è dunque alcuna necessità di dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta all’appaltante, l’esistenza di tali contratti sottoscritti con imprese terze cooperatrici.
 

Quali prestazioni sono previste con i “contratti continuativi di cooperazione”?

Secondo la giurisprudenza di merito, le prestazioni alle quali fa riferimento il Codice degli Appalti Pubblici, quando parla del “contratto continuativo di cooperazione”, devono essere limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell’oggetto dell’appalto.
 
Tuttavia il Consiglio di Stato assume un atteggiamento differente, spingendo verso un’interpretazione più permissiva per dare efficacia alla nuova forma contrattuale introdotta con il Codice degli Appalti Pubblici.
A questo proposito il Consiglio di Stato, con propria pronuncia del 18 luglio 2019, afferma che non è possibile «circoscrivere l’utilizzazione dell’istituto (…) alle sole prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero a quelle non direttamente rivolte all’ appaltante e non coincidenti con la prestazione dedotta in contratto.».
 

E in mancanza dei requisiti?
Si ricorre ad una A.T.I.

I “contratti continuativi di cooperazione” possono essere utilizzati per sopperire alla carenza dei requisiti per la partecipazione ai bandi?
In questo caso è la giurisprudenza, in particolare il TAR Veneto, a chiarire che lo strumento dei “contratti continuativi di cooperazione” non può essere utilizzato per sopperire alla carenza dei requisiti necessari per la partecipazione ai bandi.
La carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione può essere viceversa sopperita ricorrendo ad una A.T.I. tra i soggetti indicati in sede di gara.
 

Spazio libero ai “furbetti”?

Data la loro incompleta definizione, i “contratti continuativi di cooperazione” si prestano a condotte abusive?
In realtà secondo una parte della dottrina, proprio a causa di un non puntuale riconoscimento del “contratto continuativo di cooperazione” all’interno del “Codice degli appalti pubblici”, esso può essere utilizzato a sostegno di condotte in violazione della legge.
 
Si è infatti intravista la possibilità di utilizzarlo:
  • per aggirare il limite previsto del 30% dell’importo totale del contratto pubblico che il subappalto non può superare
  • per acquisire i requisiti non posseduti in luogo dell'Avvalimento, ovvero della procedura che permette ad un’impresa (detta AUSILIATA) di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti da un’altra impresa (detta AUSILIARIA), la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del richiedente per il tempo necessario.
 
In effetti, a parte gli interventi giurisprudenziali ormai copiosi, gli unici requisiti richiesti dalla norma sono:
  • la sottoscrizione del contratto in data anteriore all’avvio della procedura di appalto
  • il deposito del contratto stesso presso l’appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’impresa aggiudicataria.
 

Come colmare il vuoto normativo?

Dal punto di vista del contenuto dei “contratti continuativi di cooperazione”, il vuoto normativo, sempre al netto degli interventi giurisprudenziali e di prassi, specie da parte del Consiglio di Stato, è tale da doversi rifare alle interpretazioni, non potendosi riferire a disposizioni precise.
 
Così si ipotizza che essi:
  • se pur non debbano prevedere analiticamente tutte le prestazioni, termini e modalità delle stesse, quantomeno abbiano nel servizio/fornitura, oggetto del bando di gara, il loro oggetto puntuale
  • la circostanza che non vi sia alcuna necessità di dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta all’appaltante, l’esistenza di contratti continuativi di cooperazione sottoscritti con imprese terze, impedisce di fatto a quest’ultimo una qualsiasi verifica dei requisiti di moralità e qualificazione in capo al terzo cooperante, a meno che non si possa ipotizzare una trasmissione di dati preventiva che consenta tale verifica; possibilità, allo stato attuale della normativa, non prevista.
 

Adottare prudenza e chiarezza

È allora possibile ricorrere al “contratto continuativo di cooperazione” come indicato nel Codice degli Appalti Pubblici?
Nell'attesa dell’intervento del legislatore per colmare i vuoti normativi esistenti, l’utilizzo del “contratto continuativo di cooperazione” non può che essere fatto con prudenza:
  1. bisognerà essere chiari con l’appaltante circa l’intenzione di avvalersi di cooperatori i quali, per i lavori che andranno a svolgere, non saranno confondibili con i subappaltatori
  2. si dovrà dimostrare come i requisiti per poter partecipare alla gara siano tutti in possesso dell’impresa concorrente, per questa via escludendo fin dall’inizio ogni possibile contestazione in ordine all’aggiramento della normativa sull’Avvalimento.
  3. bisognerà aver sempre presente l’indirizzo dato dal Consiglio di Stato che afferma in maniera chiara che:
  • è necessario, in via preliminare, stabilire se l'impresa aggiudicataria, stipulando un “contratto continuativo di cooperazione”, si sia limitata a procurarsi il “servizio” strumentale alla prestazione da rendere complessivamente all'amministrazione, oppure abbia unicamente affidato al terzo cooperante l'esecuzione di una parte della prestazione che non era in grado di eseguire in prima persona
  • quando il terzo cooperante esegue una parte della prestazione oggetto del contratto d'appalto, che l'impresa aggiudicataria non sa o non può eseguire, si è fuori dalla fattispecie del “contratto continuativo di cooperazione”, ed è corretta l'esclusione dalla procedura di gara.
 
 

Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?

Compila il Form di contatto nel nostro sito o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere aggiornamenti e maggiori informazioni sulle attività dello Studio e per restare aggiornato sulle norme di maggior interesse e impatto per le attività produttive e le PMI in questa delicata fase sanitaria ed economica.


Scarica il PDF dell'articolo "CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E SUBAPPALTI NEGLI APPALTI PUBBLICI"
 

Seguici anche sui Social media
Studio Associato MSC LinkedIn

dottor Attilio Sartori LinkedIn



-------------------------------------------
© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
Tutti i diritti riservati.

 

Seguimi