Il Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 23 approva il “Concordato Preventivo Biennale”.
Diversi mesi orsono il Parlamento, con la Legge delega per la riforma fiscale, ha dato mandato al Governo perché si attivasse nell’emanazione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione.
Quello relativo al cosiddetto “Concordato preventivo biennale” è il quinto provvedimento attuativo della Legge delega, emanato dal Governo.
Dovrà ora approdare in Parlamento per i previsti pareri, per poi tornare in Consiglio dei Ministri il quale, una volta recepite le indicazioni del Parlamento, procederà nella sua approvazione definitiva.
È possibile una prima analisi del provvedimento?
È importante rimanere nel concreto cercando di leggere il provvedimento, ora in Parlamento e quindi passibile, come detto, di modifiche di ogni tipo, dimenticando i toni propagandistici che sempre accompagnano gli interventi di qualunque esecutivo, se solo in grado di pilotare il consenso in proprio favore.
In estrema sintesi è un “Accordo con l’Agenzia delle Entrate” per effetto del quale il contribuente si impegna a dichiarare per due anni il reddito indicato dal Fisco nella proposta da quest’ultimo inviata al contribuente stesso.
Eventuali redditi dichiarati superiori a quelli proposti saranno irrilevanti ai fini fiscali.
Viceversa se i redditi dichiarati fossero inferiori, il contribuente dovrà comunque pagare su quanto pattuito in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate formulerà la propria proposta esclusivamente alle piccole Partite IVA che applicano gli ISA e anche ai contribuenti in regime forfettario, e sarà valida e vincolante per i successivi due anni fiscali.
Nello specifico, possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Sarà necessario però:
Il contribuente potrà decidere se aderire o meno.
Se lo farà, come si è detto, si impegnerà a dichiarare nei due anni successivi l’importo concordato in base alla proposta del Fisco.
Trascorso il primo biennio di concordato, il Fisco potrà formulare una nuova proposta, alla quale il contribuente potrà decidere se aderire o meno.
Vantaggi
Svantaggi
Va detto che le notizie sul provvedimento sono scarse.
Il testo è quello approvato dal Consiglio dei Ministri, che potrebbe subire delle modifiche ancor prima di essere presentato in Parlamento.
Quest’ultimo, esaminando il testo, certamente apporterà ulteriori cambiamenti.
Il testo, emendato dal Parlamento, tornerà al Consiglio dei Ministri che potrebbe modificarlo ulteriormente riattivando l’iter parlamentare.
I tempi di emanazione della norma sono quindi incerti e non prevedibile è il tenore del testo finale.
In sintesi quello che si può dire oggi è che appare uno strumento l’interesse per il quale è quantomeno dubbio.
Una prima riflessione riguarda la circostanza che, a dispetto del nome assegnato al provvedimento (Concordato Preventivo Biennale), sembra che ci sia poco da concordare essendo il sistema incardinato sulla proposta di adesione formulata dal Fisco su di un imponibile da esso predeterminato.
Quanto ai soggetti che possono accedervi, si escludono i contribuenti di maggiori dimensioni.
Ci mancherebbe che non fosse così visto che il sistema, come costruito, rappresenta uno schiaffo all’Art. 53 della Costituzione secondo il quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Per limitare lo strazio del principio costituzionale, gli estensori della norma in itinere lo hanno limitato alle “piccole Partite Iva”, precisando che si tratta di quelle soggette agli “Indicatori sintetici di affidabilità” (ISA).
Va detto però che gli ISA si applicano ai contribuenti che abbiano un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 di euro.
Non esattamente “piccoli”, guardando alla dimensione media di tantissime medio e piccole imprese.
Non solo, il volume di ricavi, oggettivamente molto alto, è realizzabile con le strutture aziendali più diverse, in presenza di opifici o meno e di diverse dimensioni, di dipendenti in numero rilevante o meno, sviluppando l’attività all’estero in tutto o in parte, in presenza o meno di impianti e automazione rilevanti (…) avendo una struttura giuridica societaria, in forma di società di persone o di capitali, o operando in forma di ditta individuale…
Non si può fare “di tutta un’erba un fascio” trattando, sul piano fiscale, realtà che possono essere estremamente diverse.
I distinguo saranno fondamentali e la platea dei soggetti ammissibili al sistema, ora potenzialmente vastissima, sarà auspicabilmente fortemente ridimensionata per effetto dell’introduzione di condizioni di accesso ben più stringenti di quanto non siano il punteggio ISA, i debiti fiscali minimi e il limite di ricavi per l’assoggettamento agli indicatori di sintetici di affidabilità.
L’assenza di ogni agevolazione sul piano contabile e amministrativo certamente porterà a considerare in maniera solo relativa il vantaggio fiscale, per altro realizzabile solo in ipotesi di un reddito fiscale superiore a quello stabilito per il biennio.
Le imprese stanno vivendo una nuova fase di contrazione nei propri volumi e profitti e scommettere su redditi crescenti nei due anni futuri rappresenterà per molte di esse un azzardo da evitare assolutamente.
La possibilità di non subire accertamenti fiscali nel biennio appare una sorta di “specchietto per le allodole”, visto che l’assenza di accertamenti fiscali è una costante nel nostro sistema fiscale, una condizione endemica certamente in parte voluta dagli esecutivi di anno in anno succedutisi e sempre votati alla ricerca del consenso ad ogni costo.
L’applicazione del Concordato Biennale ai forfettari non appare comprensibile visto che questi ultimi già si trovano all’interno di un sistema pilotato dal Fisco che ne condiziona l’accesso e ne limita la permanenza al mancato superamento della soglia di fatturato annuo di 85.000,00 Euro, limitando la deducibilità dei costi sostenuti a una percentuale del fatturato stesso definita dal Fisco in funzione del tipo di attività svolta.
Va detto infine che l’introduzione del sistema ha già prodotto degli effetti proprio a carico dei contribuenti forfettari che si sono trovati costretti a dover comunicare in maniera dettagliata i dati utili alla elaborazione degli ISA pur non essendovi sottoposti.
Questo per consentire al Fisco di alimentare la propria banca dati per poter formulare la proposta di concordato anche a questi ultimi.
Compila il Form di contatto nel nostro sito o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere aggiornamenti e maggiori informazioni sulle attività dello Studio e per restare aggiornato sulle norme di maggior interesse e impatto per le attività produttive e le PMI in questa delicata fase economica.
Scarica il PDF dell'articolo "CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: INIZIO DELL'ITER LEGISLATIVO"
Seguici anche sui Social media
Studio Associato MSC LinkedIn
dottor Attilio Sartori LinkedIn
Canale Youtube Studio Associato MSC - dottor Sartori
-------------------------------------------
© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
Tutti i diritti riservati.