Concordato Preventivo Biennale: inizia l'iter legislativo


Concordato Preventivo Biennale: siamo solo agli inizi

Il Consiglio dei Ministri del 3 Novembre 23 approva il “Concordato Preventivo Biennale”.
Diversi mesi orsono il Parlamento, con la Legge delega per la riforma fiscale, ha dato mandato al Governo perché si attivasse nell’emanazione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione.
Quello relativo al cosiddetto “Concordato preventivo biennale” è il quinto provvedimento attuativo della Legge delega, emanato dal Governo.
Dovrà ora approdare in Parlamento per i previsti pareri, per poi tornare in Consiglio dei Ministri il quale, una volta recepite le indicazioni del Parlamento, procederà nella sua approvazione definitiva.
 

Una prima analisi del provvedimento

È possibile una prima analisi del provvedimento?
È importante rimanere nel concreto cercando di leggere il provvedimento, ora in Parlamento e quindi passibile, come detto, di modifiche di ogni tipo, dimenticando i toni propagandistici che sempre accompagnano gli interventi di qualunque esecutivo, se solo in grado di pilotare il consenso in proprio favore.
 

Di cosa si tratta?

In estrema sintesi è un “Accordo con l’Agenzia delle Entrate” per effetto del quale il contribuente si impegna a dichiarare per due anni il reddito indicato dal Fisco nella proposta da quest’ultimo inviata al contribuente stesso.
Eventuali redditi dichiarati superiori a quelli proposti saranno irrilevanti ai fini fiscali.
Viceversa se i redditi dichiarati fossero inferiori, il contribuente dovrà comunque pagare su quanto pattuito in via preventiva.
 

A chi verrà inviata la proposta elaborata dal Fisco?

L’Agenzia delle Entrate formulerà la propria proposta esclusivamente alle piccole Partite IVA che applicano gli ISA e anche ai contribuenti in regime forfettario, e sarà valida e vincolante per i successivi due anni fiscali.
Nello specifico, possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.
Sarà necessario però:

  • essere contribuenti “virtuosi” ovvero vantare un indice di affidabilità fiscale elevato (ISA con voto non inferiore a 8);
  • non presentare debiti con il Fisco superiori a cinquemila euro;
  • avere regolarmente presentato le ultime tre dichiarazioni dei redditi.

 

L’adesione alla proposta del Fisco è volontaria e irreversibile?

Il contribuente potrà decidere se aderire o meno.
Se lo farà, come si è detto, si impegnerà a dichiarare nei due anni successivi l’importo concordato in base alla proposta del Fisco.
Trascorso il primo biennio di concordato, il Fisco potrà formulare una nuova proposta, alla quale il contribuente potrà decidere se aderire o meno.
 

Vantaggi e svantaggi del Concordato Preventivo

Vantaggi

  1. Il primo vantaggio consiste nella possibilità, per chi aderisce al sistema, di pagare meno tasse nel caso in cui il risultato fiscale sia superiore al pattuito.
  2. Un secondo vantaggio è rappresentato dalla assenza di controlli fiscali in capo a chi aderisce a questa formula. Attenzione, però, che gli adempimenti contabili restano invariati (e il contribuente dovrà comunque dichiarare il reddito effettivo) e i controlli saranno orientati proprio al puntuale rispetto di questi ultimi con lo scopo, in particolare, di evidenziare eventuali violazioni degli obblighi di fatturazione, perché il concordato riguarda solo le imposte dirette ma non quelle indirette a cominciare dall’Iva.
  3. Un ulteriore vantaggio per i soggetti che aderiranno al regime concordatario sarà quello di godere di proroghe per i versamenti del 30 giugno in acconto e saldo.


Svantaggi

  1. Un primo svantaggio consiste nel fatto che, nel biennio di riferimento, l’adesione allo strumento è irreversibile. Non si può, cioè, aderire e poi uscire dal concordato nel caso in cui fiscalmente non risultasse più conveniente, circostanza che si verifica quando il reddito conseguito fosse inferiore a quello concordato con il risultato. Questo è il principale svantaggio, di dover pagare imposte viceversa non dovute.
  2. Un ulteriore svantaggio, come detto in precedenza, è rappresentato dal fatto che i contribuenti sono comunque tenuti agli obblighi contabili e dichiarativi e alla presentazione dei modelli ISA, oppure agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.
  3. Da ultimo, come anticipato, Il concordato non riguarda l’IVA, che si paga normalmente.

 

Quale giudizio potrebbe essere espresso sul sistema?

Va detto che le notizie sul provvedimento sono scarse.
Il testo è quello approvato dal Consiglio dei Ministri, che potrebbe subire delle modifiche ancor prima di essere presentato in Parlamento.
Quest’ultimo, esaminando il testo, certamente apporterà ulteriori cambiamenti.
Il testo, emendato dal Parlamento, tornerà al Consiglio dei Ministri che potrebbe modificarlo ulteriormente riattivando l’iter parlamentare.
I tempi di emanazione della norma sono quindi incerti e non prevedibile è il tenore del testo finale.
 

Uno strumento di dubbio interesse

In sintesi quello che si può dire oggi è che appare uno strumento l’interesse per il quale è quantomeno dubbio.
Una prima riflessione riguarda la circostanza che, a dispetto del nome assegnato al provvedimento (Concordato Preventivo Biennale), sembra che ci sia poco da concordare essendo il sistema incardinato sulla proposta di adesione formulata dal Fisco su di un imponibile da esso predeterminato.
Quanto ai soggetti che possono accedervi, si escludono i contribuenti di maggiori dimensioni.
 

Uno schiaffo all’articolo 53 della Costituzione

Ci mancherebbe che non fosse così visto che il sistema, come costruito, rappresenta uno schiaffo all’Art. 53 della Costituzione secondo il quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Per limitare lo strazio del principio costituzionale, gli estensori della norma in itinere lo hanno limitato alle “piccole Partite Iva”, precisando che si tratta di quelle soggette agli “Indicatori sintetici di affidabilità” (ISA).
Va detto però che gli ISA si applicano ai contribuenti che abbiano un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 di euro.
Non esattamente “piccoli”, guardando alla dimensione media di tantissime medio e piccole imprese.
Non solo, il volume di ricavi, oggettivamente molto alto, è realizzabile con le strutture aziendali più diverse, in presenza di opifici o meno e di diverse dimensioni, di dipendenti in numero rilevante o meno, sviluppando l’attività all’estero in tutto o in parte, in presenza o meno di impianti e automazione rilevanti (…) avendo una struttura giuridica societaria, in forma di società di persone o di capitali, o operando in forma di ditta individuale…
 

Si farà di tutta un’erba un fascio?

Non si può fare “di tutta un’erba un fascio” trattando, sul piano fiscale, realtà che possono essere estremamente diverse.
I distinguo saranno fondamentali e la platea dei soggetti ammissibili al sistema, ora potenzialmente vastissima, sarà auspicabilmente fortemente ridimensionata per effetto dell’introduzione di condizioni di accesso ben più stringenti di quanto non siano il punteggio ISA, i debiti fiscali minimi e il limite di ricavi per l’assoggettamento agli indicatori di sintetici di affidabilità.
 

Vantaggio fiscale o specchietto per le allodole?

L’assenza di ogni agevolazione sul piano contabile e amministrativo certamente porterà a considerare in maniera solo relativa il vantaggio fiscale, per altro realizzabile solo in ipotesi di un reddito fiscale superiore a quello stabilito per il biennio.
Le imprese stanno vivendo una nuova fase di contrazione nei propri volumi e profitti e scommettere su redditi crescenti nei due anni futuri rappresenterà per molte di esse un azzardo da evitare assolutamente.
La possibilità di non subire accertamenti fiscali nel biennio appare una sorta di “specchietto per le allodole”, visto che l’assenza di accertamenti fiscali è una costante nel nostro sistema fiscale, una condizione endemica certamente in parte voluta dagli esecutivi di anno in anno succedutisi e sempre votati alla ricerca del consenso ad ogni costo.
 

Concordato Preventivo Biennale per i forfettari: a che pro?

L’applicazione del Concordato Biennale ai forfettari non appare comprensibile visto che questi ultimi già si trovano all’interno di un sistema pilotato dal Fisco che ne condiziona l’accesso e ne limita la permanenza al mancato superamento della soglia di fatturato annuo di 85.000,00 Euro, limitando la deducibilità dei costi sostenuti a una percentuale del fatturato stesso definita dal Fisco in funzione del tipo di attività svolta.
Va detto infine che l’introduzione del sistema ha già prodotto degli effetti proprio a carico dei contribuenti forfettari che si sono trovati costretti a dover comunicare in maniera dettagliata i dati utili alla elaborazione degli ISA pur non essendovi sottoposti.
Questo per consentire al Fisco di alimentare la propria banca dati per poter formulare la proposta di concordato anche a questi ultimi.

 


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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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