Concordato Preventivo Biennale: ancora novità - 4° Parte


Concordato Preventivo Biennale - quarta parte

Ci sono ancora novità e non saranno certo le ultime.
Entro il 31 Ottobre prossimo si dovrà scegliere se aderire o meno al Concordato Preventivo e al Condono. La partita non è chiusa perché il Fisco blandisce i tantissimi contrari allargando le maglie del Concordato e del Condono e li terrorizza con minacce sterili.
 

La telenovela è alla fine?

Siamo alla fine di una telenovela cominciata a Febbraio scorso.
Usare la parola “fine”, parlando di Concordato Preventivo, è fare un’affermazione che la realtà smentirà completamente. 
Concordato Preventivo e Condono sono un “Work in Progress” che continuerà a lungo, ben oltre il 31 Ottobre prossimo, data entro la quale si dovrà aderire o meno alla proposta biennale del Fisco che consentirà inoltre la possibile adesione al Concordato per uno o tutte le annualità dal 2018 al 2022.
 

I dati per ora ci parlano di un “flop”

Via via che si avvicina la scadenza si fa sempre più concreto il rischio che quello del Concordato Preventivo si riveli alla fine un “flop”.
Ad oggi è solo il 10% dei soggetti potenzialmente interessati ad aver manifestato l’intento di aderire.
Il dato emerge solo in piccola parte della somma delle adesioni manifestate nelle dichiarazioni dei redditi presentate ad oggi, in anticipo rispetto alla scadenza del 31 Ottobre. La pratica degli Studi professionali, ispirata alla prudenza, è infatti quella di procedere nell’invio telematico delle dichiarazioni a ridosso del termine ultimo per poterlo fare.
 

A quando il dato certo?

La gran parte del dato è quindi il prodotto di dichiarazioni di interesse manifestate in via preventiva, un po’ come gli “exit poll” che abbiamo imparato a conoscere in occasione delle varie tornate elettorali.
Solo il primo Novembre sapremo con esattezza il dato definitivo.
Tuttavia il Fisco continua ad allargare le maglie del Condono nel tentativo di renderlo più appetibile, con ciò dimostrando che anche le sue previsioni non sono ottimistiche.
 

Il governo tenta di migliorare l’appeal del Concordato

Bisogna aumentare l’appeal di uno strumento che pare ne abbia ben poco. Il 10% di potenziali adesioni non è certamente in linea con le previsioni del Governo. Bisogna generare una inversione di tendenza o, quanto meno, salvare il salvabile.
Ecco allora una nuova tornata di chiarimenti ministeriali fatti, come al solito, non in maniera organica, ma caotica, in quanto funzionalmente legati a quegli aspetti della norma che, dalle indagini svolte, più di altri frenano l’adesione.
Molto spesso le risposte dell’Agenzia vanno oltre il testo di legge generando chiavi interpretative completamente nuove e inaspettate.
 

Quali sono le novità più rilevanti?

 

Ogni anno scatta un biennio

Si dirà che non poteva essere diversamente, ma solo oggi è ufficiale che i soggetti ISA che non aderiranno al Concordato Preventivo per il biennio 2024-2025, già l’anno prossimo vi potranno aderire per le annualità 2025-2026 senza necessariamente attendere il biennio 2026-2027.
Una condizione di incertezza che rendesse imprudente per il contribuente impegnarsi ad accettare ora la proposta concordataria, potrebbe venire meno nell’ immediato futuro. Egli potrà così rimandare e riservarsi di accogliere una nuova proposta che il Fisco gli formulerà per il biennio 2025-2026 già l’anno prossimo, con l’avvertenza, però, di effettuare la propria scelta entro il 31 Luglio che sarà il nuovo termine ultimo di presentazione dei Modelli Unici.

Nulla cambia per l’adesione al Condono 2018-2022 che resta subordinato all’adesione al Concordato da perfezionare entro il prossimo 31 Ottobre.
 

Variazioni alla norma sulla compagine sociale nelle società di persone ed enti assimilati

Si ricorderà che, per le società di persone ed enti assimilati, costituisce causa di esclusione o cessazione dal Concordato Biennale la circostanza che siano intervenute modifiche nella compagine sociale nell’anno 2023 o nel biennio concordatario, tali da determinare una concentrazione proprietaria che possa generare indebiti vantaggi connessi all’adesione.
È stato ora precisato che nell’ipotesi di decesso di un socio/associato non si verifica alcuna causa di cessazione del Concordato e nemmeno una causa di esclusione.
 

Migliorare il punteggio ISA nel 2023 adeguandosi in Unico

Era già pacifico ma ora c’è la conferma.
Si sa che la proposta concordataria è tanto maggiore, quanto minore è il punteggio ISA per l’anno di imposta 2023.
Si potrebbe allora essere attratti dall’idea, in presenza di un voto ISA insufficiente, di migliorare il proprio punteggio nell’anno 2023 in questione, aumentando in Unico i componenti positivi di reddito nella misura indicata dal Fisco nella comunicazione del punteggio ISA raggiunto.
Avendo per questa via recuperato preventivamente un’adeguata affidabilità fiscale, la proposta concordataria biennale sarà minore.
Va detto che le simulazioni effettuate operando in questo modo raramente danno il risultato atteso, generando viceversa una riduzione della proposta concordataria, che resta insoddisfacente.
 

Allineamento 2023: conviene?

È il caso di domandarsi perché si dovrebbe procedere in questo modo.
Certamente si renderebbe il 2023, che resta escluso tanto dal Concordato Preventivo quanto dal Condono, meno esposto all’accertamento (che per i soggetti ISA è sempre stato un evento rarissimo), ma si procederebbe al recupero dell’affidabilità fiscale in un colpo solo, quando invece l’adesione al Concordato consente di fatto, e per di più all’ interno di un percorso concordatario e come tale tutelato, di spalmarlo su due annualità.

Infine sulla misura dell’allineamento che si volesse fare nel 2023 saranno dovute le imposte dirette e in aggiunta l’Iva mentre, all’interno del Concordato, quest’ultima non è dovuta.
 

Presentare dichiarazioni integrative non compromette il Concordato

In presenza di errori o irregolarità commessi nei modelli dichiarativi dei redditi è possibile presentare dichiarazioni integrative con le quali procedere alle rettifiche necessarie.
A questo proposito l’Agenzia delle Entrate conferma che la presentazione di dichiarazioni integrative negli anni precedenti a quello di riferimento per il Concordato (2018-2022) non comporta decadenza o cessazione dallo stesso, anche nel caso in cui si determini un minor reddito, o un minor valore della produzione netta per l’Irap, oggetto del Concordato per un importo superiore al 30%.

Da qui l’irrilevanza di correzioni dichiarative postume sul quadriennio 2018-2022, sulla validità del Concordato Preventivo 2024-2025.
 

Accesso al Condono anche per coloro che non hanno legittimamente presentato il modello ISA

Come si sa, l’aver presentato il modello ISA è la condizione primaria cui è subordinata la possibilità di accedere al Concordato Preventivo e, volendolo, al Condono.
L’accesso al Condono è quindi subordinato alla preventiva adesione al Concordato.
Il Condono abbraccia il periodo 2018-2022 ed è possibile per tutte o solo per alcune annualità, lasciando la scelta al contribuente.
Non sono però condonabili le annualità, comprese nell’intervallo, per le quali i modelli ISA non siano stati legittimamente presentati in aderenza alle cause esimenti previste dalla normativa ISA.
 

Modello ISA: liberi tutti

Il caso è sorto a proposito di coloro che svolgevano attività per le quali l’obbligo di presentazione degli ISA era stato sospeso negli anni Covid.
Essi si trovavano, per questo, nell’impossibilità di aderire al Condono per quelle stesse annualità.
Era doveroso intervenire per eliminare questa anomalia ma, nel farlo, l’Agenzia delle Entrate ha anche esteso la possibilità di aderire al Condono a tutti coloro che, per il fatto di trovarsi in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, come recita la norma, non hanno legittimamente presentato il modello ISA in una delle annualità condonabili.

Con la sola eccezione di coloro che si sono trovati in questa condizione per effetto dell’avvio o cessazione della propria attività, tutti gli altri potranno quindi aderire al condono.
Un numero di soggetti rilevante che si aggiunge alla platea di coloro che già possono aderirvi.
 

Aderire o non aderire?
Come si può procedere per affrontare con consapevolezza il dilemma se aderire o non aderire?

Prima di tutto va detto che non è possibile alcuna generalizzazione.
Le situazioni sono diverse da contribuente a contribuente e vanno analizzate una per una.
L’aiuto del professionista è indispensabile ed egli deve affrontare la questione parlando con ogni singolo cliente, non essendoci soluzioni preconfezionate adattabili a tutti.
Non a caso i professionisti dell’area contabile stanno da settimane facendo un pressing serrato per ottenere uno slittamento del termine ultimo di adesione previsto per il 31 Ottobre prossimo.
Una richiesta legittima tanto più se si considera come la norma sul Condono, che è strettamente legato al Concordato Preventivo essendone l’adesione subordinata, è stata emanata il 9 Ottobre scorso e che a oggi manca ancora una qualsiasi Circolare Ministeriale in merito.
 

In assenza di chiarezza come comportarsi?

I professionisti da una parte e il loro clienti dall’altra, sono pertanto costretti a valutare e decidere su questioni complesse in grado di condizionare quanto meno il prossimo biennio, con pochissimi mezzi a disposizione.
Sarebbe cosa necessaria e dovuta il poter disporre di una normativa definita, commentata in ogni aspetto e non sottoposta a quotidiane rivisitazioni, oltre ad avere il tempo necessario per poter procedere alle adeguate valutazioni.
 

La previsione del reddito atteso

Parliamo di un contribuente che abbia titolo per aderire al Concordato Preventivo e, conseguentemente, al Condono dando per scontato che egli non abbia limitazioni di alcun tipo in relazione all’accesso e permanenza nel biennio alla fattispecie concordataria.

Innanzi tutto deve essere in grado di fare una previsione della misura del reddito atteso, tanto per il periodo di imposta 2024 (siamo ormai a fine Ottobre, quindi non dovrebbe essere difficile) che per il 2025 (che appare cosa ben più complessa).
Sono in pochi a poter fare questa previsione perché sono troppe le variabili da considerare.


In generale, si potrebbe dire che in presenza di una attività in fase di sviluppo che fosse in grado di generare redditi crescenti e per la quale non fosse problematico sviluppare una previsione biennale, l’adesione al Concordato potrebbe essere interessante.
 

Situazioni in cui sarebbe opportuno evitare il Concordato

Situazione ben diversa potrebbe essere quella di un’impresa che alimenta la propria crescita effettuando investimenti in mezzi e risorse umane, sopportando inoltre, in ragione delle proprie esigenze di maggior penetrazione in mercati che potrebbero essere tutti da esplorare, un rischio di impresa elevato.
In questo caso il fatturato potrebbe essere crescente, ma non così il reddito atteso, destinato a essere decurtato dei costi sostenuti per effetto dell’investimento previsto.
Senza contare gli effetti di errori o rallentamenti frequenti quando si procede in uno sviluppo che porti ad affrontare nuove sfide commerciali.
Per questi soggetti l’adesione al Concordato diventa problematica e, in assenza di altri elementi che possano intervenire sul quadro prospettico di riferimento, da escludere.

Per non parlare di chi vede il proprio settore economico di appartenenza in declino (ora, in generale, il comparto industriale al quale appartengono moltissime imprese legate alla sorte dei loro committenti spesso in difficoltà), oppure opera per un ristretto numero di clienti, la crisi dei quali potrebbe impattare in maniera grave sulle prospettive di continuità aziendale (a differenza di chi opera per una clientela numerosa o esporta in più paesi con la conseguente relativa facilità di compensare le situazioni di criticità che emergessero, con altre la cui positività fosse in crescita).
Anche in questo caso le prospettive reddituali sono al ribasso e quindi, in assenza di altri elementi che possano far diversamente pendere l’ago della bilancia, non favorevoli per l’adesione al Concordato Preventivo.
 

Il voto ISA ottenuto nel periodo di imposta 2023

Esso, non solo condiziona la misura del reddito concordatario e quindi la maggiore o minore onerosità dell’adesione, ma misura allo stesso tempo il grado di esposizione del contribuente al rischio accertativo.
Un punteggio ISA elevato (da otto in su) è indicatore di un grado di affidabilità fiscale elevato e per questo riduce oggettivamente il rischio di subire un accertamento fiscale.
Situazione opposta per chi avesse un punteggio ISA basso, per il quale il rischio sarebbe maggiore.
È una condizione di sola probabilità, nessuna relazione di causa effetto.
Il ridottissimo numero di accertamenti a danno dei soggetti ISA, registrati negli anni, lo dimostra, ma l’accertamento induttivo fa paura e la rettifica del reddito pure.

Ecco allora che un contribuente potrebbe privilegiare l’aspetto accertativo a quello del minor carico fiscale, decidendo di aderire al Concordato anche se i freddi numeri indicassero il contrario.
Analogamente se ritenesse premianti le limitazioni al potere di accertamento del Fisco nel biennio concordatario.

 

Accertamenti e rettifica del reddito

A tal riguardo, sulla base di quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, D.lgs. 13/2024, per i periodi di imposta oggetto del Concordato, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 D.P.R. 600/1973, salvo che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza del Concordato di cui agli articoli 22 e 33 D.lgs. 13/2024.
Si tratta degli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri, ai fini delle imposte dirette, ovvero quelli che più spaventano potendo comportare una rettifica del reddito dichiarato in forza di presunzioni (caffettometro, tovagliometro…) che possono anche prescindere dalle risultanze contabili.

Sarebbe allora certamente nel giusto chi aderisse al Concordato pur in presenza di un quadro reddituale di riferimento non adeguatamente certo, dando particolare risalto, nelle declinazioni delle motivazioni della propria scelta, alla maggior tranquillità derivante dalla limitazione dei poteri di accertamento del Fisco.
 

Il Condono e il voto ISA negli anni condonabili

Il condono abbraccia gli anni dal 2018 al 2022.
Non è necessario che l’adesione riguardi tuti gli anni per i quali erano stati presentati gli ISA.
Si possono scegliere alcune annualità ed escluderne altre e anche, in questo caso come per il Concordato, il ruolo del voto ISA ottenuto è centrale.
Parlando di adesione al Condono la scelta è basata principalmente su considerazioni legate al rischio di vedersi accertare le annualità in questione (considerando anche l’aumento di un anno del periodo di accertamento).
Infatti l’adesione al Condono, oltre a comportare l’impossibilità per l’Amministrazione di effettuare, nei confronti degli interessati, rettifiche, per i periodi d’imposta 2018-2022, al reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e Irap (articolo 39 del Dpr 600/1973), in questo replicando quanto previsto nel Concordato Preventivo, imporrà anche una limitazione al potere di rettifica dell’Iva nel quinquennio di riferimento.
 

Cosa succede con l’Iva

Quanto all’Iva, per coloro che aderiranno al Condono, si registrerà l’inibizione delle rettifiche relative a omissioni e false o inesatte indicazioni indirettamente desunte dai dati e notizie acquisiti a norma dell’articolo 53 del Dpr 633/72 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (articolo 54 comma 2, del Dpr 633/72).

L’aspetto economico, in questo caso, diventa marginale non solo perché nella generalità dei casi la spesa può essere moto bassa, ma anche per la possibilità di spalmarla su ventiquattro mesi, da Marzo 2025 a Febbraio 2027.

Diventa importante decidere quali anni condonare, nel momento in cui non si volesse assumere in blocco l’intero quinquennio, e per farlo bisogna considerare il voto ISA ottenuto in ogni annualità.

Tipicamente, la propensione all’adesione al Condono è inversamente proporzionale al voto ISA ottenuto nelle diverse annualità, portando a condonare quelle con voto ISA basso e escludere quelle a maggior affidabilità fiscale.
 

Il punto di vista del Fisco

Essere affidabili fiscalmente limita, nei fatti, la propensione del Fisco a procedere in accertamento.
Alla fine è una sorta di rapporto costi-benefici che induce il Fisco ad accertare situazioni dove la possibilità di recupero fiscale sia maggiore, mettendo in secondo piano le altre.

Un contribuente dovrebbe allora farsi un esame di coscienza e valutare quanto sia stato fedele negli anni condonabili, posto che la fedeltà assoluta, in campo fiscale-tributario, assolutamente non esiste e che, come detto, gli accertamenti per i soggetti ISA sono sempre stati una rarità, circostanza che non esclude che in futuro le cose possano cambiare (?!).

Un possibile comportamento potrebbe essere quello di Condonare le annualità con voto ISA inferiore (inferiore a 8) escludendo le altre.

 

L’intreccio tra Concordato Preventivo e Condono

L’adesione al Concordato condiziona la possibilità di accedere al Condono.
Le scelte per l’uno e per l’altro possono procedere su binari diversi, che ben potrebbero portare ad aderire al primo e non accedere al secondo (ma non viceversa).

Intrecciare le due opportunità è, di norma, il risultato di una valutazione dove l’aspetto della difesa nei confronti del Fisco prevale su quello della “convenienza” in termini di risparmio fiscale.

Potrebbe allora essere condivisibile una scelta che portasse ad aderire al Concordato anche se questo non fosse “conveniente” sul piano del risparmio fiscale, pur di godere delle limitazioni al potere di accertamento che esso produce.

Ciò potrebbe valere anche in presenza di un voto ISA di dieci per il 2023 che di per sé, soprattutto se preceduto da annualità caratterizzate da voti ISA sempre elevati, mette già il contribuente sufficientemente al riparo da accertamenti futuri sulle annualità concordate.

Con queste motivazioni sarebbe allora strana una non adesione integrale al Condono, a meno che il contribuente non fosse in una condizione di affidabilità fiscale elevata in ogni anno.

Perché, infatti, accettare una penalizzazione aderendo a un Concordato non “conveniente” in nome della tutela dall’accertamento e poi lasciare “scoperti” gli anni ancora accertabili non aderendo al Condono?
 

Blandire, spaventare e dare informazioni inesatte

I media ripropongono in maniera asfissiante gli spot governativi con i quali il Governo cerca di convincere i riottosi. Lo fa attraverso un messaggio generalista che si concretizza nell’affermazione “Conviene a te, Conviene allo Stato”.
Vorrei ricordare che pagare le tasse non una questione di convenienza, ma un dovere e una necessità.
Un dovere per i cittadini, che è funzionale alla necessità per l’Amministrazione di disporre delle risorse necessarie per far fronte alle spese per i servizi pubblici - l’inadeguatezza dei quali incide in maniera devastante sulla qualità della nostra esistenza - e, più in generale, per sostenere il ciclo economico e finanziario del nostro Paese.
 

Una comunicazione fra promozione e terrorismo

Un assioma, una proposizione che non necessita di alcuna dimostrazione, posto a fondamento del nostro sistema.
Una evidenza che tuttavia, si direbbe, non è tale per chi rimette il dovere di pagare le imposte alla preventiva individuazione delle modalità per evaderne il più possibile, magari contando sui condoni e i concordati.
Un comportamento delittuoso, purtroppo perfettamente comprensibile per chi considera le imposte un “pizzo di stato”, come il nostro Governo ebbe a conclamare.

Come in tutte le promozioni, il messaggio viene distorto dal proponente che lo piega al proprio interesse.

Parlando del Concordato Preventivo, quello che indispettisce di più è l’approccio terroristico che se ne fa lanciando il messaggio che chi non aderirà al condono sarà passibile di un accertamento fiscale.
Si tratta di una affermazione tanto assurda quanto, come minimo, assolutamente forzata.
 

La chimerica lotta all’evasione fiscale

I Governi che si sono succeduti dall’Unità d’Italia a oggi, compreso l’attuale non hanno mai posto la lotta all’evasione al centro della propria azione politica.
Una data per tutte, il 1922, quando Piero Gobetti ebbe a dire che «Il contribuente italiano paga lo Stato bestemmiando.», dando con ciò la misura del rapporto guerreggiato tra il Fisco e chi deve pagare le tasse.
Farle pagare solo ai soliti noti, tralasciando tutti gli altri, è una scelta prima di tutto politica, perché “far bestemmiare” anche la platea di chi le tasse non le paga certamente non assicura il consenso elettorale.
È anche una questione di mezzi e risorse da impegnare nella lotta all’evasione.
I primi sono tecnologicamente inadeguati, mentre i secondi numericamente insufficienti.
Il tutto come conseguenza della insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione, stante la pochezza, in relazione alle necessità, delle Entrate Erariali che si pongono al primo posto delle voci positive nel bilancio statale.
 

Dal valore reale all’algoritmo predittivo

Di qui il ricorso, sempre maggiore, a metodologie statistiche di quantificazione forfettaria del reddito da ciascuno prodotto, con il progressivo abbandono del suo valore effettivo in favore di quello stimato.

Proposte come quella del Concordato Preventivo rispondono perfettamente all’intento di chi, avendo definitivamente abdicato all’idea di far pagare le imposte dovute eventualmente accertando il rispetto delle regole, svuota di contenuto queste ultime in favore di sistemi algoritmici di determinazione.
 

Concordato Preventivo ‘prendere o lasciare’

Il professor Giovanardi, ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Trento, si è posto il tema se ci sia qualche cosa da salvare nel Concordato Preventivo Biennale, oppure se esso vada rigettato nella sua totalità.

Pur ammettendo la complessità della questione, egli sostiene come sia difficile esprimere un giudizio positivo.

Ciò per considerazioni legate alla circostanza che l’istituto si fonda sulla tassazione di redditi prodotti, diversi da quelli effettivamente conseguiti.
Il consenso espresso con una crocetta nel Modello Unico non è sufficiente a sanare la criticità di fondo dipendente dalla differenza tra le basi imponibili effettive e quelle concordate.
In effetti cosa diversa sarebbe se ci fosse una fase di effettivo concordato, ovvero di confronto tra il contribuente e l’Ufficio per giungere a definire un reddito condiviso per quanto in via preventiva.
Il Concordato Preventivo, invece, di concordato ha solo il nome, essendo affidata la quantificazione del reddito proposto in via preventiva, a strumenti statistici e algoritmici che elaborano una proposta numerica, secondo processi informatici sconosciuti ai più, da prendere o lasciare.

Una ulteriore considerazione riguarda l’emersione in modo palese delle discriminazioni tra chi ha aderito e chi, invece, ha rifiutato la proposta del Fisco.

In particolare sul fronte della concorrenza da parte di chi, “avendo superato la soglia del reddito concordato, è messo nella condizione di praticare prezzi più convenienti, in modo da acquisire quote di mercato a scapito di coloro che, per prudenza, non se la sono sentita di scommettere sulla crescita del proprio reddito per il biennio successivo”.

Luigi Einaudi diceva che “gli uomini vogliono istintivamente rendersi ragione del perché pagano e se quella ragione non è spiegata chiaramente, gridano all’ingiustizia”.




 

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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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