Cessione e assegnazione agevolata dei beni ai soci


La cessione e l’assegnazione agevolata, ancora una volta

Per prima cosa va detto che si tratta di un’agevolazione fiscale temporanea applicabile alle cessioni e assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati il trasferimento dei quali gode di una tassazione agevolata.

Rimandando a quanto dirò più avanti commentando la norma sul piano pratico, non si può non rilevare come la cessione e assegnazione agevolata dei beni ai soci sia stata prevista in almeno sei precedenti finanziarie con, di volta in volta, solo piccole modifiche e aggiornamenti.
Ciò è avvenuto nel 1997, 1999, 2015, 2016, 2024, 2025 e, infine, con la Legge di bilancio 2026.
Mi sarei aspettato che la norma diventasse, dopo trent’anni di riproposizioni periodiche, come si dice, ‘a regime’, ovvero venisse inclusa in via definitiva nel nostro ordinamento tributario, come è avvenuto per quella sulla rivalutazione delle quote societarie che da norma temporanea è diventata definitiva con la Legge di bilancio 2025.

Invece niente, gli scenari mutano, il mondo si evolve, le esigenze cambiano, le imprese si trasformano… ma il nostro legislatore resta uguale a se stesso, inadeguato sotto ogni profilo.
 

Nessuna programmazione, si procede ‘a vista’

L’ introduzione di norme a regime richiede una attività di programmazione della finanza pubblica che ne misuri l’efficacia e l’impatto.
Ma come sia possibile fare ciò in presenza di un’evasione stimata in circa 108 miliardi di euro, dati ufficiali MEF, Corte dei conti e Banca d’Italia, dei quali recuperati solo il 17-18%, per di più minimamente perseguita grazie alla riproposizione di condoni e rottamazioni, attualmente la ‘quinquies’, assenza di verifiche fiscali in capo ai veri evasori e interventi volti a far emergere la cosiddetta economia sommersa (183 miliardi di euro è la stima per il 2025), nessuno lo sa.

 

La politica fiscale del Governo è perfettamente aderente a questo scenario

Direi che non è neppure più il caso di sostenere che l’evasione fiscale e il sommerso siano l’esatto prodotto di politiche determinate a creare fasce di privilegiati (in questo caso gli evasori) e potenziali elettori.
È così e basta.
L’inerzia, o la paralisi, dell’azione governativa in questi ambiti sono diventate un ‘modus operandi’ consolidato e ormai radicalizzato al punto da essere irreversibile.
Prova ne siano le Leggi di bilancio sempre uguali a se stesse e ‘a debito’ (ovvero dove i fabbisogni eccedono le entrate e la differenza viene coperta con il ricorso ai mercati finanziari).
Il disavanzo consolidato è stimato in circa 90 miliardi per il 2025.
Si tratta, in pratica, della misura debito pubblico in mano a banche, risparmiatori nazionali e operatori finanziari che detengono le obbligazioni statali.

 

Una Legge di bilancio come le mille che la hanno preceduta

Le Leggi di bilancio si succedono di anno in anno sempre uguali a se stesse, senza alcuna visione se non quella di disturbare il meno possibile lo ‘status quo’, senza scelte o guizzi di ingegno.
Norme su norme, commi, paragrafi, ma nulla di efficace.
Nessuna iniziativa in favore di categorie trainanti, come le PMI, anche a costo di penalizzare quelle che non lo sono, senza l’individuazione di priorità.

Quello che sconcerta, in questa Legge di bilancio come in quelle che l’hanno preceduta, è l’assenza sistematica di interventi a sostegno del sistema industriale in generale e, in particolare, di quello composto dalle PMI che, tra micro-piccole e medie imprese, rappresentano il 99,9 % del totale delle imprese Italiane.
Se il nostro Paese ha ancora una propria dignità imprenditoriale nel mondo non è certo merito di questo o quel governo, ma unicamente dell’energia e resilienza di un numero immenso di piccoli imprenditori che, con i loro operai, conducono, disarmati, una battaglia quotidiana con la burocrazia, con le banche, con il mercato, con concorrenti che, per essere evasori, giocano la partita con le carte truccate, con agevolazioni che non ci sono, con opportunità (PNRR) che vengono sciupate.

 

Le norme della Legge di bilancio che contano, almeno un po’

Quella sulla cessione/assegnazione dei beni ai soci potrebbe essere inserita tra le norme ‘virtuose’ comprese nella Legge di bilancio, per quanto destinata a una platea ristretta di imprese potenzialmente interessate.

Torneremo su altre norme della Legge di bilancio, selezionando le poche che potrebbero avere un qualche interesse e impatto positivo e tralasciando il mare di quelle che nulla hanno da offrire.

 

La cessione/assegnazione agevolata di beni ai soci

Consiste in un’agevolazione fiscale temporanea applicabile alle cessioni e assegnazioni ai soci, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati. 

La norma interessa esclusivamente i beni acquistati o realizzati dall’impresa, e per questo ricompresi tra le immobilizzazioni, ma dei quali essa non si avvale.

Pensiamo a un immobile comperato solo come forma di investimento ma non funzionale all’attività della azienda (ad esempio un immobile a destinazione abitativa per una azienda che svolge attività industriale).

Lasciarlo tra i beni iscritti all’attivo del bilancio non è di alcuna utilità per l’azienda, anzi la sua presenza ne deprime il merito creditizio perché non è funzionale all’attività e in grado, per di più, di compromettere la cedibilità dell’azienda stessa a terzi interessati, come normalmente accade, alla parte operativa e non a quella immobiliare aziendale, senza contare, infine, l’effetto negativo sulla dinamicità e flessibilità aziendale.

La convenienza risiede pertanto nel far uscire il bene con tali caratteristiche dal patrimonio aziendale, che viene fiscalmente agevolata nel momento in cui il bene, estromesso dal patrimonio aziendale, confluisse in quello personale dei soci.

 

L'assegnazione dei beni ai soci è sempre possibile ma la tassazione agevolata no

La procedura di assegnazione dei beni aziendali ai soci, sia chiaro, è sempre possibile e non dipende da una norma ‘ad hoc’ che però è richiesta per consentire, come fa quella prevista nella Legge di bilancio, una tassazione agevolata rispetto a quella ordinaria.

Quest’ultima, infatti, è prevista negli artt. 85 e seguenti del TUIR, che attribuiscono rilevanza fiscale, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, rispettivamente ai ricavi e alle plusvalenze generatisi dall’assegnazione ai soci di beni aziendali.
Tale rilevanza fiscale, che si basa sul criterio del valore normale dei beni assegnati, trova la sua giustificazione in esigenze di cautela fiscale e cioè nella necessità di impedire che, mediante tale destinazione, una parte dei beni aziendali sia sottratta alla formazione del reddito imponibile della società.
L’articolo 1, commi da 35 a 40 della Legge di bilancio 2026, invece, allo scopo di favorire queste operazioni, ha previsto che ad esse si applichi un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP – nelle misure dell’8% e del 10,5%, a seconda dei casi – e l’imposta di registro in misura ridotta.
 

A chi si rivolge la norma

La norma prevista dalla Legge di bilancio si rivolge

  • alle società in nome collettivo,
  • in accomandita semplice,
  • a responsabilità limitata,
  • per azioni
  • e in accomandita per azioni

che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

I beni in argomento, pertanto, non devono essere strumentali né per natura né per destinazione, ma essere semplicemente estranei all’attività di impresa per quanto compresi nel suo attivo patrimoniale.
  • I beni strumentali per natura sono quelli che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono destinati all’attività d’impresa, indipendentemente dall’uso effettivo (capannoni, laboratori, magazzini ecc.).
  • I beni strumentali per destinazione sono invece quelli che, pur non essendo strumentali per natura, diventano tali perché sono utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa.


L’assegnazione dei beni di cui alle due categorie che ho descritto sopra, pertanto, non gode di alcuna agevolazione fiscale che, viceversa, riguarda unicamente i beni estranei all’attività di impresa per quanto compresi nel suo attivo patrimoniale come i già richiamati fabbricati abitativi (appartamenti, ville…) detenuti non da un’immobiliare, che li utilizzerebbe probabilmente per svolgere la propria attività, ma da un’impresa, ad esempio, industriale/commerciale.
 

Alcune condizioni da rispettare

L’agevolazione in commento si applica a condizione che (art. 1, comma 35, della Legge n. 199/2025):

  • le cessioni o assegnazioni avvengano entro il 30 settembre 2026;
  • tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025, ovvero vi siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

 

La base imponibile

La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Per valore normale si intende in generale, parlando di immobili, il loro valore di mercato.
Tuttavia, specificatamente per gli immobili la cessione/assegnazione agevolata dei quali è prevista dalla norma in argomento, il valore normale può essere, a scelta, determinato in misura pari a quello della rendita catastale rivalutata in base ai coefficienti determinati dall’Art. 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
In pratica si tratta della rendita dominicale (per i terreni) e della rendita catastale (per i fabbricati) moltiplicate per specifici coefficienti (rispettivamente 75 e 100) ed aggiornate con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

Il costo fiscale di un bene corrisponde invece, in linea generale al costo di acquisto o di realizzazione comprensivo degli oneri accessori e al netto delle gli ammortamenti dedotti.
Si tratta in pratica del cosiddetto ‘valore di libro’ che, sottratto dal valore normale (o a quello risultatone dal prodotto della rendita per il relativo coefficiente), dà come risultato, per differenza, quello sul quale applicare l’imposta sostitutiva.

Nella determinazione del valore del bene si opterà, evidentemente, per quello più basso tra quello normale e quello catastale in modo che la differenza con il suo costo fiscale sia la più bassa possibile.

 

Misura dell’imposta sostitutiva e modalità di versamento

Sulla differenza, calcolata come sopra, si applicherà l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP con l’aliquota dell’8%, aumentata al 10,5% per le società considerate non operative.
In pratica, se il valore del bene (pari al valore normale o, a scelta, alla rendita catastale rivalutata) fosse di 100 e il costo fiscale di 80, il netto imponibile sarebbe di 20 sul quale applicare l’imposta sostitutiva, tipicamente l’8%, pari a 16.
È evidente che, parlando di una Srl con aliquota IRES più IRAP del 27,9%, la convenienza è significativa.
Il 60% dell’imposta sostitutiva deve essere versato entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026, secondo le norme generali vigenti per i versamenti.

 

Non è solo un vantaggio sul fronte delle imposte dirette

Grazie alla disposizione agevolativa in esame anche l’imposta di registro viene a ridursi dimezzandosi rispetto a quella normale (dal 9% al 4,5%), come anche le imposte ipotecarie e catastali che si applicano in misura fissa (in luogo dell’aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell’1% per quelle catastali).

 

Un bilancio è una bilancia

Non a caso, quello di una impresa, si chiama bilancio.
Le poste attive e quelle passive devono bilanciarsi ovvero pesare allo stesso modo per mantenere in equilibrio i due piatti della bilancia che una volta vedevamo usare dal macellaio o dal droghiere, che metteva su uno di essi quello che avevamo acquistato e sull’altro dei pesi in piombo in quantità tale da ottenere che i due piatti si allineassero.

Il meccanismo è lo stesso per cui, se dall’attivo si sottrae il peso rappresentato dai beni che si intendono cedere/assegnare ai soci, altrettanto si dovrà fare al passivo.
In particolare, se il valore di bilancio dei beni da cedere/assegnare iscritti all’attivo dello Stato Patrimoniale fosse 100, di altrettanto si dovrebbe ridurre il Patrimonio netto al passivo ed in particolare le riserve che ne costituiscono parti ideali.

 

Un vantaggio ulteriore, ma non per tutti

Pensiamo a un immobile detenuto in Leasing e, al termine del contratto, riscattato.
Il prezzo pagato per il riscatto è il costo del bene che viene iscritto all’attivo tra le immobilizzazioni e, ovviamente, è inferiore al valore reale del bene.
In questa ipotesi, come in tantissime altre, l’azienda ha mille motivi di interesse a vedere rappresentato in bilancio il bene in argomento al suo valore di mercato e non al prezzo di riscatto.

Per poter procedere a questa operazione di riallineamento in aumento del dato di bilancio a quello reale è necessaria una norma ‘ad hoc’ e, in passato, ve n’è stata più d’una.
Riprendendo l’esempio della bilancia, se si aumenta il peso del piatto dove si caricano i valori attivi del patrimonio, altrettanto si deve fare su quello dove si mettono i valori passivi in modo che i due piatti risultino allineati.
In questo caso, che produce un effetto contrario rispetto a prima perché qui si aggiunge mentre con la cessione/assegnazione si toglie, si creerà una riserva in più nel patrimonio netto che, per essere prelevabile dai soci, deve essere preventivamente tassata, al netto di quanto diversamente previsto dalle diverse norme che hanno consentito le rivalutazioni in argomento.

 

Il vantaggio, in dettaglio

Si era detto, tornando alla cessione/assegnazione agevolata, che il venir meno dei beni ceduti/assegnati ai soci dall’attivo patrimoniale comporta, per allineare i due piatti della bilancia, che siano ridotte le riserve comprese nel Patrimonio Netto posto al passivo patrimoniale.

La riduzione potrebbe interessare riserve formate con utili accantonati ma non prelevati, ma ben potrebbe riguardare riserve formatesi per effetto di rivalutazioni (quelle prima descritte) precedentemente operate (Riserve di rivalutazione).
L’utilizzo di queste ultime in contropartita al valore dei beni estromessi, equivale al loro prelevamento da parte dei soci, circostanza, quest’ultima, che ne comporta la tassazione secondo le aliquote ordinarie di imposta.
La norma sull’assegnazione dei beni ai soci contenuta nella Legge di bilancio interviene prevedendo che la quota parte delle Riserve di rivalutazione azzerata per bilanciare il venir meno all’attivo dei beni oggetto di assegnazione ai soci, non sia tassata ad aliquota ordinaria ma agevolata nella misura del solo 13% (art. 1, comma 36).


In pratica, sempre prendendo a riferimento una Srl per semplicità di conteggio, se la Riserva di rivalutazione esistente fosse per 100 e la sua distribuzione comportasse il pagamento di 24 di imposta (nell’ipotesi che si tratti di riserve non già affrancate ovvero che non abbiano precedentemente pagato un’imposta sostitutiva prevista dalle specifiche norme di rivalutazione del passato, così da essere fin dall’inizio liberamente utilizzabili), il suo utilizzo in contropartita alla assegnazione in parola sconterebbe solamente un’imposta di 13 generando un risparmio fiscale di 11.

Desideri fare LA MOSSA GIUSTA nella tua attività?

Compila il Form di contatto nel nostro sito o scrivi a segreteria@studioassociatomsc.com per richiedere aggiornamenti e maggiori informazioni sulle attività dello Studio e per restare aggiornato sulle norme di maggior interesse e impatto per le attività produttive e le PMI in questa delicata fase economica.
 

Scarica il PDF dell'articolo "CESSIONE E ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI"


 

Seguimi