Certificato Unico dei Debiti Tributari nella cessione d'azienda


Cos’è il Certificato Unico dei Debiti Tributari?

Nella cessione di azienda è un documento ufficiale che limita e congela la responsabilità solidale o sussidiaria dell’acquirente
 

Definizione civile fiscale dell’azienda 

A norma dell’articolo 2555, Codice civile, l’azienda è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Essa, quindi, rappresenta un’unità funzionale e strumentale all’esercizio dell’attività imprenditoriale, costituita da un insieme organizzato di risorse finanziarie, umane, materiali ed immateriali, compreso l’avviamento, che si risolve, sotto un profilo dinamico, in una pluralità di rapporti giuridici diversi.

A differenza di quanto previsto dal legislatore civile, che trova rappresentazione nel citato Art. 2555 del Codice civile, il legislatore fiscale non fornisce una nozione precisa di azienda.
Egli si affida piuttosto alla individuazione di condizioni oggettive e situazioni di fatto (in ciò assecondato da ripetute pronunce ministeriali) che, nel loro insieme, possano rappresentare gli elementi costitutivi di una azienda che, anche per il legislatore fiscale, si presenta come un complesso organizzato di beni per l'esercizio dell'impresa, sotto questo profilo allineandosi, di fatto, alla definizione che dell’impresa dà il Codice civile.
 

La cessione di azienda non è quella dei singoli beni che la compongono

La situazione tipica è quella di un’impresa che trasferisca il complesso delle proprie attività e passività, i contratti di lavoro, altri contratti con clienti e fornitori a un terzo imprenditore.
In questa ipotesi la natura della cessione quale ‘cessione di azienda’ è acclarata.
In più il legislatore fiscale precisa che la cessione di azienda, per essere tale, deve sempre vedere come acquirente un imprenditore.

Se oggetto di cessione fossero invece beni singolarmente individuati in azienda offerti a una pluralità, come a un singolo acquirente, sarebbe altrettanto acclarata la natura dell’operazione quale cessione di beni o di un complesso di beni che non costituirebbero certamente, pur nel loro insieme, un’azienda.
 

Il ‘perimetro aziendale’

In pratica l’elemento distintivo tra la cessione di azienda e quella di singoli beni che ne facciano parte, è che il complesso ceduto possa o meno essere definito come ‘perimetro aziendale’, dove per tale si intende l’insieme dei beni, rapporti giuridici e risorse che costituiscono l’oggetto della cessione.
Tipicamente esso può quindi comprendere

  • i beni materiali (immobili, impianti, attrezzature, merci…)
  • e quelli immateriali (marchi, brevetti, avviamento, know-how)
  • i rapporti giuridici esistenti (contratti con dipendenti, fornitori, clienti, eventuali debiti e crediti)
  • elementi organizzativi (strutture operative e risorse funzionali all’attività ceduta…).

La cessione potrebbe non comprendere tutti gli elementi di cui sopra (è frequente il caso, ad esempio, che i debiti e i crediti restino rispettivamente a carico e a vantaggio del cedente), ma solo alcuni ed è in questi casi che la distinzione tra cessione di beni e cessione di azienda diventa più sfumata, mettendo a volte in difficoltà le parti interessate nel qualificare il loro negozio, oppure dando spazio a forzature nel momento in cui le stesse trovassero conveniente gestire la transazione quale cessione di beni piuttosto che cessione di azienda e viceversa.
 

Diverso trattamento fiscale della cessione di azienda rispetto a quella di singoli beni aziendali

Qualificare come cessione di beni piuttosto che di azienda una determinata transazione che si presti ad una possibile diversa qualificazione (forzatamente o meno) è di fondamentale importanza perché ai due atti si applicano normative differenti e, in caso di loro violazione, conseguenze rilevanti tanto sul piano civile che fiscale.
Sul piano fiscale, che è quello che qui interessa, la cessione di beni è soggetta a Iva nei modi ordinari e quella di contratti di ogni tipo e oggetto è assimilata alle prestazioni di servizi, ai sensi dell’Art 3, comma 2 n. 5, D.P.R. 633/1972.
Diversamente, la cessione dei medesimi contratti e beni, realizzata nel contesto di una operazione di cessione di complessi aziendali costituisce un’operazione fuori campo Iva, ai sensi dell’Art 2, comma 3 lett. b), D.P.R. 633/1972 e come tale soggetta a imposta di registro in misura proporzionale.
 

Importanza dell’accertamento preventivo circa la natura del negozio

Tale accertamento preventivo è di estrema importanza poiché l’errata qualificazione della fattispecie in esame potrebbe condurre alle seguenti pesanti conseguenze:

  • se un mero compendio di beni (materiali e/o immateriali) e/o di rapporti giuridici fosse stato (artatamente) qualificato dalle parti come ‘complesso aziendale’, in caso di accertamento, sarebbero irrogabili le sanzioni per omessa fatturazione e quelle relative alle violazioni in materia di registrazione, versamento, mancanza dell’atto di trasferimento e connessi obblighi dichiarativi;
  • se un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, avente quindi le caratteristiche per essere definito ‘azienda’ fosse stato artatamente qualificato solo come mero insieme di beni (materiali e/o immateriali) e/o di rapporti giuridici, gli uffici potrebbero accertare il mancato assoggettamento dell’atto a registrazione e si aprirebbero, allo stesso tempo, problematiche per l’Iva non dovuta addebitata al cessionario e da questi detratta. Tipicamente, infatti, verrebbe contestata all’acquirente, in quest’ultima ipotesi, l’indebita detrazione dell’Iva pagata al cedente, il mancato pagamento delle imposte sulla cessione e il mancato rispetto delle formalità che la legge impone in ipotesi di cessione di azienda.
 

Attenzione ai rapporti di lavoro

In ogni ipotesi di trasferimento (cessione di azienda, cessione di ramo di azienda, affitto di azienda ecc.), l’Art. 2112 del Codice civile assicura al dipendente in forza al cedente l’azienda il mantenimento del proprio posto di lavoro (e la conservazione degli inquadramenti salariali, l’anzianità di servizio e la misura di tutti gli istituti retributivi maturati, Tfr in testa) presso l’acquirente.
Tale diritto non sarebbe tutelato nel momento in cui, forzatamente, si mascherasse una reale cessione di azienda con una cessione di beni con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro in capo al cedente.

Spesso le imprese procedono nel rappresentare la cessione di azienda come cessione di beni proprio per poter indurre il personale dipendente a rassegnare le proprie dimissioni o per procedere nel licenziamento, nella convinzione che, in questo modo, l’obbligo di cui all’ Art. 2112 del Codice civile possa essere aggirato.
Spesso sono costrette a farlo perché ‘messe alle strette’ dall’acquirente che non vuole - in tutto o in parte - tutti i dipendenti impiegati per utilizzarne solo i migliori (a suo giudizio) e/o lasciare spazio ai propri.

Si assiste allora, conseguentemente, alla volontà di mascherare la reale cessione di azienda con una formale cessione di beni, alle dimissioni del dipendente in capo al cedente e alla sua riassunzione, alle stesse condizioni, da parte dell’acquirente, operazione, quest’ultima, che, sul piano pratico, sembrerebbe non comportare violazione dei diritti del lavoratore, ma che resta ‘non genuina’ in quanto conseguente a un atto di cessione di azienda mascherato e quindi certamente in violazione dell’articolo del Codice civile in argomento e, come tale, potenzialmente generatrice di contenzioso con il dipendente che lo incardinerebbe, in primis, proprio sulla natura dell’operazione contestandone la sostanza.
 

Responsabilità per i debiti fiscali ex articolo 14, D.lgs. 472/1997

Nella Cessione di azienda, un particolare che preoccupa fortemente l’acquirente riguarda la sua responsabilità in solido con il cedente per i debiti erariali in divenire perché in esito ad accertamenti non ancora notificati, o non ancora avviati, al momento della cessione.

Anche in questo caso la disciplina civilistica si differenzia da quella fiscale.
Dal punto di vista civilistico, l’art. 2560 del Codice civile prevede la responsabilità solidale dell’acquirente solo per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori ex Art. 2214 del Codice civile.
In assenza di rilevanza contabile la solidarietà dell’acquirente dell’azienda con il cedente verrebbe meno anche se si trattasse di debiti erariali.

Il Legislatore fiscale, invece, al fine di evitare che, a seguito di un’operazione di cessione d’azienda possa derivare un danno alle casse erariali, ha previsto disposizioni normative volte a tutelare le ragioni dell’erario.
È l’art. 14 D.lgs. 472/1997 che deroga alla norma civile prevedendo una responsabilità fiscale del cessionario solidale, sussidiaria, limitata per debiti tributari non iscritti nella contabilità del cedente, purché risultanti dagli atti dell’Amministrazione finanziaria.
 

Oggetto dell’obbligazione, suoi limiti, solidarietà o sussidiarietà del cessionario

È importante precisare che l’oggetto della responsabilità riguarda l’imposta e le sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione dell’azienda e nei due precedenti, nonché per quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in periodi precedenti.

Il cessionario, inoltre, può sempre chiedere il beneficio della preventiva escussione del cedente
così da eventualmente rispondere del debito residuo che risulta successivamente all’azione esecutiva posta in essere nei confronti del dante causa se questa non avesse avuto come effetto la completa soddisfazione di quest’ultimo.
Il cessionario, pertanto, può modificare la sua condizione di solidarietà in quella di sussidiarietà rispetto ai debiti del cedente semplicemente attivandosi a questo fine.

Infine, l’obbligazione del cessionario è limitata al debito, risultante dalla data del trasferimento dell’azienda, risultante dagli atti dell’Amministrazione finanziaria e, comunque, entro i limiti del valore dell’azienda trasferita.

 

Una previsione fondamentale affranca l’acquirente da ogni responsabilità sussidiaria con il cedente per i debiti erariali

Il comma 3 dell’articolo 14, D.lgs. 472/1997, consente al cessionario di far venir meno in toto la propria responsabilità previa richiesta agli Uffici dell’Amministrazione finanziaria di un certificato (Certificato Unico Debiti Tributari) sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non siano stati ancora soddisfatti.

La previsione normativa ha superato ripetutamente il vaglio della Cassazione per diventare di assoluta solidità.
Il punto fermo è la Sentenza della Cassazione n. 9005/2003 che afferma che l’art. 14, commi 1-3 del D.lgs. 472/1997 è una norma speciale rispetto all’art. 2560, comma 2, del Codice civile, poiché estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte e sanzioni relative alle violazioni commesse dal cedente nell’anno della cessione e nei due periodi d’imposta precedenti.
Tale responsabilità, riafferma la Cassazione, può essere evitata se il cessionario richiede e ottiene dall’Amministrazione finanziaria un certificato che attesti l’assenza di contestazioni in corso o di debiti definiti non pagati.
Questo certificato, se negativo o rilasciato tardivamente, ha effetto liberatorio anticipato.
A riconferma di quanto sopra, la Cassazione (Sent. n. 17264/2017 e n. 18117/2021) ha ribadito che il certificato garantisce un pieno effetto liberatorio, evitando che il cessionario risponda per debiti fiscali del triennio precedente alla cessione.

 

Come fare per ottenere il Certificato Unico Debiti Tributari

Il certificato di cui al comma 3 dell’articolo 14, D.lgs. 472/19973 (riproposto dall’Art. 364 D.lgs. 14/2019, inserito nel Codice della crisi d’impresa con finalità più ampie di trasparenza nelle procedure concorsuali e nei trasferimenti aziendali) può essere scaricato dal sito dell’Agenzia Entrate dove, oltre al modello, sono indicate le modalità di compilazione e presentazione.

L’Agenzia delle Entrate ha un termine di 30 giorni per rispondere e declinare i debiti erariali del cedente rispetto ai quali il cessionario matura una obbligazione sussidiaria.
Quanto indicato dall’amministrazione finanziaria nella risposta congela e limita la responsabilità dell’acquirente a quanto indicato dalla stessa, al punto che, in ipotesi di importo a zero ovvero di mancata risposta da parte dell’Ufficio nei termini, nulla potrà mai più essere contestato al cessionario.


 

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