A.T.I. Linee Guida Associazioni Temporanee d'Impresa


Che cosa sono le A.T.I.

Le Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), o Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.), sono state introdotte in Italia con la legge 584 delll'8 agosto 1977.
Sono ora regolamentate dagli articoli 3, 45 e 48 del Codice degli Appalti.
 

Definizione di A.T.I.

Per Associazione Temporanea di Imprese, o Raggruppamento Temporaneo di Imprese, spesso indicate con gli acronimi A.T.I. o R.T.I., si intende una forma giuridica nella quale più imprese si riuniscono temporaneamente per partecipare, tutte insieme, alla realizzazione di un progetto specifico.
 

Lo scopo: partecipare agli appalti

Lo scopo dell'A.T.I. è frequentemente quello di strumento per partecipare all'assegnazione di appalti, in particolare quelli pubblici.
 
I vantaggi di questo tipo di aggregazione sono diversi.
  • Per le imprese di dimensioni medio-piccole, l'aggregazione apre la possibilità di partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate.
  • Per le imprese di grandi dimensioni, l'aggregazione consente di unire alla propria struttura quella di aziende specializzate in particolari settori di intervento, inerenti l’appalto del quale fossero assegnatarie, in grado di svolgere parti dell'opera per le quali esse potrebbero non possedere conoscenze, mezzi e strutture adatte.
 

Funzione della capogruppo e relazione con gli altri soggetti

In tutte le A.T.I. la particolare organizzazione fra imprese si caratterizza per la presenza di un’impresa "capogruppo” alla quale i vari soggetti partecipanti conferiscono un mandato collettivo, con rappresentanza a titolo gratuito, con lo scopo di rappresentarle in tutte le fasi di partecipazione alla gara di appalto e nella successiva fase di aggiudicazione.
  • l’A.T.I. non costituisce una particolare figura giuridica a sé stante, né porta alla costituzione di un nuovo soggetto.
Essa si basa sul conferimento di un mandato collettivo speciale alla impresa capogruppo, da parte delle altre, valevole specificatamente per l'opera da compiere, nonché rappresentanza di fronte all’ appaltante.
  • Il mandato non determina la nascita di una organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti.
Ognuno di loro conserva infatti la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
 

A.T.I. Orizzontale, Verticale e Mista

Le A.T.I. possono essere di tre tipi in funzione dei soggetti partecipanti e dei lavori da eseguire oggetto di appalto.
Tralasciando la A.T.I. Mista, che è poco diffusa e riservata ad appalti di grandi opere, quelle di più larga diffusione sono le A.T.I. Orizzontali e quelle Verticali.
 
  1. A.T. I. OrizzontaleQuesta associazione si crea fra soggetti che operano nello stesso settore o settori omogenei per lavori NON SCORPORABILI, come tali non ripartibili in capo alle singole imprese partecipanti. La prassi vuole che la società capogruppo abbia la qualificazione prevalente, categoria e classifica con attestazione S.O.A., e abbia la capacità finanziaria e tecnica non inferiore al 50% dell'intero valore dei lavori indicati nel capitolato oggetto della gara di appalto. Tutti i soggetti economici della A.T.I. Orizzontale hanno una responsabilità solidale nel caso di contestazioni da parte del committente. 
  2. A.T.I. Verticale
    A differenza dell’A.T.I. Orizzontale, questo tipo di associazione temporanea si crea nel caso in cui i lavori da eseguirsi SIANO SCORPORABILI. La prassi, anche in questo caso, vuole che la società capogruppo abbia la qualificazione, con attestazione S.O.A., in relazione alla tipologia prevalente dei lavori da svolgere e possieda la capacità di realizzare detti lavori. Agli altri soggetti dell’A.T.I. sono riservati i lavori scorporabili, diversi da quelli appartenenti alla categoria prevalente. Nelle A.T.I. Verticali, pertanto, le imprese partecipanti hanno differenti specializzazioni in diversi settori. Questa diversità di competenze tecniche si fonde attraverso la cooperazione. In altre parole, quando i lavori richiedono l'intervento specializzato in diversi settori, ogni impresa porterà a termine la propria attività attraverso l'organizzazione di sua competenza. In questi casi la capogruppo svolgerà una funzione di coordinamento e di controllo di gestione affinché siano rispettati i termini contrattuali. In genere la capogruppo s'impegnerà, con l'appaltante, a eseguire i lavori prevalenti. In questo tipo associativo ogni soggetto è direttamente responsabile per i lavori eseguiti, mentre la capogruppo ha la responsabilità per l'esecuzione dell'intera opera oggetto del contratto di appalto.
 

Atto costitutivo e rapporti interni

1- Non modificabilità dei soggetti


Bisogna tener presente che, nel caso di assegnazione, gli appaltanti, in particolare quelli pubblici, per prassi consolidata escludono la possibilità di modificare la composizione del soggetto economico collettivo aggiudicatario.
Tuttavia, nel bandi o nel disciplinare di gara, possono esservi deroghe a questo principio base.
Quando un soggetto facente parti dell’A.T.I. non fosse più in grado di terminare un lavoro di sua competenza, dovrà intervenire la società capogruppo, che lo potrà fare secondo due modalità alternative:
  1. Sostituire il soggetto, oppure, in alternativa
  2. Ripartire il lavoro non più eseguibile sugli altri soggetti appartenenti all’associazione.
 

2- Oggetto


L'oggetto dell’attività di un’A.T.I. è quello di partecipare a una gara di appalto e stipulare il contratto nel caso di assegnazione e, conseguentemente, eseguire i lavori.
 

3- Durata


La durata di un’A.T.I. va dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da farsi davanti a un Notaio, fino all’accettazione, da parte dell’appaltante, dei lavori compiuti, compresi i tempi per la chiusura delle partite contabili.
Tuttavia, per volontà espressa dei partecipanti dell’A.T.I., la durata può essere in funzione di un tempo prolungato e, in questo modo, chiuso un appalto, si potrà avere la possibilità di gareggiare per un altro con la stessa associazione.
 

4- I Rapporti Interni


Un tema importante, parlando delle A.T.I., è l'organizzazione del loro lavoro.
Infatti ogni soggetto partecipante, essendo autonomo, ha una propria struttura e tecnici che, a volte, entrano in conflitto fra loro.
In questi casi è l’impresa capogruppo che deve intervenire con autorevolezza e far ragionare i contendenti, per il bene comune.
 

5- Responsabilità verso l’appaltante e i lavoratori in termini di sicurezza


Nelle A.T.I. un altro tema importante è quello della responsabilità verso l’appaltante e i lavoratori in tema di sicurezza, obblighi retributivi e contributivi, della singola impresa inadempiente.
Ad esempio, cosa succederebbe se su dieci soggetti partecipanti all’A.T.I., uno solo fosse inadempiente?
In questo caso, come in altri simili, l’appaltante potrà sospendere i pagamenti in favore dell’A.T.I., fino alla soluzione positiva della questione grazie all’intervento della capogruppo.
Dunque, la capogruppo ha un ruolo importante e deve essere in grado di risolvere ogni eventuale imprevisto.
In ogni caso, tutti i soggetti che partecipano ad una associazione temporanea devono essere in possesso dei requisiti generali, essere in regola con i versamenti contributivi, così come risulta dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e fiscali.
 

Fatturazione

Si è detto che il rapporto di mandato, che caratterizza l’A.T.I., non determina di per sé l’organizzazione o l’associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, contributivi e del lavoro, e così via.
 
Parlando di chi deve fatturare, in un’A.T.I., le proprie prestazioni all’appaltante, occorre distinguere la tipologia delle opere appaltate:
  • Se l’opera è frazionabile in parti distinte, eseguibili autonomamente da ciascuna impresa raggruppata (come nel caso di A.T.I. Verticale), l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che ogni impresa è tenuta a fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione dei lavori di propria competenza.
  • Se oggetto dell’appalto è invece un’opera indivisibile e le imprese raggruppate agiscono nell’esecuzione in modo unitario ed indistinto (come generalmente avviene nel caso di A.T.I. Orizzontale), l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che l’A.T.I. deve essere considerata autonomo soggetto IVA e quindi la fatturazione di tutto il corrispettivo dovrà avvenire in capo all’impresa capogruppo.
 
Resta comunque fermo che l’appaltante, in virtù del mandato speciale con rappresentanza, conferito alla capogruppo dalle altre imprese partecipanti all’A.T.I., deve relazionarsi solo con quest’ultima, restando pertanto del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo.
 
Conseguentemente i pagamenti, pur in presenza di fatturazioni separate da parte degli associati, andranno effettuati esclusivamente alla capogruppo.
 
 

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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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