Agevolazioni da Legge di Bilancio 2021: cosa si può fare SUBITO


Legge di Bilancio 2021: buoni propositi oppure qualcosa si può fare?

Il disegno di Legge di Bilancio 2021 prevede un aumento della misura del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi.
Potranno beneficiare del maggior credito gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020.
 

La Legge di Bilancio non è ancora approvata, ma si forma in autunno

La Legge di Bilancio non è ancora stata approvata, ma - come ogni autunno - anche quest’anno siamo nel pieno dell’iter di sua formazione.
Una volta che il testo della Manovra supererà l’esame della Camera e del Senato, l’approvazione dovrà avvenire entro fine anno, per entrare in vigore dal 1 Gennaio 2021.
 

La palestra del clientelismo

Come ho già avuto modo di scrivere in un precedente articolo nel Blog LA MOSSA GIUSTA, dal titolo L’ultima trovata dello Stato per non pagare i propri debiti, La legge di Bilancio è un carrozzone destinato ad accogliere, fino al giorno di approvazione, tutto e il contrario di tutto.
Chiunque, ma veramente chiunque, possa vantare un qualche appoggio parlamentare, può cercare, in questo periodo, di farlo valere “pro domo sua”, inserendo emendamenti a favore di qualunque categoria di soggetti che possano per lui rappresentare un bacino di voti.
Se pensavamo che con i vari decreti varati nella primavera ed estate scorse avessimo raschiato il fondo del barile del clientelismo (bonus vacanze, bonus badanti, … fino all’insuperabile bonus monopattino) siamo degli illusi.
È la Legge di Bilancio la vera palestra per amministratori e politici che non hanno alcuna idea del bene comune, ma unicamente quella del tornaconto personale.
 

Cosa accade una volta che la Legge di Bilancio viene approvata?

Siamo solo all’inizio.
La Legge di Bilancio è, in pratica, un contenitore pieno unicamente di propositi, fatta per accontentare tutti, promettere l’impossibile e proprio per questo senza dire alcunché su come mantenere le promesse fatte.
Con il nulla che ha dentro si affloscerebbe come un sacco vuoto se non potesse contare su due stampelle.
Due fratellini che la sorreggono ed hanno ciascuno un nome:
1- Collegato Fiscale.
2- Decreto Milleproroghe.
 

Regole, soldi e norme “ad personam”

Il Collegato Fiscale definisce le nuove regole, i nuovi adempimenti, in una parola le norme necessarie a generare il gettito fiscale che la Legge di Bilancio ha solo promesso di poter garantire, per sostenere le spese connesse agli impegni assunti.
 
Il Decreto Milleproroghe è, invece, una specie di pattumiera dove finisce tutto quello che non ha trovato posto nella Legge di Bilancio.
Nel Milleproroghe c’è spazio per norme “ad personam” o a vantaggio di determinate categorie di soggetti, norme talmente indegne che, per decenza, non potrebbero avere visibilità nei documenti di rango superiore.
Nei meandri del Milleproroghe esse possono invece nascondersi, letteralmente “imboscarsi”, rimanendo invisibili, per manifestarsi unicamente quando verrà il loro momento.
 

Si deve attendere febbraio 2021 per vederci chiaro

L’iter di formazione ed approvazione della Legge di Bilancio si potrà quindi dire concluso solo con l’approvazione del Milleproroghe e cioè verso la fine di Febbraio del 2021.
Prima di allora ogni cosa scritta nella Legge di Bilancio può essere modificata, integrata, eliminata, aggiunta, riscritta.
 

Notizie per informare e notizie per fare sensazione

Come mai allora i giornali non fanno che parlare di norme che entreranno nella Legge di Bilancio dandole quasi per scontate?
I giornali, i notiziari, anche online, devono fare audience.
Le informazioni che danno non sono mai attendibili, perché le notizie che diffondono sono manipolate proprio in funzione dell’ottenimento di maggiori indici di ascolto e maggior numero di copie vendute.
Sono, a volte, i media stessi a creare le notizie e a diffonderle, invece di prestare attenzione e dare risalto a quelle vere, la cui diffusione sarebbe invece utile e doverosa, in un sistema di informazione sano.
 

Serve parlare ora della Legge di Bilancio?

Sembrerebbe inutile parlare ora di norme che, pur proposte come probabili, potrebbero essere alla fine assenti o profondamente modificate nella Legge di Bilancio una volta approvata.
Su quali ipotetici vantaggi è opportuno concentrarsi?
La Legge di Bilancio è un contenitore pieno di propositi, ma non si può escludere che il Collegato fiscale e il Decreto Milleproroghe non ne salvino alcuni (anzi, normalmente è così).
Se allora nella bozza di bilancio (tale fino al 31 Dicembre) si intravvedesse una norma che potesse essere di favore, sarebbe il caso di prestarvi attenzione, nella speranza che essa risulti alla fine confermata.
Tanto più se la norma in questione prevede dei comportamenti da porre in essere fin d’ora per poter godere poi dei vantaggi promessi.
 

Credito d’Imposta maggiorato per investimenti in beni materiali e immateriali

La bozza della Legge di Bilancio 2021 prevede che le imprese che effettuano investimenti:
  • in beni materiali e immateriali;
  • nel periodo compreso dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
  • possano beneficiare di un credito d’imposta maggiorato rispetto a quello previsto dalla Legge di Bilancio precedente,
  • credito, che, nel caso di investimenti in beni Industria 4.0, potrà arrivare al 50% delle spese sostenute.
 

Se la misura venisse confermata varrebbe per chi si attiva DA ADESSO

Si tratta quindi di una misura (laddove la medesima dovesse essere confermata nella versione finale della legge di Bilancio 2021), in vigore da subito visto che il periodo validità è già iniziato, permettendo di beneficiare da subito delle nuove percentuali del credito d’imposta, ovvero già con riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, effettuati nel corso del 2020.
 

Su quali ipotetici vantaggi è opportuno concentrarsi?

Allora è il caso di vedere nel dettaglio l’agevolazione sperando in una sua conferma finale?
Direi di sì, cercando di sintetizzare il più possibile.
La norma riprende quella già esistente (introdotta con la finanziaria dell’anno scorso), prevedendo un potenziamento delle agevolazioni (sotto forma di credito di imposta) già previste e riconosciute a fronte della spesa sostenuta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, distinguendo tra quelli rientranti e quelli non rientranti in Industria 4.0 (questi ultimi caratterizzati da elevati livelli di innovazione tecnologica).
 

Credito d’imposta beni materiali strumentali nuovi
NON RIENTRANTI tra quelli “Industria 4.0”

La normativa attualmente in vigore prevede, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il riconoscimento di un credito d’imposta, il cui ammontare varia a seconda dei beni acquistati.
In particolare con riferimento agli investimenti in beni materiali diversi da quelli Industria 4.0, la misura del credito d’imposta è del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro.
 
La bozza della Legge di Bilancio eleva la misura del credito di imposta per investimenti di questo tipo, rimodulandola:
  • 10% del costo, se l’investimento è effettuato dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, ma a condizione che il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e gli sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito;
  • 6% del costo, se l’investimento è effettuato dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e gli sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
  • Il credito di imposta, nel rispetto delle regole generali per la sua formazione, si eleva al 15% del costo per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici, destinati alla realizzazione dello smart working.
Quanto sopra entro il limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro.
 

Credito d’imposta beni materiali strumentali nuovi
RIENTRANTI tra quelli “Industria 4.0”

La bozza della Legge di Bilancio 2021 rimodula, anche in questo caso in aumento, la misura del credito sulle spese sostenute per il loro acquisto:
  • 50% del costo, per la quota di investimenti fino a euro 2,5 milioni;
  • 30% per la quota di investimenti compresa tra euro 2,5 e euro 10 milioni;
  • 10% per la quota di investimenti superiori a euro 10 milioni.
Il tutto entro il limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di Euro e a patto che tali investimenti:
  • siano effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022,
  • ma a condizione che entro il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e gli sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
  • Analogamente per gli investimenti che siano invece effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, ma a condizione che il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e gli sia stato corrisposto un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo pattuito.
 

Tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021: attenzione!

Il periodo compreso tra il 16 Novembre ed il 31 Dicembre 2021 appare determinante.
A decorrere dal 16 novembre, qualora la norma venisse approvata in via definitiva, sarebbe infatti possibile beneficiare di un credito d’imposta maggiore.
Se la misura compresa nella bozza della Legge di Bilancio venisse confermata, gli acquisti effettuati dal 16 Novembre 2020 godranno già da subito di un credito di imposta maggiore, ovvero quello previsto dalla nuova Legge di Bilancio, in luogo di quello minore viceversa previsto dalla normativa attualmente in vigore.
 

Quali condizioni rispettare per godere dell’agevolazione maggiorata?

Quali sono le condizioni da rispettare perché un acquisto possa ritenersi “effettuato” nel periodo caratterizzato dalla maggiore agevolazione?

Quello che occorre determinare con certezza è il momento di effettuazione dell’operazione.
È il caso di descrivere “il momento di effettuazione di una operazione” richiamandosi a delle situazioni tipiche che più frequentemente si presentano.
 

Contratto di acquisto

In questo caso, tipicamente, l’operazione si considera “effettuata” alla data della consegna o spedizione del bene.
Se, per esempio, a fronte di un ordine di acquisto pari a Euro 200.000, effettuato nel mese di gennaio 2020, la consegna del bene fosse avvenuta in data 15 luglio 2020, l’impresa avrebbe maturato un credito d’imposta nella misura di euro 12.000, determinato secondo le regole attuali.
Ma se solo la consegna del bene potesse essere posticipata a dopo il 16 novembre 2020, l’ammontare del credito d’imposta diventerebbe pari a euro 20.000, ovvero determinato nella misura prevista dalla bozza della Legge di Bilancio, ovviamente in ipotesi di assenza di modifiche della norma in sede di conversione in legge.
In termini operativi, quindi, sarebbe opportuno, al fine di poter massimizzare il beneficio fiscale rinvenibile dall’investimento effettuato, rinviare la consegna dei beni, accordandosi in questo senso con il fornitore.
 

Contratto di leasing

Per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, il momento di effettuazione dell’investimento coincide con quello in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Qualora il contratto sia subordinato a un preventivo collaudo del bene consegnato, rileva la data della dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
L’acquisizione in proprietà del bene, a seguito di eventuale successivo riscatto, non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.
Anche in questo caso vale quanto detto in precedenza ovvero spostare il momento della consegna o la data del collaudo dopo il 16 Novembre 2020.
 

Contratto di appalto

Per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, il momento di “effettuazione” dell’operazione coincide con quello ultimazione della prestazione.
Se l’appalto prevede degli “stati di avanzamento lavori (SAL)” il momento di effettuazione” dell’operazione coincide con quello di ultimazione dei singoli SAL.
Esattamente come sopra sarebbe il caso di spostare il momento di ultimazione della prestazione o il completamento del SAL a dopo il 16 Novembre 2020, così da godere del maggior credito, come previsto dalla bozza di Legge di Bilancio 2021.
 

Beni costruiti in economia

Per beni costruiti in economia (ovvero direttamente dall’ impresa utilizzatrice), i costi oggetto di agevolazione sono quelli sostenuti nel periodo agevolato.
Per quanto riguarda questi ultimi non sarà un problema dimostrarne l’ultimazione dopo la data del 16 Novembre.
 

Un caso particolare

Un caso particolare potrebbe riguardare i beni Industria 4.0, che fossero stati acquistati, ad esempio, nel mese di Gennaio 2020, consegnati nel mese di Settembre 2020, ma non ancora interconnessi al sistema aziendale.
Se tale interconnessione potesse avvenire dopo il 16 Novembre 2020 allora si potrebbe beneficiare dell’aliquota del 50% (in luogo di quella del 40%) nella quantificazione della misura del credito d’imposta.
 

Tra cronaca, notizie e audience come discernere la vera norma?

Prima di approdare in Gazzetta Ufficiale, la Legge di Bilancio si presenterà sotto forma di decine di bozze, rettifiche di bozze, testi definitivi di bozze, dichiarazioni, promesse, che la stampa puntualmente riporterà come fossero “oro colato”, in nome di una distorta visione di ciò che è notizia, specie se di natura economico-finanziaria.
Infatti, come si è detto, la Legge di Bilancio subirà, nel suo percorso di definizione, centinaia di aggiustamenti per cercare di conciliare tutto e il contrario di tutto.
Ci si troverà, quindi, in presenza di decine e decine di versioni della norma, rispetto alle quali la domanda che sorgerà spontanea sarà: “…ma starò leggendo la versione giusta?”.
 
Una volta si insegnava nelle Aule Universitarie che le normative, specie quelle fiscali, dovevano essere divulgate solo nel loro testo definitivo, per evitare che qualunque categoria si sentisse coinvolta o esclusa dal provvedimento e procedesse a pressioni, contestazioni, richieste di modifica, etc.
 
Alla prova dei fatti, visto che, per motivi propagandistici, questo principio è stato abbandonato da decenni, bisogna porre estrema attenzione a non farsi ingannare, stando attenti a distinguere le informazioni corrette da quelle unicamente mirate a generare indici di ascolto.
Si tratterà, come ogni anno, di destreggiarsi in un vero ginepraio e il consiglio migliore è sempre quello di restarne fuori, attendendo le versioni definitive e confrontandosi sempre col proprio professionista di riferimento.

 
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© Questo articolo, a firma di Attilio Sartori, è apparso per la prima volta sul Blog LA MOSSA GIUSTA.
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