Obbligo di tracciabilità per i pagamenti ai dipendenti
Una recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (n. 473 del 22/03/2021), ci dà l’occasione di porre nuovamente l’attenzione sugli obblighi che dal 1° Luglio 2018 riguardano la tracciabilità dei pagamenti ai dipendenti per le retribuzioni e per ogni anticipo delle stesse.
Quali sono le modalità di pagamento consentite dalla Legge?
bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
strumenti di pagamento elettronico
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Pagamento in danaro contante non consentito
Dal 01 Luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Come può il datore di lavoro comprovare l’avvenuto pagamento della retribuzione?
Il datore di lavoro è obbligato a conservare le ricevute di versamento effettuate, che dovranno essere messe a disposizione degli ispettori in sede di verifica.
Quanto sopra anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN (ricompresa tra gli “strumenti di pagamento elettronico”).
Cosa succede se manca la documentazione?
Le indicazioni dell’Ispettorato del lavoro ai loro ispettori, fanno sempre salva la possibilità di una valutazione, caso per caso, degli elementi acquisiti anche avviando verifiche presso gli Istituti di credito.
La dichiarazione del dipendente non basta a “salvare” il datore di lavoro
In assenza della prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca dei mezzi di pagamento usati, non sarà data alcuna rilevanza alla dichiarazione resa dal lavoratore che attesti di essere stato comunque pagato con gli strumenti di pagamento tracciabili previsti dalla legge e, quindi, non in contanti.
Sanzioni salate per gli inadempienti
La sanzione per non aver effettuato i pagamenti nelle modalità previste dalla legge, o per l’impossibilità di provare di averlo fatto, è piuttosto salata (da 1.000,00 a 5.000,00 euro) e prescinde dal numero di lavoratori interessati.
Il pagamento illecito, inoltre, comporterà l’applicazione di tante sanzioni quante saranno le mensilità pagate in maniera non corretta.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte e in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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