LA PATENTE A PUNTI PER OPERARE NEI CANTIERI
SI PARTE DAL 1 OTTOBRE 2024
Prime indicazioni
A seguito dell’emanazione della circolare dell’Ispettorato Nazionale n.4 del 23 settembre 2024, siamo in grado di dare una prima sintesi delle indicazioni operative previste per l’ottenimento della cosiddetta Patente a Punti nei cantieri temporanei e mobili.
La disciplina è contenuta nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e nel nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024.
COSA PREVEDE LA NUOVA NORMATIVA
A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
CHI SONO I SOGGETTI TENUTI AL POSSESSO DELLA PATENTE
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, LE IMPRESE – non necessariamente qualificabili come imprese edili – E I LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO “FISICAMENTE” NEI CANTIERI.
Si sottolinea che l’obbligo coinvolge non solo le attività edili in senso stretto ma anche opere stradali; ferroviarie; idrauliche; marittime ed idroelettriche oltre le parti strutturali delle linee e degli impianti elettrici.
Inoltre, l’obbligo coinvolge anche tutte le attività connesse alle opere che devono essere realizzate nei cantieri.
CHI SONO I SOGGETTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI AVERE LA PATENTE A CREDITI
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Sono inoltre esclusi coloro che sono in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
COME SI OTTIENE LA PATENTE A PUNTI?
L’istanza per ottenere la patente a punti deve essere presentata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizzando i canali telematici messi a disposizione nel Portale dello stesso Ispettorato a partire dal 1 Ottobre 2024.
QUALI SONO I SOGGETTI CHE POSSONO FARE L’ISTANZA?
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di
apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE ?
Questi i requisiti:
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”. A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori ( N.B. le società con solo soci operativi hanno l’obbligo del DVR)
Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.
TEMPI RISTRETTISSIMI PER ADEMPIERE!
La pubblicazione recentissima delle prime indicazioni da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro e l’accesso al portale telematico previsto solamente dal 1 ottobre, data di inizio dell’obbligo di essere in possesso della patente, renderà impossibile la presentazione della richiesta della patente secondo le linee indicate nella circolare.
È POSSIBILE PRESENTARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE VALIDA PER IL PRIMO MESE
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare un’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola il dichiarante a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
SANZIONI
In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, si applicano:
una sanzione amministrativa pari al 10% cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;
l’inibizione dallo svolgimento dell’attività lavorativa;
l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
IL SISTEMA DEI CREDITI
Una volta rilasciata la patente, il funzionamento sarà analogo a quello della patente di guida ed in caso di specifiche violazioni il titolare della patente subirà una decurtazione dei crediti.
DOTAZIONE INIZIALE DEI CREDITI
Si partirà da una dotazione iniziale di 30 crediti, ma si potrà arrivare ad averne fino a 100 in base a diversi fattori come ad esempio:
la storicità dell’impresa ( anni di iscrizione alla Camera di Commercio)
assenza di decurtazioni ( come per la patente di guida: 1 credito ogni due anni senza violazioni)
investimenti in sicurezza ( per attività o investimenti specifici)
DECURTAZIONE DEI CREDITI
Sono previste decurtazioni dei crediti per violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro ( esempio mancata elaborazione del DVR o mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale).
SOSPENSIONE DELLA PATENTE
È prevista la sospensione della patente fino a 12 mesi in caso di responsabilità del titolare per infortuni gravi o mortali.
È prevista la revoca della patente in caso di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti.
COME SI RECUPERANO I CREDITI
I crediti decurtati saranno recuperabili attraverso l’adempimento di obblighi formativi o investimenti nell’ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro:
Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che mancano molti chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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