Obblighi dell'impresa utilizzatrice nei contratti di somministrazione


Obblighi dell’impresa utilizzatrice nei contratti di somministrazione del lavoro

La stipula di un contratto di somministrazione pone, a carico dell’impresa utilizzatrice, alcuni precisi obblighi che qui riassumiamo brevemente.
Naturalmente facciamo riferimento all’avvenuta stipula del contratto di somministrazione, ritenendo che le norme, i requisiti e i divieti per l’accesso a questa tipologia di lavoro dipendente, siano stati già completamente presi in considerazione al momento della stipula del contratto con l’agenzia di somministrazione.
 

Obbligo di informazione e formazione sui rischi lavorativi e ambientali

È posto a carico del somministratore l’obbligo di informazione sui rischi per la sicurezza del lavoratore e gli obblighi formativi sui macchinari in uso.
All’utilizzatore è posto il compito di provvedere, nei confronti del lavoratore somministrato, a tutti gli obblighi di sicurezza cui è tenuto per i propri dipendenti.
L’attribuzione degli obblighi di sicurezza a carico dell’utilizzatore, nei termini di cui sopra, rende quest’ultimo responsabile di ogni infortunio che si verifichi durante la prestazione lavorativa da lui diretta.
 

Annotazione nel libro unico del lavoro

Il datore di lavoro che utilizza personale in somministrazione deve riportare nel Libro Unico del Lavoro i lavoratori somministrati che operano presso la propria realtà aziendale limitandosi ad annotare i soli dati identificativi del lavoratore:
  • nome
  • cognome
  • residenza
  • codice fiscale
  • qualifica
  • livello di inquadramento contrattuale
  • nominativo dell’agenzia di somministrazione.
Sarà quindi sempre necessario segnalare tempestivamente allo Studio i dati dei lavoratori somministrati al fine di poter adempiere all’obbligo previsto nel caso di:
  1. Assunzione di ogni lavoratore somministrato.
  2. Proroga o cessazione del contratto di somministrazione per ogni lavoratore.
 
Segnaliamo anche che, per alcune tipologie di agevolazioni contributive, l’incremento occupazionale netto, che dà diritto all’agevolazione, può essere composto anche sommando il numero dei lavoratori presenti in somministrazione.
Pertanto, qualora non fosse al corrente dei dati relativi ai lavoratori in somministrazione, lo Studio, non sarà in grado di effettuare in maniera corretta le verifiche richieste.
 

Obbligo di informazione dei posti vacanti

L’azienda utilizzatrice è obbligata a informare i lavoratori somministrati dei posti vacanti anche mediante un avviso generale affisso nella bacheca aziendale (art. 31 comma 3 D.Lgs. 81/2015). In caso di controllo, la mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250 a €. 1.250.
 

Obbligo di comunicazione elenco lavoratori somministrati ogni 12 mesi

L’azienda utilizzatrice è obbligata a comunicare, ogni 12 mesi, alle RSA o alla RSU o, in mancanza, agli organismi territoriali dei categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (CGIL, CISL e UIL):
  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi l’anno precedente
  • la durata degli stessi
  • e la qualifica dei lavoratori interessati (art. 36 comma 3 del D.Lgs. 81/2015).
In caso di controllo, la mancata comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250 a €. 1.250.
La comunicazione va effettuata entro il mese di gennaio per l’anno precedente.


 
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
 
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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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