Forse non tutti sanno che il documento di valutazione rischi deve prevedere anche la valutazione del rischio connesso al lavoro in particolari situazioni climatiche.
Anche lo stress termico ambientale deve essere, infatti, oggetto di particolare attenzione da parte del datore di lavoro, che deve individuare e adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie a prevenire il rischio infortunistico.
In generale ci si riferisce ai lavori all’aperto, soprattutto in edilizia, in agricoltura , nei comparti estrattivi, marittimo-balneare e logistica che in questi giorni di caldo estremo, sono interessati da condizioni maggiormente disagiate per gli addetti.
Ma sono da valutare attentamente anche le molte condizioni lavorative che pur non essendo svolte all’aperto, comportano maggiori disagi fisici a causa delle condizioni climatiche.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato da qualche anno una circolare per i propri Ispettori per la vigilanza su questo particolare aspetto relativo alle condizioni di lavoro, per le quali il datore di lavoro deve avere effettuato la specifica valutazione del rischio con relativa formazione dei lavoratori.
Per l'indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l'individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento anche alle linee guida messe a disposizione dall’Inail oltre alle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.
È consigliato, comunque, rivolgersi al professionista che segue l’azienda per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La mancanza della valutazione del rischio comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie alla prevenzione del rischio da calore.
Sul portale Worklimate (www.worklimate.it) realizzato da INAIL e CNR-Ibe (Istituto per la BioEconomia), sono disponibili strumenti operativi avanzati per la valutazione del rischio da calore:
Questi strumenti sono pensati per aiutare le imprese a pianificare in anticipo l’attività lavorativa, soprattutto in contesti ad alto rischio.
Rimane ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.
Si considerano elevate le temperature superiori ai 35/40 gradi che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.