Nuove norme anti Covid-19 negli ambienti di lavoro
Nella pandemia siamo tutti responsabili, ma il datore di lavoro lo è di più
In questo periodo di pandemia, tutti, in senso generale, siamo chiamati ad avere il massimo rispetto delle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19, adottando comportamenti responsabili per evitare il contagio per se stessi e per gli altri, ma il datore di lavoro deve ricordare il suo personale obbligo di dare direttive opportune per contrastare la possibilità del contagio all’interno della propria azienda e di vigilare con tutti i mezzi possibili affinché le direttive impartite siano osservate.
La posta in gioco, in questo caso è molto alta: la salute di chi lavora e ha rapporti con la propria azienda.
Non possiamo dimenticare che la responsabilità per comportamenti non conformi alle norme da parte dei dipendenti, in prima battuta ricade sempre e comunque sul datore di lavoro, fatta salva la possibilità per lo stesso di dimostrare di aver messo in atto tutte le misure necessarie e aver vigilato perché fossero osservate.
Un aiuto importante per il datore di lavoro: il Medico aziendale competente
È fondamentale, quindi, che il datore di lavoro mantenga sempre uno stretto contatto col Medico aziendale competente, che lo potrà senz’altro aiutare a risolvere le problematiche pratiche che si dovessero verificare all’interno dell’azienda, consigliandolo e indirizzandolo nelle decisioni da pendere.
Due nuovi documenti che aiuteranno il datore di lavoro
Nella stessa ottica di aiuto al datore di lavoro, devono essere accolti anche i due importanti documenti che sono stati appena emanati: essi dovranno essere conosciuti e utilizzati per dipanare i dubbi sulle tante situazioni che, purtroppo continuamente, si verificano in azienda.
Si tratta:
della Circolare del Ministero della Salute (n. 15127/2021) riguardante la riammissione in servizio dopo una malattia da Covid-19
del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro.
L’importanza della figura e delle funzioni del Medico competente è chiaramente evidente nelle indicazioni del Ministero della Salute per la riammissione in servizio dei dipendenti assenti per aver contratto il virus o che siano stati a stretto contatto con persona positiva.
Sarà proprio il Medico competente che dovrà procedere alla visita medica di idoneità, prima della riammissione in servizio, successivamente alla malattia da Covid-19 con ricovero ospedaliero.
Sarà sempre al Medico competente che il dipendente dovrà far pervenire, nei casi previsti, la certificazione di avvenuta negativizzazione dei test antigenici e molecolari.
Importanti prescrizioni per ogni situazione
La circolare del Ministero della Salute, fornisce importanti prescrizioni sui comportamenti da tenere riguardo alle eventuali distinte e diverse circostanze che si possano verificare per la riammissione di:
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Lavoratori positivi sintomatici
Lavoratori positivi asintomatici
Lavoratori positivi a lungo termine
Lavoratore contatto stretto asintomatico
PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Anche quest’altro documento deve essere visto come un aiuto importante per il datore di lavoro.
Si tratta di un aggiornamento delle norme che già erano state emanate nei precedenti Protocolli e nelle direttive del Ministero della Salute.
Chi non si adegua rischia grosso
Occorre subito sottolineare che chi non assicuri adeguati livelli di protezione negli ambienti di lavoro, non seguendo le indicazioni contenute nel Protocollo, rischia la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Le norme… per essere “a norma”
Il Protocollo aggiorna le norme che erano già in vigore e fornisce al datore di lavoro una precisa indicazione sugli adeguati comportamenti e attività da predisporre per il contrasto e contenimento della pandemia.
Il ruolo del Medico competente diventa centrale
Il Protocollo, oltre ad aggiornare le norme già in vigore, pone l’accento sul ruolo del Medico competente che, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di sua pertinenza, può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio e può aiutare il datore di lavoro nella informazione e formazione dei lavoratori al fine di evitare il contagio.
Il Medico competente è inoltre chiamato a porre in atto la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili o suggerire strategie di monitoraggio con test o screening, se utili al contenimento del virus.
Preferibile lo Smart Working?
Ancora una volta, viene sottolineata l’importanza, ove possibile, di una riorganizzazione aziendale che consenta, in tutto o in parte, lo smart working.
Mascherina sempre obbligatoria
Fatta sempre salva la distanza interpersonale, sia negli spazi chiusi che all’aperto, deve essere sempre indossata la mascherina. L’uso della mascherina non è richiesto e necessario solamente per le attività che vengono svolte in condizione di isolamento.
Questa nuova norma è più restrittiva rispetto alle precedenti che prevedevano l’obbligo di mascherina solo per mansioni comportanti l’impossibilità del mantenimento della distanza interpersonale.
Attenzione alle trasferte!
Le trasferte sono possibili previa valutazione dell’andamento epidemiologico nelle sedi di destinazione da parte del datore di lavoro in collaborazione col Medico competente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Vietate le riunioni in presenza
Fatti salvi i casi di necessità e urgenza, non sono ancora consentite le riunioni in presenza.
Vale la pena di leggere con attenzione il PROTOCOLLO CONDIVISO
È essenziale che il datore di lavoro valuti attentamente le norme contenute nel Protocollo per la possibilità di sospensione dell’attività nel caso non sia in regola.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in prima linea per i controlli
Lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro ha già posto in essere una check list che si basa anche sulle nuove norme che qui abbiamo trattato e che gli Ispettori dovranno seguire per la valutazione delle condizioni di sicurezza in azienda.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte e in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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