Nuove restrizioni più severe tra il 15 marzo e il 6 aprile, congedi con efficacia retroattiva
Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62 è stato pubblicato il D.L. 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.
Il provvedimento dispone nuove e più severe restrizioni per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 e prevede, con efficacia retroattiva e fino al 30 giugno 2021, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti, di bonus baby sitter e del lavoro agile, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli.
Riportiamo di seguito le principali novità introdotte.
MISURE PER CONTENERE E CONTRASTARE L’EMERGENZA (ART. 1)
INTERVENTI DI SOSTEGNO AI GENITORI DI FIGLI IN DAD (ART.2)
Lavoro agile e/o congedo in funzione dell’età del figlio
Gli interventi di sostegno ai genitori, previsti dall’art. 2, sono diversi a seconda dell’età dei figli.
GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 16 ANNI LAVORO AGILE
Alternativamente all’altro genitore può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio;
della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Si decade dal diritto al compimento del 16° anno di età del figlio.
GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI MINORI DI 14 ANNI CONGEDI
Se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile e sempre alternativamente all’altro genitore è ammessa l’astensione dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio,
della quarantena del figlio.
Durante il periodo di sospensione è riconosciuta, in sostituzione della retribuzione e con copertura da contribuzione figurativa, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (art. 23, D. Lgs n. 151/2001), nei limiti delle risorse messe a disposizione.
GENITORE LAVORATORE DIPENDENTE CON FIGLI CONVIVENTI DI ETÀ COMPRESA FRA I 14 E I 16 ANNI CONGEDI
Anche per i figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
dell’infezione da Sars Covid-19 del figlio,
della quarantena del figlio.
In questo caso però senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Ad essi è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
GENITORI DI FIGLI DISABILI GRAVI LAVORO AGILE
Si ricorda che, fino al 30 giugno 2021, e anche in assenza degli accordi individuali, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave hanno diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e purché l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (art. 21 ter decreto Agosto).
CONGEDI
Il congedo indennizzato al 50% è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
PERIODO 1° GENNAIO 2021 – 12 MARZO 2021
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo Covid indennizzato al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
INCOMPATIBILITÀ
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby sitting salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.
CONVIVENZA
La convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente (Inps Circolari 116/2020 e 132/2020).
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità e che, a volte e in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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