Legge di Bilancio 2023: poche novità per il lavoro dipendente


Legge di Bilancio 2023: nessun nuovo bonus

La nuova Legge di bilancio per l’anno 2023 non ha portato molte novità in ordine ad agevolazioni o riduzione del cuneo fiscale per il lavoro dipendente.
Non ci saranno, per il momento, nuovi Bonus per sostenere le famiglie sui rincari delle bollette energetiche e, più in generale, dei prezzi.
 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO IN BUSTA PAGA

Come era stato già previsto per il 2022, è stato riproposto per il 2023, con aggiustamenti, lo sgravio contributivo per i lavoratori dipendenti:
per i periodi paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) è applicato un esonero pari al:

  • 2 % nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro;

  • 3 % nel caso di retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 1.923 euro.

Restano esclusi dallo sgravio i lavoratori domestici.
 

Le mensilità aggiuntive avranno lo stesso sgravio?

La retribuzione imponibile interessata allo sgravio è parametrata su base mensile per 13 mensilità.
Per la competenza del mese di dicembre, quindi, il limite mensile sarà maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.
L’esonero non si estende, invece, all’eventuale quattordicesima e quindi, nel mese di erogazione, questa mensilità aggiuntiva entrerà nell’imponibile mensile per la verifica ai fini della determinazione della soglia.
 

Cosa succede se i limiti saranno superati nel corso dei mesi?

L’esonero potrà essere fruito anche a singhiozzo.
Nel caso in cui, per effetto di lavoro straordinario o altre indennità percepite, la busta paga ecceda i limiti della retribuzione cui spetta l’esonero:

  • nel mese in cui la retribuzione imponibile non sarà superiore a 1.923 euro esso sarà riconosciuto nella misura del 3%;

  • nel mese in cui la retribuzione imponibile sarà, ad esempio, pari a 2.400 euro l’esonero spetterà al 2%.

Nessun esonero sarà invece riconosciuto nei mesi in cui la retribuzione imponibile sarà superiore a euro 2.692.
 

Lo sgravio porterà riduzioni effettive sul netto in busta paga?

Lo sgravio, pur riducendo i contributi a carico dipendente, fa venir meno l’onere deducibile per contributi obbligatori a carico dipendente, aumentando l’imponibile fiscale.
Conseguentemente, se da un lato il netto aumenterà in virtù della riduzione della trattenuta INPS, dall’altro l’aumento dell’imponibile fiscale determinerà un incremento della tassazione, riducendo in parte il beneficio.
 

Cosa succede per i lavoratori part-time con doppio lavoro?

Per i lavoratori part time con doppio lavoro la verifica della soglia dovrà essere effettuata distintamente da ogni singolo datore di lavoro senza sommare gli imponibili.
Pertanto, se per il primo datore di lavoro il lavoratore ha maturato 1.900 euro di imponibile mensile e per il secondo 2.300 euro, il primo datore di lavoro riconoscerà il 3%, il secondo il 2% di esonero.

 

INCENTIVI CONTRIBUTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Gli incentivi all’occupazione sono una riproposta di quanto già previsto negli anni precedenti e la loro applicazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE e alle successive circolari INPS.
 

1)    Esonero per l’assunzione a tempo indeterminato di under 36

È previsto un esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano ancora compiuto 36 anni e che non abbiano mai sottoscritto un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La misura dell’esonero contributivo è del 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo dell’importo di 8.000 euro annui.
Lo sgravio è previsto a favore dei datori di lavoro, che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
 

2)    Esonero contributivo per l’assunzione di donne

È esteso anche al 2023 lo sgravio relativo al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumano - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 - lavoratrici svantaggiate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.
Ai fini del diritto all’esonero contributivo le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per i tempi indeterminati e nel caso di trasformazione di contratto a termine in indeterminato.
 

3)    Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Dal 1 gennaio al 31 dicembre2023 ai datori di lavoro privati che assumano lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel medesimo periodo. 
 

CONGEDO PARENTALE

L’indennità dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese e fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione.
Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che abbiano terminato, successivamente al 31 dicembre 2022, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
 

LAVORO OCCASIONALE (voucher)

Novità, infine, per le prestazioni di lavoro occasionale, che, con diverse disposizioni nel corso del tempo, era stato limitato in modo drastico.
Fino allo scorso anno la disposizione vietava il contratto di prestazione occasionale agli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato, con una deroga per le imprese turistico-ricettive esercenti le attività di cui alla circolare Inps 103/2018.
Per tali realtà produttive, il limite saliva a otto dipendenti a tempo indeterminato con la possibilità, in compenso, di stipulare il contratto, come affermato dalla richiamata circolare dell’istituto di previdenza, esclusivamente con pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
La legge di bilancio rende ora uniforme il divieto da applicare a tutti gli utilizzatori, indistintamente, soltanto se occupano più di dieci dipendenti a tempo indeterminato.
È innalzato, inoltre, da 5.000 a 10.000 euro, il limite dei compensi che ciascun datore di lavoro (utilizzatore) potrà corrispondere nell’anno civile a tali prestatori di lavoro.
Resta fermo a 5.000 euro il compenso massimo che potrà essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile con riferimento alla totalità dei datori di lavoro (utilizzatori).
Per le prestazioni rese verso lo stesso utilizzatore il limite è confermato a 2.500 euro.

Limitatamente al comparto agricolo è stato introdotto un regime sperimentale per le attività stagionali.


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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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