Lavoratrici madri: benefici contributivi e nuovi limiti ai benefit


ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI
Lavoratrici con 3 o più figli

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è operativo l’esonero contributivo per le lavoratrici con 3 o più figli, escluse le lavoratrici domestiche, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto nella misura del 100% del contributo IVS a carico della lavoratrice, fino ad un massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile (euro 250,00 mensili) e, comunque, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane.
 

Lavoratrici con 2 figli

Per il solo anno 2024 l’esonero, nella misura del 100% del contributo IVS a carico della lavoratrice, è riconosciuto anche alle lavoratrici madri con due figli e comunque fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più giovane.
 

Obbligo di comunicazione della lavoratrice

Le lavoratrici interessate a beneficiare dell’esonero possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore, con un apposito modulo, il numero dei figli e i codici fiscali dei due, tre o più figli.
In alternativa, la lavoratrice può decidere di comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, attraverso un applicativo che sarà prossimamente approntato dall’Istituto.

 

FRINGE BENEFIT ESENTI PER L’ANNO 2024

Limitatamente all’anno 2024, la Legge di bilancio ha elevato la misura dei benefit esenti da imposizione e contribuzione.
I limiti annui di esenzione, originariamente previsti in €. 258,23, sono stati innalzati a €.1.000,00 per la generalità dei lavoratori e a €. 2.000,00 per lavoratori con figli a carico.
 

Cosa deve fare il lavoratore con figli

Per poter fruire dell’incremento a €. 2 000,00 il lavoratore deve dichiarare, con apposito modulo, di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli, altrimenti si renderà applicabile la misura base di mille euro.
 

Quali sono i benefit esenti

L’esenzione fiscale riguarda due ipotesi.

1)    beni ceduti e servizi prestati.
In questo caso il datore di lavoro non può erogare alcuna somma direttamente al lavoratore.
Ad esempio, la cessione dei benefit del carrello della spesa dovrà essere pagata direttamente dal datore di lavoro al cedente, senza alcun intervento del lavoratore. 
In ogni caso il datore di lavoro potrà consegnare i voucher che i lavoratori potranno utilizzare presso le strutture convenzionate, avendo riguardo al limite massimo previsto.

2)    Rimborso utenze, affitti e interessi su mutui prima casa
Si tratta di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
In tal caso le spese sostenute dal lavoratore possono formare oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro.
 

Quali devono essere i requisiti dei buoni spesa o buoni carburante?

Ricordiamo che i buoni spesa, possono essere offerti dal datore di lavoro sia in formato elettronico che cartaceo e devono rispettare queste caratteristiche:

  • devono riportare il nominativo del fruitore della prestazione, opera o servizio, anche nel caso in cui siano destinati al familiare del dipendente;
  • non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
  • devono riportare un valore nominale;
  • non possono essere monetizzati o ceduti a terzi.

 

Destinatari dei benefit

L’esenzione si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati (rientrano ad esempio anche i redditi dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori).
Questi benefit potranno essere riconosciuti (o rimborsati nei casi previsti) anche ad personam.
 

Attenzione ai limiti

Nel caso in cui i limiti annui (€. 1.000,00 o €. 2.000,00 per lavoratori con figli) vengano superati anche per 1 solo euro, l’intero importo concorrerà a formare il reddito imponibile contributivo e fiscale.
 

Informativa alle rappresentanze sindacali

Si segnala, infine, la previsione che impone ai datori di lavoro di provvedere all’attuazione della misura agevolativa previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie ove presenti.
Ove siano state costituite, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il riconoscimento dei benefit possa avvenire anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del periodo d’imposta agevolato.

 

Ricordiamo che quanto qui riportato non è che la sintesi delle novità che, in alcuni casi, mancano di chiarimenti da parte degli organismi preposti alla loro regolamentazione.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
 
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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella   Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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