Lavoratori autonomi occasionali: nuovi obblighi per le Imprese


Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?

Si tratta di quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, si obbligano a compiere, nei confronti di un committente e verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo quelli per i quali l’attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata
…Si tratta, in parole povere, di lavoratori senza Partita Iva…
 

Quali sono le nuove norme per la formalizzazione di questi rapporti?

Fino ad ora non c’erano particolari vincoli di formalizzazione per l’utilizzo di questa tipologia di prestazioni di lavoro, ma ora, nel decreto legge fisco-lavoro (D.L. 146/2021), due emendamenti approvati al Senato e, attualmente, in attesa di approvazione alla Camera, renderanno più difficile questa scelta.
Viene previsto infatti l'obbligo, in capo ai committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente.


Con quali modalità dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva di avvio dell’attività?

Le modalità pratiche, dopo la pubblicazione della norma in Gazzetta Ufficiale, saranno oggetto di specifiche indicazioni tecniche da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Si utilizzeranno, comunque, gli stessi canali e modalità operative previste per le comunicazioni effettuate al Ministero del Lavoro per le comunicazioni del lavoro “a chiamata”.


Quali sono i requisiti per il riconoscimento del lavoro autonomo occasionale?

I requisiti essenziali che dovrà avere un lavoratore autonomo occasionale saranno (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo):
  • mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
  • mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;
  • totale autonomia organizzativa;
  • decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;
  • nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;
  • professionalità medio/alta del collaboratore;
  • mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
  • occasionalità della prestazione (l’incarico affidato deve essere unico o, comunque, deve risultare obiettivamente saltuario).


Quali saranno le sanzioni?

Le sanzioni saranno di due tipi:
  1. una di tipo pecuniario
  2. e un’altra legata alla possibile sanzione di sospensione dell’attività lavorativa.


1.    SANZIONE PECUNIARIA

La mancata o ritardata comunicazione, circa l’avvio dell’attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500 a €. 2.500, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.


2.    SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA AZIENDALE

I lavoratori autonomi occasionali, trovati in azienda privi dei requisiti essenziali previsti dalla normativa di riferimento, saranno computati nella percentuale di lavoratori irregolari che, qualora raggiunga la percentuale del 10%, porterà all’emissione, da parte dell’ispettore del lavoro, del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.


Una norma per contrastare l’uso scorretto di questo contratto

È evidente, in questa nuova norma, il tentativo di contrastare l’utilizzo scorretto di questa forma contrattuale, la quale talvolta nasconde delle situazioni di effettiva subordinazione.

In attesa di avere chiare indicazioni sui nuovi adempimenti, non possiamo che ribadire una volta di più che i tentativi di contrastare gli abusi si sostanziano (inevitabilmente?) sulla moltiplicazione degli adempimenti a carico delle imprese.

 
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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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