pubblicato a dicembre 2021, nella Rubrica Impresa e Dipendenti, in cui si sono anticipate le nuove regole per la gestione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
Entrata in vigore della nuova normativa
La nuova normativa è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo 20 giorni, ha emanato le prime indicazioni utili al corretto adempimento dell’obbligo di comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale. L’obbligo della comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Ricordiamo: Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?
Si tratta di quei lavoratori che, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, si obbligano a compiere, nei confronti di un committente e verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo quelli per i quali l’attività è resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di un’attività professionalmente organizzata.
Si tratta, in parole povere, di lavoratori senza Partita Iva…
Quali sono i requisiti per il riconoscimento del lavoro autonomo occasionale?
I requisiti essenziali che dovrà avere un lavoratore autonomo occasionale saranno (elencazione a titolo esemplificativo e non esaustivo):
mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione;
mancanza di qualsiasi azione di coordinamento con il committente;
totale autonomia organizzativa;
decisione sui tempi e modi di esecuzione del lavoro;
nessun potere direttivo e organizzativo in capo al committente;
professionalità medio/alta del collaboratore;
mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;
occasionalità della prestazione.
N.B.: deve essere evidente la sporadicità della prestazione, l’indicazione della durata della prestazione per un periodo medio/lungo, determina l’assenza del requisito di lavoro occasionale.
Quali sono le nuove norme per la formalizzazione di questi rapporti?
Fino ad ora non c’erano particolari vincoli di formalizzazione per l’utilizzo di questa tipologia di prestazioni di lavoro, ma ora, con l’approvazione definitiva del decreto legge fisco-lavoro (D.L. 146/2021), questa scelta sarà più difficile a causa dei nuovi adempimenti.
Viene previsto infatti l'obbligo, in capo ai committenti, di comunicare l'avvio dell'attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.
La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all'Ispettorato del Lavoro, territorialmente competente.
Con quali modalità dovrà essere effettuata la comunicazione preventiva di avvio dell’attività?
Con la nota n. 29 dell’11/01/2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato le prime indicazioni operative per effettuare la nuova comunicazione preventiva.
A regime, l’unico canale di comunicazione sarà quello telematico, ma, in attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni la sua piattaforma telematica, per il momento si tratterà di inviare una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, che varia a seconda della provincia in cui sarà svolta la prestazione lavorativa (l’elenco degli indirizzi è allegato alla stessa nota dell’Ispettorato).
Cosa deve contenere la comunicazione?
L’e-mail dovrà contenere:
i dati del committente imprenditore (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
una sintetica descrizione dell’attività;
l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
la data di avvio delle prestazioni occasionali;
l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Inoltre, pur non essendo espressamente previsto, si potrà allegare all’e-mail, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Si potrà annullare o modificare la comunicazione effettuata?
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Attenzione ai rapporti di lavoro occasionale iniziati o in corso dalla data del 21/12/2021
Per i rapporti iniziati o in corso dalla data del 21/12/2021, si dovrà effettuare la comunicazione di cui sopra entro e non oltre il 18/01/2022.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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