Green Pass: pianificazione della verifica sui luoghi di lavoro


Green Pass: dubbi e tempi stretti per la pianificazione della verifica sul luogo di lavoro

Il decreto legge 127/2021 che ha esteso l’obbligo del possesso del Green Pass nei luoghi di lavoro (si veda il nostro articolo del 24 settembre 2021), obbliga il datore di lavoro a pianificare le verifiche del possesso di tale certificazione a partire dal 15 ottobre 2021.
Sono tempi piuttosto stretti e tanti sono i dubbi che sorgono al momento della stesura delle linee guida che dovranno essere impartite ai propri lavoratori e a coloro che saranno formalmente incaricati di farle rispettare.
In merito all’applicazione del D.L. sopra richiamato, segnaliamo, per gli opportuni approfondimenti, l’aggiornamento delle FAQ su questo tema da parte del Governo e le numerose indicazioni che Confindustria ha fornito nella nota di aggiornamento di settembre 2021.
 

Cosa devono fare i datori di lavoro?

Entro il 15 ottobre 2021 sono tenuti a
definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte dei lavoratori.
 
La norma: a chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, per accedere ai luoghi di lavoro in cui si effettua la prestazione, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde.
 
Ulteriori estensioni e intensificazioni del Green Pass
Il datore di lavoro, quindi, dovrà definire le regole di verifica del possesso della Certificazione in parola:
  1. “anche a campione”, ma questa modalità rimane altamente sconsigliata per le numerose criticità che ne discendono;
  2. prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
  3. individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica e di eventuale comunicazione delle violazioni al Prefetto;
  4. prevedendo di sottoporre alla verifica tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti;
  5. individuando il “perimetro aziendale” entro il quale effettuare i controlli. Si ritiene che tale perimetro debba essere individuato in maniera estensiva, non limitandolo ai luoghi chiusi, ma anche alle aree utilizzate al deposito di materiali e all’accesso dei fornitori.
 

Come svolgere le attività di verifica del Green Pass?

Si potrà procedere sia con l’acquisizione del certificato in forma cartacea e sia utilizzando l’app da scaricare
Per android su
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ministerodellasalute.verificaC19&hl=it&gl=US
Per IOS
https://apps.apple.com/it/app/verificac19/id1565800117
 
Non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.
 

Dichiarazione di esenzione del Green Pass: cosa verificare

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute.
Tale certificazione contiene:
  1. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
  2. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105”;
  3. la data di fine di validità della certificazione;
  4. i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  5. il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
  6. il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.
 

Esenzione dal Green Pass e sicurezza sul lavoro

Segnaliamo, tuttavia, che la presenza di lavoratori con esenzione dal Certificato verde, apre, comunque un problema di sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro deve essere in grado di gestire insieme ai professionisti che lo seguono su queste tematiche.
 

Come comportarsi con il lavoratore senza Green Pass?

Se il lavoratore è senza Green Pass dovrà venire allontanato dal luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato senza diritto ad alcuna retribuzione fino a quando non potrà presentare la Certificazione richiesta.
È appena il caso di rimarcare che il lavoratore deve essere in possesso del Green Pass in ogni giornata di lavoro, non essendo consentito, al datore di lavoro, di prendere nota del tipo di Green Pass posseduto, né della sua data di scadenza.
A questo proposito, nel caso di necessità di organizzazione dell’attività, ad esempio, su turni o trasferta, si ritiene che il datore di lavoro possa chiedere preventivamente ai lavoratori se saranno o meno in possesso del Green Pass.
Rimane comunque sempre l’obbligo di verifica del possesso al momento dell’effettivo ingresso sul luogo di lavoro.
 

Lavoratore privo di Green Pass assente ingiustificato

Il lavoratore non sarà sospeso (salvo i casi previsti per le aziende con meno di 15 dipendenti), ma considerato assente ingiustificato.
Quindi dovrà presentarsi necessariamente in azienda tutti i giorni…
per poi essere allontanato perché privo del Green Pass (parere di Confindustria)…
fino a quando non otterrà la Certificazione.
 

Chi ha il compito di segnalare le violazioni al Prefetto?

Sono i soggetti incaricati della verifica del possesso del Green Pass che dovranno segnalare la contestazione, predisponendo la necessaria documentazione probatoria (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass).
 

Come comportarsi con chi non lavora in azienda

Per i casi in cui il lavoratore presti la sua attività lavorativa al di fuori dell’azienda, sarà il titolare della struttura dove si recherà il lavoratore ad effettuare il controllo.
Confindustria ritiene che il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata comunicazione a carico del committente, o dello stesso lavoratore, in caso di verifica con esito negativo.
 

Chi controlla il Green Pass ai lavoratori somministrati?

L’agenzia di somministrazione deve informare il lavoratore sull’obbligo di dotarsi di Green Pass e deve assicurare l’utilizzatore del possesso del Green Pass, per poter adempiere all’obbligo contrattuale.
L’utilizzatore, però, deve sempre controllare il possesso del Green Pass al momento dell’accesso del somministrato presso i luoghi di lavoro che lo riguardano.
 

Il possesso del Green Pass non esclude le norme di prevenzione

Si ricorda che il possesso del Green Pass non esclude l’onere di continuare a seguire le norme di prevenzione, che sono ancora valide e il cui rispetto rimane assolutamente obbligatorio.
Il possesso del Green Pass non esclude la possibilità di contrarre il virus e, a tutt’oggi, non esiste un software a disposizione degli utenti che consenta di individuare casi di positività successiva alla vaccinazione.
Rimangono quindi in vigore tutte le norme di prevenzione dal contagio che fino ad oggi hanno regolato i nostri rapporti lavorativi.
 

Datore di lavoro sempre responsabile

È importante non dimenticare che il datore di lavoro è sempre responsabile, finanche a livello penale, della mancata osservanza delle norme di prevenzione.

 
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo.
Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
 
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©  Questo articolo, a firma di Nicoletta Michielin, è apparso per la prima volta nella Rubrica IMPRESA E DIPENDENTI.
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