Green Pass esteso a tutti i lavoratori dal 15 ottobre 2021
Green Pass: provvedimento pubblicato in G.U.: ancora molti punti da chiarire
Come avrete appreso dai media, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo provvedimento, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Il provvedimento è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (D.L. n. 127 del 21/09/2021) e tanti sono i profili di criticità ancora da chiarire.
Le informazioni che diamo, quindi, sono molto scarne e necessiteranno di approfondite analisi sulla base delle ulteriori precisazioni necessarie ed eventuali integrazioni normative.
Dal 15 ottobre al 31 dicembre Green Pass per tutti i lavoratori
Dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, scatterà l’obbligo del certificato verde in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Sono inclusi anche i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter).
Che fare dal 15 ottobre?
Le aziende, in generale, dovranno definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sul Green Pass, anche a campione, prevedendo in via prioritaria, ove possibile, che questi controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.
Nuovi obblighi correlati alla sicurezza
È molto importante comprendere che i nuovi obblighi sono direttamente collegati alla normativa che riguarda la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008).
È responsabilità del datore di lavoro, nell’accezione più larga possibile, evitare con tutti i mezzi che vi siano situazioni di pericolo per il contagio. Si vuole qui intendere chi ha la responsabilità dell’unità produttiva o, comunque, dell’organizzazione dei luoghi di lavoro.
Le responsabilità, per il contagio avvenuto in azienda a causa dell’ammissione nei luoghi di lavoro di personale privo del certificato verde possono essere, naturalmente, anche di natura penale.
Nulla sarà più come prima: un passo in più
Fino ad ora le aziende avevano predisposto regolamenti interni per le modalità operative di comportamento da tenere sui luoghi di lavoro, ispirandosi alle indicazioni dei protocolli interconfederali e delle norme che sono state emanate durante la pandemia.
Ora viene richiesto un passo in più, nell’esigere il certificato verde che, si spera, consentirà di lavorare senza la minaccia di subire ulteriori chiusure dell’attività.
In attesa di ricevere maggiori e più dettagliati informazioni e chiarimenti che consentano ai datori di lavoro, ed in generale di chi svolge attività lavorativa, di ottemperare alle nuove norme, riportiamo di seguito una prima sintesi delle novità introdotte.
Sintesi delle norme LAVORO PRIVATO
A CHI SI APPLICA
Sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, i Certificati Verdi, tutti coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. La norma si applica quindi non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori autonomi (partite iva o co.co.co.), appaltatori, consulenti, professionisti, titolari di ditte individuali, ai soci operativi delle società, formatori o volontari.
Gli unici esenti dall’obbligo del Green Pass sono coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale, sulla base delle norme emanate dal Ministero della Salute.
Anche per chi lavorerà presso le abitazioni private di tutti i cittadini, e quindi colf e badanti, ma anche qualsiasi artigiano (idraulico, elettricista ecc.), dovrà esibire il Green Pass.
DOVE SI APPLICA
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde, sono richiesti per accedere a tutti i luoghi di lavoro. Non esistono zone franche.
I CONTROLLI E CHI LI EFFETTUA
Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni in azienda, organizzando un servizio di controllo per accertare che chiunque entri nei propri locali sia in possesso del Green Pass. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individueranno con una nomina formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle eventuali violazioni degli obblighi di cui si parla.
LE SANZIONI
Il decreto prevede che il personale dipendente abbia l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, verrà immediatamente considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del Certificato Verde.
Non ci saranno, comunque, conseguenze disciplinari e il lavoratore manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che entrerà nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde, ovvero omettendo i controlli, sarà punito con sanzione da €. 600 a €. 1500.
Il datore di lavoro che non controllerà i pass dei dipendenti è punito invece con la sanzione da €. 400 a €. 1.000.
Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, su segnalazione da parte degli incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
SOSTITUZIONE LAVORATORI ASSENTI PER MANCANZA DEL GREEN PASS
Sarà sempre possibile, per le aziende di tutte le dimensioni, sostituire il lavoratore assente perché privo di Green Pass, ma vi saranno delle criticità operative.
Queste difficoltà risiedono proprio nel fatto che il dipendente sostituito potrebbe dotarsi di Green Pass in pochi giorni (magari facendo un tampone). Sono evidenti, di conseguenza, le difficoltà gestionali per legare la presenza del lavoratore in sostituzione all’assenza del lavoratore sostituito.
Per ovviare a queste difficoltà venendo incontro alle esigenze di stabilità delle aziende di piccole dimensioni, è stata introdotta una norma che, in parte, può essere di aiuto: nelle aziende con meno di 15 dipendenti, infatti, sarà possibile, passati i primi cinque giorni dall’inizio dell’assenza del lavoratore privo di Green Pass, sospendere lo stesso lavoratore e assumere il suo sostituto per un periodo massimo di 10 giorni. Questo periodo potrà essere prorogato per una sola volta per altri 10 giorni.
Questo vorrebbe dire che, se anche il lavoratore assente potesse far valere il possesso del Green Pass prima del termine della sospensione, questo non potrebbe tornare al lavoro proprio perché sospeso, mantenendo, quindi, in servizio il sostituto.
Decorso tale termine, anche per le aziende con meno di 15 dipendenti, torneranno ad applicarsi le regole generali comuni a tutte le aziende indipendentemente dalle loro dimensioni, in materia di sostituzione di lavoratore assente.
Non si può non rilevare, però, che questa agevolazione per le imprese di piccole dimensioni, risulti comunque troppo limitata.
Sintesi delle norme LAVORO PUBBLICO
A CHI SI APPLICA
È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale.
Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
DOVE SI APPLICA
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde, saranno richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I CONTROLLI E CHI LI EFFETTUA
Saranno i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individueranno i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
LE SANZIONI
Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione della Certificazione Verde. Come per il settore privato, non ci sono comunque conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da €. 600 a €. 1500 e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
TAMPONI CALMIERATI
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute.
L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
REVISIONE MISURE DI DISTANZIAMENTO
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprimerà un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione dei provvedimenti successivi.
Gli argomenti trattati in questo articolo sono redatti in forma semplificata a scopo informativo e divulgativo. Il nostro Ufficio Paghe è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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