A decorrere dal 1° luglio 2026, entrano in vigore importanti novità in materia di destinazione del TFR maturando e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici.
A differenza del previgente silenzio-assenso - che richiedeva comunque il decorso del termine senza opposizione - la nuova disciplina determina l'adesione piena e irrevocabile alla forma pensionistica collettiva di riferimento sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia esplicita del lavoratore entro 60 giorni.
Dal 1° luglio 2026 cambia la disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare. Le nuove regole si applicano con particolare riferimento:
La normativa riduce da 6 mesi a 60 giorni il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la propria scelta, e tale termine decorre dalla data di assunzione.
Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione dal 1° luglio 2026 opera un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
In particolare:
Entro tale termine, infatti, il lavoratore può:
In assenza di una manifestazione espressa di volontà entro il termine previsto, l’adesione automatica diviene definitiva.
La forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è individuata secondo criteri gerarchici:
Per i lavoratori non di prima assunzione, la nuova disciplina rileva non in modo generalizzato su tutti i rapporti già in essere, ma in sede di nuova instaurazione del rapporto di lavoro, con obblighi di verifica e raccolta delle informazioni da parte del datore di lavoro.
In tali casi, il datore di lavoro è tenuto a:
Si ritiene opportuno precisare che la nuova disciplina non va letta come obbligo generalizzato di riacquisire una nuova scelta sulla destinazione del TFR per tutti i lavoratori già in forza al 1°luglio 2026.
I nuovi termini e i nuovi adempimenti si riferiscono alla data di assunzione e alle ipotesi di prima assunzione o di nuovo rapporto di lavoro.
Pertanto, in via prudenziale e salvo futuri chiarimenti applicativi, per i lavoratori già presenti in azienda al 1° luglio 2026 non si deve ritenere automaticamente necessario acquisire una nuova manifestazione di volontà solo per effetto della data di entrata in vigore della riforma.
Restano naturalmente ferme:
Le situazioni più frequenti possono essere così riassunte.
a. Lavoratore che in passato aveva mantenuto il TFR in azienda
La precedente impostazione continua a produrre effetti; resta ferma la possibilità per il lavoratore di rivedere successivamente la propria scelta e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.
b. Lavoratore già aderente a previdenza complementare
In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve verificare la posizione previdenziale già esistente e acquisire le nuove indicazioni del dipendente sulla destinazione del TFR maturando. Se all'atto della nuova assunzione il dipendente non comunica esplicitamente entro 60 giorni la volontà di far confluire i versamenti nel vecchio fondo, (es. un Fondo aperto), scatterà l’adesione automatica e l’azienda lo iscriverà d’ufficio al nuovo fondo chiuso negoziale previsto dal contratto collettivo.
c. Lavoratore riassunto che aveva riscattato integralmente la posizione
Già nella disciplina previgente, in caso di nuova assunzione, il lavoratore era tenuto a esprimere nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR; la logica della riforma conferma la centralità della verifica della posizione in sede di nuova instaurazione del rapporto.
Alla data odierna si è ancora in attesa del decreto interministeriale Lavoro-MEF che dovrà approvare il nuovo modello di scelta della destinazione del TFR, destinato ad aggiornare l’attuale modello TFR2.
Le FAQ ministeriali precisano che il nuovo modello sarà articolato in:
Sezione 1 - Prima assunzione.
Sezione 2 - Successive assunzioni e TFR parziale.
Nelle more della disponibilità del nuovo modello, e in via transitoria dal 1° luglio 2026, la scelta del lavoratore può essere resa per iscritto in forma libera.
Questo aspetto è particolarmente rilevante sul piano operativo, poiché consente comunque alle aziende di documentare la scelta del dipendente nelle assunzioni interessate dalla riforma, pur in assenza della nuova modulistica ufficiale.
Alla luce delle nuove disposizioni, le aziende dovranno prestare particolare attenzione alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, distinguendo tra:
In particolare sarà opportuno:
adesione automatica alla previdenza complementare;
il TFR maturando viene conferito automaticamente al fondo individuato dalla legge;
60 giorni dalla data di assunzione per scegliere diversamente;
in mancanza di scelta, adesione definitiva.
verifica della posizione previdenziale pregressa;
consegnare informativa del datore di lavoro;
acquisizione delle indicazioni del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione;
in mancanza di scelta, applicazione del silenzio-assenso nei casi previsti.
non si ritiene esistere, in via generale, un obbligo automatico di nuova raccolta della scelta solo per effetto dell’entrata in vigore della riforma;
restano ferme le scelte già validamente espresse, salvo casi successivi di nuova assunzione o diversa specifica esigenza applicativa.
La non corretta effettuazione degli adempimenti comporta, oltre alle sanzioni amministrative, anche responsabilità civile e risarcitoria a carico del datore.
Il dipendente può agire in giudizio (per mala gestio) e ottenere l'invalidazione dell'iscrizione.
In caso di accertata responsabilità, l'azienda dovrà ripristinare il TFR in azienda, rimborsare le trattenute operate sulla busta paga e, qualora il fondo abbia generato rendimenti negativi, risarcire il "danno differenziale" subito dal lavoratore rispetto alla rivalutazione legale del TFR.
La riforma in vigore dal 1° luglio 2026 incide in modo significativo sulla gestione del TFR maturando e della previdenza complementare, soprattutto in relazione alle nuove assunzioni.
L’attenzione operativa delle aziende dovrà concentrarsi in particolare:
La presente informativa rappresenta una breve sintesi degli elementi da tenere in considerazione.
Il nostro studio è comunque a disposizione per ogni approfondimento.
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