Destinazione TFR: importanti cambiamenti dal 1° luglio 2026


LAVORATORI DIPENDENTI, TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° luglio 2026, entrano in vigore importanti novità in materia di destinazione del TFR maturando e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei lavoratori domestici.
A differenza del previgente silenzio-assenso - che richiedeva comunque il decorso del termine senza opposizione - la nuova disciplina determina l'adesione piena e irrevocabile alla forma pensionistica collettiva di riferimento sin dalla data di assunzione, salvo rinuncia esplicita del lavoratore entro 60 giorni.

 

DECORRENZA E AMBITO DELLA RIFORMA

Dal 1° luglio 2026 cambia la disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare. Le nuove regole si applicano con particolare riferimento:

  • ai lavoratori di prima assunzione;
  • ai lavoratori non di prima assunzione, in occasione di una nuova assunzione;
  • alle ipotesi in cui, al momento dell’assunzione, occorra verificare una precedente scelta previdenziale del lavoratore.


La normativa riduce da 6 mesi a 60 giorni il termine entro il quale il lavoratore può esprimere la propria scelta, e tale termine decorre dalla data di assunzione.

 

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE DAL 1° LUGLIO 2026

Per i lavoratori dipendenti del settore privato alla prima assunzione dal 1° luglio 2026 opera un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
In particolare:

  • il lavoratore viene automaticamente iscritto a una forma pensionistica complementare;
  • l’intero TFR maturando è conferito alla forma individuata secondo i criteri di legge;
  • il lavoratore dispone di 60 giorni dalla data di assunzione per esercitare il diritto di scelta.


Entro tale termine, infatti, il lavoratore può:

  1. rinunciare all’adesione automatica;
  2. destinare il TFR a una diversa forma pensionistica complementare liberamente scelta;
  3. mantenere il TFR secondo il regime ordinario di cui all’art. 2120 c.c., ovvero lasciare il TFR in azienda.

In assenza di una manifestazione espressa di volontà entro il termine previsto, l’adesione automatica diviene definitiva.

 

FONDO DESTINATARIO IN ASSENZA DI SCELTA

La forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica è individuata secondo criteri gerarchici:

  1. in via prioritaria, quella prevista dai contratti o accordi collettivi applicabili;
  2. in presenza di più fondi, quello con il maggior numero di aderenti in azienda;
  3. in assenza di previsioni collettive, la forma pensionistica residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85.


 

LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE: QUANDO SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE

Per i lavoratori non di prima assunzione, la nuova disciplina rileva non in modo generalizzato su tutti i rapporti già in essere, ma in sede di nuova instaurazione del rapporto di lavoro, con obblighi di verifica e raccolta delle informazioni da parte del datore di lavoro.

In tali casi, il datore di lavoro è tenuto a:

  1. fornire un’informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
  2. verificare la scelta previdenziale pregressa del lavoratore, acquisendo una dichiarazione del lavoratore;
  3. acquisire le indicazioni del dipendente sulla destinazione del TFR maturando entro 60 giorni dalla data di assunzione;
  4. se il lavoratore, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto, ha già aderito a una forma pensionistica complementare, deve indicare entro 60 giorni a quale forma intende destinare il TFR maturando; in mancanza di indicazione, opera il meccanismo del silenzio-assenso.


 

LAVORATORI GIÀ IN FORZA AL 1° LUGLIO 2026

Si ritiene opportuno precisare che la nuova disciplina non va letta come obbligo generalizzato di riacquisire una nuova scelta sulla destinazione del TFR per tutti i lavoratori già in forza al 1°luglio 2026.

I nuovi termini e i nuovi adempimenti si riferiscono alla data di assunzione e alle ipotesi di prima assunzione o di nuovo rapporto di lavoro.

Pertanto, in via prudenziale e salvo futuri chiarimenti applicativi, per i lavoratori già presenti in azienda al 1° luglio 2026 non si deve ritenere automaticamente necessario acquisire una nuova manifestazione di volontà solo per effetto della data di entrata in vigore della riforma.

Restano naturalmente ferme:

  • la corretta gestione delle scelte già validamente espresse;
  • la necessità di verificare le posizioni nei casi di nuova assunzione, riassunzione o mutamento del rapporto che imponga una nuova acquisizione della scelta del lavoratore.


 

SITUAZIONI PREGRESSE E RIASSUNZIONI

Le situazioni più frequenti possono essere così riassunte.

a.    Lavoratore che in passato aveva mantenuto il TFR in azienda
La precedente impostazione continua a produrre effetti; resta ferma la possibilità per il lavoratore di rivedere successivamente la propria scelta e conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

b.    Lavoratore già aderente a previdenza complementare
In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve verificare la posizione previdenziale già esistente e acquisire le nuove indicazioni del dipendente sulla destinazione del TFR maturando. Se all'atto della nuova assunzione il dipendente non comunica esplicitamente entro 60 giorni la volontà di far confluire i versamenti nel vecchio fondo, (es. un Fondo aperto), scatterà l’adesione automatica e l’azienda lo iscriverà d’ufficio al nuovo fondo chiuso negoziale previsto dal contratto collettivo.

c.    Lavoratore riassunto che aveva riscattato integralmente la posizione
Già nella disciplina previgente, in caso di nuova assunzione, il lavoratore era tenuto a esprimere nuovamente la scelta sulla destinazione del TFR; la logica della riforma conferma la centralità della verifica della posizione in sede di nuova instaurazione del rapporto.

 

MODULISTICA MINISTERIALE: STATO ATTUALE

Alla data odierna si è ancora in attesa del decreto interministeriale Lavoro-MEF che dovrà approvare il nuovo modello di scelta della destinazione del TFR, destinato ad aggiornare l’attuale modello TFR2.

Le FAQ ministeriali precisano che il nuovo modello sarà articolato in:

Sezione 1 - Prima assunzione.

Sezione 2 - Successive assunzioni e TFR parziale.

Nelle more della disponibilità del nuovo modello, e in via transitoria dal 1° luglio 2026, la scelta del lavoratore può essere resa per iscritto in forma libera.
Questo aspetto è particolarmente rilevante sul piano operativo, poiché consente comunque alle aziende di documentare la scelta del dipendente nelle assunzioni interessate dalla riforma, pur in assenza della nuova modulistica ufficiale.

 

ASPETTI OPERATIVI PER LE AZIENDE

Alla luce delle nuove disposizioni, le aziende dovranno prestare particolare attenzione alle assunzioni effettuate dal 1° luglio 2026, distinguendo tra:

  • lavoratori alla prima assunzione;
  • lavoratori con precedenti rapporti di lavoro;
  • lavoratori già iscritti a una forma pensionistica complementare.


In particolare sarà opportuno:

  1. aggiornare la documentazione di assunzione;
  2. predisporre un’informativa specifica sul TFR e sulla previdenza complementare;
  3. acquisire, nelle more del modello ministeriale, una dichiarazione scritta in forma libera;
  4. verificare le eventuali adesioni pregresse a fondi pensione;
  5. monitorare il termine di 60 giorni dalla data di assunzione.


 

SCHEMA RIEPILOGATIVO

 

Lavoratori di prima assunzione dal 1° luglio 2026

  • adesione automatica alla previdenza complementare;

  • il TFR maturando viene conferito automaticamente al fondo individuato dalla legge;

  • 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere diversamente;

  • in mancanza di scelta, adesione definitiva.

 

Lavoratori non di prima assunzione in caso di nuova assunzione

  • verifica della posizione previdenziale pregressa;

  • consegnare informativa del datore di lavoro;

  • acquisizione delle indicazioni del lavoratore entro 60 giorni dall’assunzione;

  • in mancanza di scelta, applicazione del silenzio-assenso nei casi previsti.

 

Lavoratori già in forza al 1° luglio 2026

  • non si ritiene esistere, in via generale, un obbligo automatico di nuova raccolta della scelta solo per effetto dell’entrata in vigore della riforma;

  • restano ferme le scelte già validamente espresse, salvo casi successivi di nuova assunzione o diversa specifica esigenza applicativa.


 

RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO

La non corretta effettuazione degli adempimenti comporta, oltre alle sanzioni amministrative, anche responsabilità civile e risarcitoria a carico del datore.

Il dipendente può agire in giudizio (per mala gestio) e ottenere l'invalidazione dell'iscrizione.

In caso di accertata responsabilità, l'azienda dovrà ripristinare il TFR in azienda, rimborsare le trattenute operate sulla busta paga e, qualora il fondo abbia generato rendimenti negativi, risarcire il "danno differenziale" subito dal lavoratore rispetto alla rivalutazione legale del TFR.

 

CONCLUSIONI

La riforma in vigore dal 1° luglio 2026 incide in modo significativo sulla gestione del TFR maturando e della previdenza complementare, soprattutto in relazione alle nuove assunzioni.

L’attenzione operativa delle aziende dovrà concentrarsi in particolare:

  • sui lavoratori di prima assunzione;
  • sui lavoratori con precedenti posizioni previdenziali in caso di nuova assunzione;
  • sulla raccolta della scelta del dipendente entro il nuovo termine di 60 giorni dalla data di assunzione;
  • sulla gestione transitoria della documentazione, in attesa del nuovo modello ministeriale, mediante dichiarazione scritta in forma libera.

 

La presente informativa rappresenta una breve sintesi degli elementi da tenere in considerazione.
Il nostro studio è comunque a disposizione per ogni approfondimento.

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